0.741.619.349.7Bilateral International Treaty5 feb 1938
0.741.619.349.7
CS 13 559; FF 1937 II 627 ediz. ted. 624 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 29 gennaio 1937
Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1937
Ratificazioni scambiate il 5 febbraio 1938
Entrato in vigore il 5 febbraio 1938
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Presidente della Repubblica francese,
visti, da un lato, la Convenzione conchiusa a Versailles il 20 giugno 1780 fra il Re di Francia e il Principe-Vescovo di Basilea e l’aggiunta a questa Convenzione firmata a Porrentruy il 15 agosto 1782, dall’altro, il processo verbale di delimitazione di confini tra il Cantone di Berna e la Francia del 12 luglio 1826, infine, il processo verbale di riconoscimento dei lavori firmato a Colmar il 9 aprile 1930 dalla Commissione tecnica franco-svizzera,
desiderosi di concludere una Convenzione addizionale che tenga conto dei lavori eseguiti sulla strada internazionale da Grand Lucelle a Klösterli,
hanno, a questo scopo, nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:
Sulla deviazione eseguita durante gli anni 1928 e 1929, conosciuta poi sotto il nome di deviazione di Saint-Pierre e situata fra i punti chilometrici 4.425 e 5.565 della strada vicinale d’interesse comune N. 21bis(strada da Lucelle a Klösterli) sarà accordato il libero passaggio con esenzione da qualsiasi dazio.
Il tratto della detta strada situato più ad ovest fra i punti chilometrici 0 e 1,100 sarà sottoposto allo stesso regime.
Il tratto della strada svizzera da Scholis a Bourrignon situato fra la frontiera francosvizzera a Scholis (termine di confine 35a) e l’ufficio doganale svizzero esistente su questa strada sarà parimente sottoposto allo stesso regime.
I tratti di strada ai quali è applicabile il regime previsto agli articoli precedenti sono indicati sulla carta qui allegata in color azzurro (tronchi francesi) e in color verde (tronchi svizzeri)2.
Sull’itinerario comprendente i tratti di strada sottoposti a regime internazionale a norma tanto dell’aggiunta alla Convenzione dei 15 agosto 1782 quanto delle disposizioni che precedono e che conduce da Scholis a Klösterli via Lucelle e Moulin Neuf, gli agenti francesi incaricati del servizio di polizia e del controllo doganale sui tronchi di questo itinerario situati in territorio francese potranno percorrere, in uniforme e armati, i tronchi svizzeri per raggiungere il territorio francese. Reciprocamente, gli agenti svizzeri incaricati del servizio di polizia e del controllo doganale sui tronchi dello stesso itinerario situati in territorio svizzero potranno percorrere, in uniforme e armati, i tronchi francesi per raggiungere il territorio svizzero. Gli agenti giurati dei comuni confinanti dei due Stati fruiranno, per l’adempimento della loro missione, delle stesse facilitazioni, eccettuato il porto d’armi. Queste facilitazioni entreranno in vigore contemporaneamente alle disposizioni che precedono e saranno mantenute fintanto che queste disposizioni avranno effetto.
Le questioni che hanno attinenza tanto con la manutenzione corrente della strada di cui si tratta quanto con i lavori che potessero essere resi necessari sulla stessa saranno regolate direttamente fra le autorità interessate, e cioè fra il Dipartimento del Haut-Rhin, per la Francia, e i Cantoni di Berna e di Soletta, per la Svizzera.
I due Governi convengono di deferire alla Corte permanente di Giustizia Internazionale3dell’Aja ogni controversia che potesse sorgere fra di loro circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratificazioni. Esso è conchiuso per la durata di dieci anni, a contare dalla data della sua entrata in vigore. Se non sarà disdetto sei mesi prima dello spirare di questo termine, esso sarà considerato come rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni, e così di seguito.
In fede di che, i plenipotenziari sopra menzionati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Parigi, il 29 gennaio 1937.
| Dunant | Yvon Delbos |
|---|
Al momento di firmare il presente Accordo, i plenipotenziari sottoscritti dichiarano restare ben inteso che l’art. 5 del detto Accordo non dà agli agenti di ciascuno dei due paesi il diritto di libero passaggio sui tratti della strada situati sul territorio dell’altro Stato e che essi sono autorizzati a compiere atti ufficiali unicamente sul territorio dello Stato al quale essi appartengono.Resta parimente inteso che per agenti giurati dei comuni confinanti dei due Stati, di cui all’art. 5, s’intendono gli agenti dei due Stati incaricati dalle Autorità locali o cantonali di provvedere al servizio di polizia stradale, ossia al mantenimento della sicurezza della circolazione, come per esempio i direttori di lavori, gli stradini, i commissari di polizia, gendarmi, le guardie campestri e i guardaboschi.Fatto in doppio esemplare a Parigi, il 29 gennaio 1937.
| Dunant | Yvon Delbos |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Questa carta non è stata pubblicata nella RU. ↩
La nuova Corte internazionale di Giustizia ha sostituito la Corte permanente di Giustizia Internazionale in virtù dell’art. 37 dello Statuto del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
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