Scambio di note del 28/29 agosto 2001 tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e la provincia canadese dell’Alberta, concernente lo scambio di licenze di condurre senza esame

0.741.531.923.24Bilateral International Treaty30 set 2001

Entrato in vigore il 30 settembre 2001

(Stato 10  agosto 2004)

Traduzione*1*

Gregg HookEdmonton, 28 agosto 2001
Presidente, Transportation Safety Board
Dipartimento dei trasporti
Alberta
CanadaSignor Peter Felix
Console generale di Svizzera
Vancouver, BC

Per conto della Alberta Transportation questa lettera stabilisce le procedure reciproche in materia di licenza di condurre per gli svizzeri attualmente residenti nella provincia di Alberta e per i cittadini della provincia di Alberta attualmente residenti in Svizzera.

(A) Requisiti di Alberta

I conducenti svizzeri in possesso delle licenze qui appresso possono richiedere la corrispondente licenza di Alberta se adempiono i requisiti elencati qui sotto:

licenza svizzeraequivalente alicenza di Alberta
Bcategoria 5
C, C1categoria 5
D, D1, D2categoria 5
A, A1categoria 6

(a) Residenza Il richiedente deve risiedere nella provincia di Alberta e fornirne la prova (b) Cessione della licenza di condurre Il richiedente deve consegnare la propria licenza di condurre svizzera agli uffici della Alberta Registry. Se il richiedente ha smarrito la propria licenza di condurre svizzera o comunque non è in grado di produrla, una conferma scritta dell’autorità svizzera competente può essere accettata in luogo della licenza di condurre vera e propria. (c) Esenzione dagli esami La Alberta Transportation rinuncia a sottoporre a esami di teoria e di pratica su strada il richiedente che è titolare di una licenza di condurre svizzera considerata equivalente alle licenze delle categorie 5 e 6, come stipulato qui sopra (A). Ai fini dell’esenzione dai suddetti esami, la licenza di condurre svizzera deve essere valida e: (i) non includere particolari restrizioni, come restrizioni di zona, di velocità oppure di orario (ii) non essere stata sospesa, annullata o comunque revocata. (d) Altre categorie di licenza della provincia di Alberta Se il richiedente fa la domanda per una licenza di condurre di Alberta delle categorie 1, 2, 3 o 4, egli deve superare tutti gli esami richiesti per l’ottenimento della licenza della categoria desiderata e adempiere ogni eventuale altro requisito. (e) Requisiti per il rilascio della licenza Il richiedente deve adempiere i requisiti di buona condizione fisica e di capacità di guidare un veicolo a motore ai sensi della Alberta’s Registrar of Motor Vehicles. Se il richiedente è affetto da malattia o da altra patologia suscettibile di influenzare la sua condizione fisica e la sua capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore, egli dovrà sottoporsi ad eventuali esami o test richiesti dalla Alberta’s Registrar of Motor Vehicles. Alla conclusione della procedura di scambio, la licenza di condurre svizzera sarà consegnata all’autorità competente della provincia di Alberta, che la restituirà alla Svizzera. (f) Programma di licenza progressiva Dopo l’attuazione dellaAlberta s Graduated Driver Lincensing Program , nel 2002, il richiedente dovrà fornire la prova di essere titolare di una licenza di condurre svizzera valida da due anni per ottenere una licenza di condurre senza restrizioni della provincia di Alberta della categoria 5 o 6.

(B) Requisiti della Svizzera

Il titolare di una licenza di condurre di Alberta della categoria 5 residente in Svizzera può scambiare la suddetta licenza contro una licenza di condurre svizzera delle categorie A2, B, C1, D2, E, F e G. Il titolare di una licenza di condurre di Alberta della categoria 6 residente in Svizzera può scambiare la suddetta licenza contro una licenza di condurre svizzera della categorie A, A1, A2, F e G. (a) Residenza Il richiedente deve risiedere in Svizzera e fornirne la prova. (b) Cessione della licenza di condurre Il richiedente deve consegnare la propria licenza di condurre di Alberta all’autorità svizzera. Se il richiedente ha smarrito la propria licenza di condurre o comunque non è in grado di produrla, una conferma scritta dell’Alberta Licensing Authority può essere accettata al posto della licenza di condurre vera e propria. (c) Traduzione della licenza Le licenze di condurre di Alberta, il riassunto delle informazioni e i dati relativi al conduttore sono in inglese: di conseguenza la traduzione dei medesimi non dovrebbe essere richiesta. (d) Esenzione dagli esami L’autorità svizzera competente rinuncia a sottoporre a esami di teoria e di pratica su strada il richiedente che è titolare di una licenza di condurre di Alberta per veicoli di clategoria 5 e/o categoria 6. Ai fini dell’esenzione dai suddetti esami. la licenza di condurre di Alberta deve essere valida e: (i) non includere restrizioni speciali, come restrizioni di zona, di velocità o di orario; e (ii) non essere stata sospesa, annullata o comunque revocata. (e) Licenze svizzere di altro tipo Se il richiedente fa la domanda per una licenza di condurre diversa da quelle specificate, egli deve superare tutti gli esami richiesti per la categoria di licenza in questione ed adempiere gli altri requisiti. (f) Requisiti per l’ottenimento della licenza Il richiedente deve adempiere i requisiti di buona condizione fisica e di capacità di guidare un veicolo a motore fissati dall’autorità svizzera. Se il richiedente è affetto da una malattia o da altra patologia che possa influenzare la sua condizione fisica e la sua capacità di guidare in modo sicuro un veicolo a motore, egli dovrà sottoporsi ad eventuali esami o test richiesti dall’autorità svizzera. Alla conclusione della procedura di scambio, la licenza di condurre della provincia di Alberta verrà consegnata all’autorità svizzera, che la restituirà all’autorità di Alberta. (g) Licenza progressiva Se la Svizzera dovesse introdurre licenze progressive, i cittadini di Alberta dovranno adempiere i requisiti stipulati per l’ottenimento della licenza.

(C) Data di entrata in vigore e durata

La procedura di scambio delle licenze di condurre descritta nella presente entrerà in vigore il 30 settembre 2001, per un periodo di 3 anni. L’accordo sarà prolungato per ulteriori periodi successivi di tre anni, salvo previa notifica scritta di una delle parti.

(D) Modifiche dell’accordo di reciprocità

Le procedure di rilascio della licenza di condurre di ciascuna delle parti saranno riesaminate regolarmente. Ciò può necessitare adeguamenti del presente accordo di reciprocità, in funzione di nuovi metodi o sistemi praticati da Alberta o dalla Svizzera. Eventuali adeguamenti devono essere notificati per iscritto all’altra parte entro il termine di almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore dei medesimi.

(E) Denuncia dell’accordo

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante preavviso di 90 giorni, notificato per iscritto all’altra parte.

(F) Contatti

Per questioni legate alle licenze di condurre svizzere, le autorità di Alberta possono rivolgersi direttamente per assistenza all’Ufficio qui appresso:

Ufficio federale delle strade
Divisione della circolazione stradale
FABER (registro delle licenze di condurre)
CH – 3003 Berna
Svizzera
Fax: 0041 31 323 43 21
e-mail: admas-faber@astra.admin.ch

Per questioni legate alle licenze di condurre di Alberta, le autorità svizzere possono rivolgersi direttamente all’Ufficio qui appresso:

Alberta Government Services
Registries, Customer Service
3rdFloor, John E. Brownlee Building
10365 – 97 Street
Edmonton, AB T5J 3W7
Tel: (780) 427-7013
Fax: (780) 401-4088
28 agosto 200129 agosto 2001
Gregg HookPeter Felix
Chairman, Transportation Safety Board/Console generale
Responsible for Transportation Safety ServicesConsolato generale
Department of Transportationdi Svizzera
Per conto del governo di Alberta,Vancouver, BC
Canada

Footnotes

  1. Traduzione dal testo originale inglese.

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