0.741.619.163Bilateral International Treaty4 apr 1959
0.741.619.163
RU 1959 305
Traduzione*1*
Conchiuso il 22 ottobre 1958
Entrato in vigore il 4 aprile 1959
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica d Austria,
animati dallo stesso desiderio di disciplinare il traffico stradale fra i due Stati hanno deciso di conchiudere un accordo concernente gli autotrasporti nel traffico internazionale e hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiati i rispettivi poteri e riconosciutili in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
La circolazione automobilistica e i trasporti stradali tra la Svizzera e l’Austria sono disciplinati dal presente accordo. Restano riservati gli accordi internazionali, cui i due Stati hanno aderito, in quanto regolino problemi non trattati nel presente accordo o contengano disposizioni più liberali. Per il rimanente, la circolazione e i trasporti stradali sono assoggettati, in particolare circa la dogana e la polizia, alle leggi e prescrizioni dello Stato contraente sul cui territorio avvengono.
Il trasporto gratuito di persone con autovetture soggiace al presente accordo solo per quanto concerne gli articoli 11, 12 e 13.
In quanto non siano effettuati regolarmente, i trasporti professionali di persone con autovetture riconosciute, da uno degli Stati contraenti, idonee a detto trasporto, non soggiacciono ad alcun permesso sul territorio dell’altro Stato contraente, se le stesse persone sono trasportate con lo stesso veicolo e si tratti
(1). Le limitazioni sancite nell’articolo 3, lettere a e b, non sono applicabili ai trasporti con autovetture sino a 8 posti, autista escluso. Il trasporto è, tuttavia, permesso, solo se nell’altro Stato contraente non sono caricati nuovi passeggeri. (2). Il divieto di caricare nuovi passeggeri nell’altro Stato contraente non è applicabile per le autovetture sino a 8 posti, autista escluso, se il trasportatore ha la sede commerciale entro una zona di 10 km dall’una o dall’altra parte della frontiera, i viaggi sono effettuati su ordinazione e in un raggio di 10 km al massimo da una o dall’altra parte della frontiera e i passeggeri non sono deposti nell’altro Stato contraente. La distanza di 10 km è misurata dal varco di frontiera.
(1). Qualsiasi altro trasporto professionale, non regolare, di persone, che non è conforme agli articoli 3 e 4, abbisogna, nel singolo caso, dell’autorizzazione dell’altro Stato contraente. (2). La domanda di autorizzazione deve essere presentata in doppio esemplare, dal trasportatore all’autorità competente dello Stato contraente, in cui il trasportatore ha la sede commerciale. L’autorizzazione può essere concessa solo con il consenso dello Stato contraente in cui il trasportatore ha la sede commerciale.
(1). Al trasporto di persone nei servizi internazionali di linea sono applicabili le prescrizioni vigenti in ciascuno Stato contraente. (2). Le domande di concessione per il trasporto di persone nei servizi internazionali di linea devono essere presentate all’autorità competente dello Stato d’immatricolazione del veicolo. Esse sono, poi, trasmesse, con un preavviso di detta autorità, all’altro Stato contraente. (3). La concessione per il trasporto di persone nei servizi internazionali di linea è rilasciata solo se le autorità competenti dei due Stati contraenti si siano intese su la necessità, l’opportunità e le condizioni essenziali dei servizio di linea previsto e se il principio della reciprocità è garantito. Qualora una linea sia soppressa in uno dei due Stati contraenti, l’altro Stato ne deve essere informato.
(1). Servizi di linea in transito sono considerati, nel senso del presente accordo, i trasporti da uno Stato contraente a uno Stato terzo, attraverso l’altro Stato contraente, senza che passeggeri siano caricati o deposti nello Stato attraversato. (2). Circa il rilascio dell’autorizzazione (approvazione, concessione) per tali servizi, valgono le leggi nazionali dello Stato attraversato. Le domande devono essere presentate all’autorità competente dello Stato in cui il trasportatore ha la sede commerciale; detta autorità le trasmette poi, con preavviso, all’autorità competente dell’altro Stato contraente.
(1). I trasportatori autorizzati a effettuare trasporti di merci, possono, con autoveicoli immatricolati in uno degli Stati contraenti:
(2). Tuttavia, gli Stati contraenti possono introdurre, mediante intesa, l’obbligo del permesso o dell’autorizzazione.
È vietato, con autoveicoli immatricolati in uno Stato contraente, il trasporto professionale di merci e di persone che inizia e termina nell’altro Stato contraente.
Il divieto sancito nell’articolo 9 non concerne il traffico rurale e forestale, disciplinato nell’articolo 2, capoverso (1), numero 1, della convenzione tra la Svizzera e l’Austria del 30 aprile 19472relativa al traffico di confine.
(1). Gli autoveicoli immatricolati in uno Stato contraente possono circolare temporaneamente sul territorio dell’altro Stato contraente se sono provvisti della licenza nazionale di circolazione e delle targhe nazionali di polizia. Essi devono, inoltre, portare la sigla di nazionalità corrispondente alle targhe. (2). Il conducente che è titolare di una licenza nazionale di condurre rilasciata da uno dei due Stati contraenti può circolare temporaneamente, sul territorio dell’altro Stato contraente, con autoveicoli delle categorie per le quali tale licenza vale, qualunque sia lo Stato d’immatricolazione. Un autista assunto per condurre autoveicoli può, nell’esercizio della sua professione, riferirsi a questa disposizione solo in quanto il veicolo sia immatricolato in uno Stato diverso da quello in cui egli si trova. In generale, tale diritto si estingue non appena l’autista prende domicilio stabile nel paese in cui si trova. (3). Il diritto di usare, sul territorio di uno Stato contraente, le licenze nazionali di condurre rilasciate dall’altro Stato contraente può essere revocato in virtù delle disposizioni nazionali del primo Stato contraente, tenuto conto, ove occorra, degli accordi internazionali in vigore.
…3
(1). Ciascuno Stato contraente può esigere, all’entrata sul suo territorio di autoveicoli provenienti dal territorio dell’altro Stato contraente, che il detentore dell’autoveicolo presti un’adeguata garanzia per il risarcimento dei danni che il suo veicolo potrebbe cagionare. La garanzia richiesta non può essere superiore a quella cui sono tenuti i detentori o i conducenti di veicoli indigeni della stessa categoria. La garanzia può essere prestata mediante la carta internazionale d’assicurazione o in un altro modo riconosciuto dallo Stato che esige la garanzia. Qualora simile garanzia non sia prestata, il conducente dell’autoveicolo può essere tenuto a pagare un adeguato importo destinato a coprire eventuali danni. (2). Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di stabilire che le imprese dell’altro Stato non potranno essere concessionate per trasporti regolari se non dopo che abbiano presentato una dichiarazione di una società d’assicurazione autorizzata a operare sul proprio territorio e attestante che essa, ove occorra per conto di un assicuratore che esercita la sua attività nell’altro Stato contraente, coprirà i danni, cagionati da infortuni occorsi durante detti trasporti, in modo conforme alle disposizioni disciplinanti la responsabilità civile e l’assicurazione per gli autoveicoli immatricolati nello Stato in cui l’infortunio è avvenuto.
(1). Gli autoveicoli immatricolati in uno Stato contraente possono essere assoggettati, nell’altro Stato contraente, a un’imposta sugli autoveicoli solo dopo un soggiorno di almeno 90 giorni consecutivi, a contare dall’ultimo passaggio della frontiera. L’imposta può essere, in tal caso, riscossa per tutta la durata del soggiorno. (2). Per i diritti di concessione, le tasse di bollo e le tasse amministrative valgono le norme dello Stato che li riscuote. (3). Le imposte, i diritti e le altre tasse che uno Stato contraente riscuote sugli autoveicoli immatricolati nell’altro Stato contraente o che riscuote dai trasportatori di detto Stato sui trasporti effettuati non possono superare quelli riscossi sugli autoveicoli immatricolati nel proprio territorio o dai propri trasportatori. Le autorità competenti dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente informate sull’applicazione di questa disposizione.
(1). Il presente accordo abroga l’accordo tra la Svizzera e l’Austria del 21 novembre 19364concernente la circolazione degli autoveicoli, compreso il trasporto collettivo delle persone da parte dei servizi pubblici. (2). Laccordo è conchiuso per una durata indeterminata. Esso può essere disdetto in qualsiasi tempo da ciascuno Stato contraente, mediante preavviso di tre mesi, per la fine di un anno civile. (3). Il presente accordo deve essere ratificato e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Vienna. Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.Fatto in doppio esemplare a Berna, il 22 ottobre 1958.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Presidente della Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| M. Petitpierre | J. Coreth |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RS 0.631.256.916.31 ↩
Per. 2 abrogato dall’art. 12 dell’Acc. del 23 mag. 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sull’assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale (RS 0.741.531.916.3 ). ↩
[CS 13 550] ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.741.619.163",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305",
"documentDate": "1958-10-22",
"inForceSince": "1959-04-04"
},
"content": {
"number": "0.741.619.163",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.741.619.163",
"hash": "5f22aa2b2461316fa626e21221b9f290be0c3d0555e0dcb3351e42c341d5b913",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.741.619.163",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:39.368Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-315_329_305-19800801-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305",
"documentDate": "1958-10-22",
"inForceSince": "1959-04-04",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 22. Oktober 1958 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über den grenzüberschreitenden Verkehr mit Motorfahrzeugen auf öffentlichen Strassen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-315_329_305-19800801-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 22 octobre 1958 entre la Suisse et l'Autriche relatif aux transports internationaux par route",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-315_329_305-19800801-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Svizzera e l'Austria concernente gli autotrasporti internazionali",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-315_329_305-19800801-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/315_329_305/19800801/it/xml"
}
}