Concluso il 4 marzo 1999
Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999
Entrato in vigore definitivamente mediante scambio di note il 23 aprile 1999
(Stato 8 aprile 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato di Liechtenstein,
considerata e riconosciuta la cooperazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein nel settore del traffico viaggiatori su strada dal 1921, in particolare sulla base della convenzione del 9 gennaio 19782concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (chiamata qui appresso «convenzione sulla posta e le telecomunicazioni»),
animati dal desiderio di proseguire la cooperazione nel settore del traffico viaggiatori su strada anche dopo l’abrogazione della convenzione sulla posta e le telecomunicazioni,
desiderosi di facilitare i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno deciso di concludere un accordo a questo scopo ed hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente accordo disciplina i trasporti stradali di viaggiatori, effettuati con veicoli la cui provenienza o destinazione si situa sul territorio di uno dei due Stati
contraenti o in transito attraverso i loro territori.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo:
- «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera, sia nel Principato del Liechtenstein, ha il diritto di effettuare trasporti
stradali di viaggiatori, conformemente alle disposizioni in vigore nel rispettivo Stato contraente.
- «veicolo» designa un veicolo stradale con motore proprio ed eventualmente il relativo rimorchio, agganciato, adattato e autorizzato in uno dei due Stati contraenti per il trasporto stradale di più di nove passeggeri seduti, conducente compreso;
- «permesso» designa qualsiasi autorizzazione, concessione o permesso
prescritto dalle norme nazionali di uno dei due Stati contraenti;
- «corse regolari» designano le corse effettuate in un intervallo di tempo
identificabile, nelle quali i viaggiatori possono salire o scendere a fermate stabilite in precedenza;
- «corse pendolari con alloggio» designano corse turistiche nell’ambito delle quali gruppi precedentemente costituiti di viaggiatori sono depositati in un luogo di destinazione comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un’ulteriore corsa effettuata dallo stesso trasportatore e a condizione che almeno per 4/5 dei viaggiatori sia previsto nell’offerta, oltre al trasporto, anche l’alloggio nella località di destinazione per almeno due notti,
- «servizi di linea speciali» designano il trasporto regolare di talune categorie di viaggiatori, ad esclusione di altre categorie, a condizione che tali trasporti siano effettuati regolarmente. In particolare rientrano nei servizi di linea speciali il trasporto di lavoratori dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa e il trasporto di scolari dal luogo di domicilio alla scuola e viceversa. La regolarità dei servizi di linea speciali non è compromessa dall’adeguamento del loro svolgimento alle diverse esigenze degli utenti.
Art. 3 Trasporti occasionali di viaggiatori
I trasporti occasionali di viaggiatori tra i due Stati contraenti o in transito sul loro territorio possono essere svolti senza permesso.
Art. 4 Trasporti regolari di viaggiatori e corse pendolari
- Sono esenti da permesso i trasporti di viaggiatori effettuati conformemente alle seguenti condizioni:
- corse pendolari con pernottamento in partenza o in transito attraverso il
territorio dell’altro Stato contraente;
- servizi di linea speciali, qualora sul territorio del Principato del Liechtenstein viga un accordo contrattuale tra l’organizzatore e l’impresa di trasporto nonché
- corse a vuoto effettuate in relazione a questi trasporti.
- Trasporti differenti da quelli menzionati al capoverso 1 sono soggetti all’obbligo di permesso secondo le disposizioni del diritto nazionale degli Stati contraenti. I permessi sono rilasciati, se possibile, in base alla reciprocità.
- Le domande di permesso per i trasporti per i quali esso è obbligatorio vanno inoltrate alle autorità competenti dello Stato contraente di immatricolazione del
veicolo; le autorità trasmettono le domande alle autorità competenti dell’altro Stato contraente.
- I trasportatori dovranno indicare nella domanda l’orario, le tariffe, il tracciato e altre eventuali informazioni richieste dall’autorità competente.
- L’autorità che ha rilasciato un permesso ne dà notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente inviando copia del permesso rilasciato.
Art. 5 Trasporti interni
I trasporti di viaggiatori effettuati da trasportatori di uno Stato contraente tra luoghi ubicati sul territorio dell’altro Stato contraente sono permessi in conformità alla
legislazione nazionale.
Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale
- Per tutte le materie di cui al capoverso 2 che non sono disciplinate da questo
accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di uno Stato contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni di legge vigenti nell’altro Stato contraente,
applicate in maniera non discriminatoria, quando circolano sul territorio di quest’ultimo.
- Il capoverso 1 si riferisce in particolare alla legislazione inerente ai trasporti
stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e al riposo dei conducenti, ai periodi di guida nonché a tasse, pedaggi e emolumenti amministrativi. Le tasse di circolazione la cui applicazione è basata sul principio della nazionalità non possono essere imposte a un trasportatore dell’altro Stato contraente.
Art. 7 Infrazioni
- Le autorità competenti degli Stati contraenti provvedono affinché i trasportatori osservino le disposizioni del presente accordo e dei permessi.
- I trasportatori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altro Stato
contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o alle disposizioni di legge inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Stato,
costituire oggetto dei seguenti provvedimenti:
- avvertimento
- soppressione temporanea, parziale o totale del diritto d’eseguire trasporti sul territorio dello Stato contraente dove è stata commessa l’infrazione.
- L’autorità dello Stato contraente di immatricolazione del veicolo attua detti provvedimenti e ne informa l’autorità competente dell’altro Stato contraente.
- Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti dello Stato contraente sul territorio del quale sono state commesse siffatte infrazioni.
Art. 8 Autorità competenti
- Le autorità competenti per l’applicazione dell’accordo sono:
in Svizzera:
– il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
– l’Ufficio federale dei trasporti
nel Principato del Liechtenstein:
– il Governo del Principato del Liechtenstein.
- Le autorità competenti corrispondono direttamente e si scambiano reciprocamente su richiesta qualsiasi informazione utile inerente ai permessi rilasciati.
Art. 9 Commissione mista
- Gli Stati contraenti istituiscono una commissione mista per l’attuazione del
presente accordo.
- La commissione mista si riunisce secondo necessità. Gli Stati contraenti possono domandare la convocazione delle riunioni; queste avvengono alternativamente sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti.
Art. 10 Disposizioni transitorie
- Durante il periodo di validità dei contratti di trasporto postali vigenti sulle linee Buchs – Schaan – Vaduz – Sargans gli Stati interessati rilasciano le rispettive
concessioni ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’offerta di trasporto.
- Per quanto concerne il trasferimento dei contratti di trasporto postali vigenti, il Governo del Principato del Liechtenstein e la Posta svizzera stipulano un regolamento nell’ambito della convenzione sull’assicurazione temporanea dei servizi di trasporto postali e di viaggiatori.
Art. 11 Entrata in vigore, durata di validità e denuncia
- Il presente accordo entra in vigore non appena ciascuno Stato contraente avrà notificato all’altro di aver soddisfatto le condizioni costituzionali inerenti alla
conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali. Esso si applica provvisoriamente a partire dal 1° aprile 1999.
- Il presente accordo è valevole per una durata indeterminata; potrà essere denunciato da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, in duplice esemplare in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.