Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

0.741.611.1Multilateral International Treaty8 gen 1984

Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978

Adesione della Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 1983

Entrato in vigore per la Svizzera l’8 gennaio 1984

(Stato 11  settembre 2020)

Le Parti al presente protocollo,

Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 maggio 19561,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente protocollo, per «Convenzione» si intende la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

Art. 2

L’articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue2:

  1. il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: .
  2. alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: .

Disposizioni finali

Art. 3
  1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.
  2. Il presente Protocollo resterà aperto all’adesione degli Stati di cui a 1 paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione.
  3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
  4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto all’adesione.
  5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito.
  6. La ratifica o l’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’ONU.
  7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.
Art. 4
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 5
  1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell’ONU.
  2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
  3. Ogni Parte contraente che cesserà d’essere Parte alla Convenzione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo.
Art. 6

Qualora, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l’ultima di dette denuncie avrà effetto. Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Art. 7
  1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell’ONU, che il presente Protocollo sarà applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in
    conformità all’articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio.
Art. 8

Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che le Parti non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta.

Art. 9
  1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell’ONU, che non si considera vincolata dall’articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’Art. 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva.
  2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell’ONU.
  3. Non sarà ammessa nessun’altra riserva al presente Protocollo.
Art. 10
  1. Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell’ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta.
  2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all’esame della Conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell’inizio della Conferenza.
  3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 3 del presente Protocollo.
Art. 11

Oltre alle notifiche previste all’articolo 10, il Segretario generale dell’ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 3 del presente Protocollo:

  1. le ratifiche ed adesioni ai sensi dell’articolo 3;
  2. le date dell’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’articolo 4;
  3. le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 2;
  4. le denuncie ai sensi dell’articolo 5;
  5. l’abrogazione del presente Protocollo conformemente all’articolo 6;
  6. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 7;
  7. le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9.
Art. 12

Dopo il 31 agosto 1979, l’originale del presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell’ONU, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 del presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania12 gennaio2007 A12 aprile2007
Armenia9 giugno2006 A7 settembre2006
Austria19 febbraio1981 A20 maggio1981
Belarus29 luglio2008 A27 ottobre2008
Belgio6 giugno1983 A4 settembre1983
Bosnia ed Erzegovina7 agosto2020 A5 novembre2020
Ceca, Repubblica29 giugno2006 A27 settembre2006
Cipro2 luglio2003 A30 settembre2003
Croazia31 gennaio2017 A1° maggio2017
Danimarca20 maggio198028 dicembre1980
Estonia17 dicembre1993 A17 marzo1994
Finlandia15 maggio198028 dicembre1980
Francia*14 aprile1982 A13 luglio1982
Georgia4 agosto1999 A2 novembre1999
Germania29 settembre198028 dicembre1980
Giordania13 novembre2008 A11 febbraio2009
Grecia16 maggio1985 A14 agosto1985
Iran17 settembre1998 A16 dicembre1998
Irlanda31 gennaio1991 A1° maggio1991
Italia17 settembre1982 A16 dicembre1982
Kirghizistan2 aprile1998 A1° luglio1998
Lettonia14 gennaio1994 A14 aprile1994
Libano22 marzo2006 A20 giugno2006
Lituania17 marzo1993 A15 giugno1993
Lussemburgo1° agosto198028 dicembre1980
Macedonia del Nord20 giugno1997 A18 settembre1997
Malta21 dicembre2007 A20 marzo2008
Moldova31 maggio2007 A29 agosto2007
Norvegia31 agosto1984 A29 novembre1984
Paesi Bassia28 gennaio1986 A28 aprile1986
Pakistan30 maggio2019 A28 agosto2019
Polonia23 novembre2010 A21 febbraio2011
Portogallo22 agosto1989 A20 novembre1989
Regno Unito5 ottobre197928 dicembre1980
Gibilterra5 ottobre197928 dicembre1980
Guernesey9 ottobre19867 gennaio1987
Isola di Man19 aprile198218 luglio1982
Romania*4 maggio19812 agosto1981
Russia3 febbraio2016 A3 maggio2016
Serbia19 giugno2020 A17 settembre2020
Slovacchia20 febbraio2008 A20 maggio2008
Slovenia21 novembre2013 A19 febbraio2014
Spagna11 ottobre1982 A9 gennaio1983
Svezia30 aprile1985 A29 luglio1985
Svizzera*10 ottobre1983 A8 gennaio1984
Tunisia24 gennaio1994 A24 aprile1994
Turchia*2 agosto1995 A31 ottobre1995
Turkmenistan18 settembre1996 A17 dicembre1996
Ucraina*15 giugno2020 A13 settembre2020
Ungheria18 giugno1990 A16 settembre1990
Uzbekistan27 novembre1996 A25 febbraio1997
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
SvizzeraIl Consiglio federale svizzero, riferendosi all’articolo 23 paragrafi 7 e 9 della CMR, introdotti giusta l’articolo 2 del Protocollo, dichiara che la Svizzera calcola il valore della propria moneta in diritti speciali di prelievo (DSP) nel modo seguente:La Banca nazionale Svizzera (BNS) comunica quotidianamente al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro USA sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP vien determinato secondo tale corso e secondo il corso dei DSP in dollari, calcolato dal FML In base a questi valori, la BNS calcola il corso medio del DSP e lo pubblica nel suo bollettino mensile.

Footnotes

  1. RS 0.741.611

  2. Le mod. possono essere consultate allaRU 1983 1933.

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