0.741.201.2•Protocollo sulla segnaletica sul piano stradale, aggiuntivo all’Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
0.741.201.2Multilateral International Treaty11 dic 1992
Concluso a Ginevra il 1° marzo 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992
(Stato 23 ottobre 2025)
Le Parti contraenti,
Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 19682, ed all’Accordo europeo completante detta convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 19713,
in vista di stabilire una maggiore uniformità in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968 ed all’Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinché il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Protocollo.
All’atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l’Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.
Il Segretario generale trasmetterà altresì il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.
Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza per esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo. Egli domanderà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che intendono vedere esaminate anche da detta conferenza, oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla conferenza.
Se la proposta di emendamento non è reputata come accettata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterrà che la proposta di emendamento è respinta.
Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell’annesso sarà considerato come dato solo quando tale amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente per dare l’accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale, aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché all’Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.
Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, nonché l’Accordo europeo completante detta Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1° maggio 1971.
Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite4e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:
Dopo il 1° marzo 1974, l’originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il 1° marzo 1973, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine «Convenzione» indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione.3. Ad Articolo 26 della Convenzione…4. Ad articolo 27 della ConvenzioneParagrafo 1…Paragrafo 3…Paragrafo 5Tale paragrafo è redatto come segue:«Per segnalare i passaggi previsti per l’attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno impiegate strisce discontinue formate da quadrati o da parallelogrammi».5.Ad Articolo 28 della ConvenzioneParagrafi supplementari da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo articolo:Tali paragrafi sono redatti come segue:«Una striscia continua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di detta striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la fermata e la sosta sono vietate o sono oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi.Una striscia discontinua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di questa striscia e sul lato della carreggiata dove è apposta, la sosta è vietata o è oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi.La marcatura di una corsia con una striscia continua o discontinua accompagnata da segnali o da scritte sulla carreggiata indicanti alcune categorie di veicoli come autobus, taxi, ecc., significa che l’utilizzazione di questa corsia è riservata ai veicoli indicati».6.Ad Articolo 29 della ConvenzioneParagrafo 2Questo paragrafo è redatto come segue:«I segni sulla carreggiata dovranno essere bianchi. Il termine «bianco» comprende le tonalità argento o grigio chiaro. Tuttavia:
– i segni sulla carreggiata indicanti gli spazi dove la sosta è soggetta a determinate condizioni o restrizioni potranno essere di colore blu;
– le linee a zig‑zag indicanti gli spazi dove la sosta è vietata saranno di colore giallo;
– la striscia continua o discontinua apposta sul cordone di marciapiede o sul bordo della carreggiata per indicare un divieto o restrizioni di arresto o di sosta sarà di colore giallo».Paragrafi addizionali da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articoloQuesto paragrafo è redatto come segue:«Se si impiega una striscia gialla per indicare un divieto o dei limiti di fermata o di sosta, e se esiste già una striscia bianca indicante il bordo della carreggiata, la striscia gialla dovrà essere affiancata alla striscia bianca, dalla parte esterna di quest’ultima.»7.Ad Annesso 8 alla Convenzione(Segnaletica orizzontale)– Capitolo II(Segni longitudinali) (Figura A‑l)A.DimensioniParagrafo 2Questo paragrafo è redatto come segue:«La larghezza delle strisce longitudinali continue o discontinue dovrebbe essere al minimo di cm 10 (4 pollici). La larghezza di una striscia discontinua tracciata per separare una corsia di marcia normale da una corsia di accelerazione, ovvero da una corsia di rallentamento (o da una corsia con funzione mista: rallentamento ed accelerazione) dovrebbe essere almeno il doppio della larghezza di una striscia longitudinale discontinua normale».Paragrafo 5Questo paragrafo è redatto come segue:
«a) Una striscia discontinua utilizzata per guidare il traffico in conformità con l’alinea a) i) del paragrafo 2 dell’articolo 26 della Convenzione è costituita da tratti di lunghezza uguale almeno a 1 m (3 piedi 4 pollici). La lunghezza degli intervalli dovrebbe essere normalmente da 2 a 4 volte la lunghezza dei tratti, e non essere comunque superiore a 12 m (40 piedi).
Figura A-1
Strisce longitudinali*
Figura A-2
Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 2 corsie
Figura A-3
Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 3 corsie
Figura A-4
Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 4 corsie o più
Figura A-5
Segnalamento orizzontale delle carreggiate a doppio senso di circolazione ed a 3 corsie di cui una a senso reversibile
Figura A-6
Figura A-7
Segnalamento orizzontale (SO) su carreggiate a senso unico
Figura A-8
Segnalamento di una carreggiata d’autostrada
Figura A-12
Segnalamento orizzontale (SO) di strada a doppio senso di circolazione in curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata
Figura A-12 (seguito)
Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata
Figura A-14
Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve verticali dove la distanza di visibilità è limitata
Figura A-16
Marcatura delle carreggiate a doppio senso di circolazione nelle curve orizzontali dove la distanza di visibilità è limitata
Figura A-18
Figura A-23
Freccia di rientro
Figura A-27
Segnalamento orizzontale (SO) in prossimità di ostacolo sulla carreggiata
Figura A-28
Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni
Figura A-29 a
Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni
Figura A-29 b
Segnalamento orizzontale (SO) con strisce di guida e frecce di preselezione nelle intersezioni
Figura A-30
Striscia di arresto
Figura A-31
Zone di preselezione
Figura A-32
Intersezione a «T» con una strada a precedenza e striscia di arresto
Figura A-33
Figura A-34
Intersezione con una strada a precedenza e striscia di precedenza
Figura A-35
Triangolo orizzontale in prossimità di una strada a precedenza
Figura A-38
Intersezione a «T» con pista ciclabile anche essa prioritaria
Figura A-39
Frecce di preselezione
Figura A-40
Frecce di preselezione
Figura A-41
Frecce di presegnalazione in zona di preselezione comune a due intersezioni molto ravvicinate
Figura A-43 a
Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-43 b
Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-43 c
Alfabeto per le scritte sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-43 d
Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-44 a
Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-44 b
Alfabeto per iscrizioni sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-45
Esempio di iscrizione su strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-46
Esempio di iscrizione su strade dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-47 a
Cifre per le iscrizioni sulla carreggiata di strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-47 b
Cifre per le iscrizioni sulla carreggiata di strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-47 c
Cifre per le iscrizioni su strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-48
Esempio di iscrizione con cifre su strada dove la velocità è limitata a 60 km/h o meno
Figura A-49 a
Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata
Figura A-49 b
Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata
Figura A-50
Alfabeto per le iscrizioni sulla carreggiata di strade dove la velocità è limitata oltre i 60 km/h o non è limitata
Figura A-51
Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite
Figura A-52
Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite
Figura A-53
Esempio di iscrizioni su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite
Figura A-54
Esempio di iscrizioni con cifre su strade con limite di velocità superiore a 60 km/h, o senza limite
Figura A-55
Segni sul piano stradale di divieto di sosta
Figura A-56
Segni indicanti divieto di sosta
Figura A-57
Segnalamento di un ostacolo
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 giugno | 2005 A | 6 giugno | 2006 |
| Austria* | 11 agosto | 1981 | 25 aprile | 1985 |
| Azerbaigian* | 11 luglio | 2011 A | 11 luglio | 2012 |
| Belarus* | 25 aprile | 1984 A | 25 aprile | 1985 |
| Belgio | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria* | 28 dicembre | 1978 A | 25 aprile | 1985 |
| Ceca, Repubblica* | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro* | 16 agosto | 2016 A | 16 agosto | 2017 |
| Danimarca* | 3 novembre | 1986 A | 3 novembre | 1987 |
| Finlandia* | 1° aprile | 1985 A | 1° aprile | 1986 |
| Georgia | 15 maggio | 2001 A | 15 maggio | 2002 |
| Germania* | 3 agosto | 1978 | 25 aprile | 1985 |
| Grecia | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 |
| Italia | 7 febbraio | 1997 A | 7 febbraio | 1998 |
| Kazakistan | 7 giugno | 2011 A | 7 giugno | 2012 |
| Liechtenstein* | 2 marzo | 2020 A | 2 marzo | 2021 |
| Lussemburgo | 25 novembre | 1975 | 25 aprile | 1985 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Moldova | 27 ottobre | 2015 A | 27 ottobre | 2016 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Paesi Bassi*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Polonia* | 23 agosto | 1984 A | 23 agosto | 1985 |
| Russia* | 6 aprile | 1984 A | 25 aprile | 1985 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Svezia* | 25 luglio | 1985 A | 25 luglio | 1986 |
| Svizzera | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 |
| Turchia* | 17 maggio | 2023 A | 17 maggio | 2024 |
| Turkmenistan | 31 agosto | 2020 A | 31 agosto | 2021 |
| Ucraina* | 9 maggio | 1984 A | 9 maggio | 1985 |
| Ungheria | 16 marzo | 1976 | 25 aprile | 1985 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:https://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa. | ||||
| Svizzera Al punto 4 dell’annesso (articolo 27 paragrafo 5 della ConvenzioneLa Svizzera applica l’articolo 27 paragrafo 5 della Convenzione, tuttavia non nella forma prevista al punto 4 dell’annesso.Al punto 6 dell’annesso (articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione)la Svizzera non si considera vincolata all’articolo 29 paragrafo 2, 1 a e 2 a frase, della Convenzione, nella versione di cui al punto 6 dell’annesso. |
Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 15 dic. 1978 (RU 1993 400). ↩
RS 0.741.20 ↩
RS 0.741.201 ↩
RS 0.120 ↩
Tenuto conto delle caratteristiche attuali della costruzione degli autoveicoli, si consiglia di considerare l’oggetto alto m 1,20 (4 piedi) e l’occhio a m 1,00 (3 piedi, 4 pollici) dal piano della pavimentazione. ↩
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