Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore

0.741.16Multilateral International Treaty28 apr 1983

Conchiusa a Bruxelles il 3 giugno 1976
Approvata dall’Assemblea federale l’8 marzo 19782
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 maggio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1983

(Stato 27  settembre 2010)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

visto il considerevole numero d’infortuni della circolazione e la gravità delle conseguenze;

ritenendo essere di grande importanza per la sicurezza della circolazione il fatto di combattere le infrazioni stradali mediante mezzi adeguati;

ritenendo che accanto agli altri provvedimenti di carattere preventivo o repressivo, la decadenza del diritto dì condurre costituisce a tal fine un mezzo efficace;

ritenendo che l’aumento della circolazione internazionale giustifica un’intensificazione degli sforzi intesi ad armonizzare le legislazioni nazionali e a garantire alle decisioni pronuncianti la decadenza dei diritto di condurre effetti fuori dello Stato che l’ha ordinata;

considerando che tale cooperazione è già stata preconizzata nella risoluzione (71) 28 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa concernente la decadenza del diritto dì condurre un veicolo a motore;

considerando che il Consiglio d’Europa si prefigge la realizzazione di una più stretta unione fra i propri Membri,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Definizioni

Art. 1

Giusta la presente Convenzione:

  1. l’espressione «decadenza del diritto di condurre» (dappresso abbreviato in «la decadenza») designa qualsiasi provvedimento definitivo che si prefigge di limitare il diritto di condurre del conducente che ha commesso un’infrazione stradale. Il provvedimento può consistere sia in una pena principale sia in una accessoria oppure in un provvedimento di sicurezza e può essere adottato dall’autorità giudiziaria oppure da quella amministrativa;
  2. l’espressione «infrazione stradale» designa qualsiasi infrazione prevista nella lista intitolata «Fondo comune d’infrazioni stradali» allegata alla presente Convenzione.

Titolo II Effetti della decadenza

Art. 2

La Parte contraente che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre come anche quella sul cui territorio l’autore dell’infrazione risiede abitualmente.

Art. 3

La Parte contraente che è stata avvisata di siffatta decisione può pronunciare nel quadro della propria legislazione la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare ove i fatti e le circostanze motivanti l’intervento dell’altra Parte contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.

Art. 4

Ove ne fosse richiesta, la Parte contraente cui è fatta notificazione deve comunicare il seguito che le ha dato.

Art. 5

La presente Convenzione non limita il diritto delle Parti contraenti di applicare i provvedimenti previsti dalle proprie legislazioni.

Titolo III Procedura

Art. 6

(1). Le Parti contraenti comunicano, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, quali sono le autorità autorizzate a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste all’articolo 2 come anche qualsiasi altra comunicazione che possa risultare dall’applicazione della presente Convenzione. (2). Le notificazioni devono essere accompagnate da una copia certificata conforme della decisione che pronuncia la decadenza, nonché da un esposto dei fatti. (3). Ove la Parte contraente cui è fatta notificazione ritenga insufficienti le informazioni fornite al fine di consentire l’applicazione della presente Convenzione, essa chiede il necessario complemento d’informazione ed eventualmente comunicazione di una copia conforme dell’incarto della procedura.

Art. 7

Le Parti contraenti estendono le proprie norme d’assistenza internazionale in materia penale ai provvedimenti necessari all’applicazione della presente Convenzione.

Art. 8

(1). Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non può essere chiesta la traduzione delle notificazioni e degli atti allegati. (2). Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, riservarsi, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, la facoltà d’esigere che le notificazioni e gli atti allegati gli siano indirizzati accompagnati sia da una traduzione nella propria lingua sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o in una di queste che indicherà. Le altre Parti contraenti possono applicare la norma della reciprocità.

Art. 9

I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Art. 10

Le parti contraenti rinunciano entrambe a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall’applicazione della presente Convenzione.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 11

(1). La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa è ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. (2). La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il terzo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione. (3). Essa entra in vigore, per tutti gli Stati firmatari che la ratificano, l’accettano o l’approvano ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.

Art. 12

(1). Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. (2). L’adesione avviene mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che prende effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Art. 13

(1). Qualsiasi Stato può, nel momento della firma o nel momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione. (2). Qualsiasi Stato può, nel momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o in qualsiasi altro momento successivo estendere l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi territorio designato nella dichiarazione e di cui esso garantisce i rapporti internazionali. (3). Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notificazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 14

(1). Ove due o più Parti contraenti allestiscono o hanno allestito i propri rapporti sul fondamento di una legislazione uniforme o di un regime speciale di reciprocità che imponga loro obblighi più estesi, hanno la facoltà di disciplinare i reciproci rapporti nella materia fondandosi esclusivamente su tali sistemi. (2). Le Parti che, giusta il paragrafo precedente, escludono nei rapporti reciproci l’applicazione della Convenzione, ne fanno notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 15

(1). Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione facendone notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. (2). La disdetta prende effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Art. 16

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito degli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione
  3. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 11;
  4. le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6;
  5. le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8;
  6. le notificazioni e dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13;
  7. le notificazioni ricevute in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 14;
  8. le notificazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 e la data in cui la disdetta prende effetto.
Art. 17

La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza non si applicano alle infrazioni stradali commesse prima dell’entrata in vigore fra le Parti contraenti interessate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunica copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.(Seguono le firme)

Fondo comune d’infrazioni stradali

(1)  Omicidio involontario o lesioni involontarie provocati nel campo della circolazione stradale.

(2)  «Delitto di fuga», ovverosia violazione degli obblighi incombenti al conducente di veicoli in seguito a un infortunio della circolazione.

(3)  Condotta di un veicolo da parte di una persona

  1. in stato di ebrietà o sotto l’influenza dell’alcole;
  2. sotto l’influenza di stupefacenti o prodotti aventi effetti analoghi;
  3. inetta in seguito a spossatezza.

(4)  Condotta di un veicolo a motore non coperto da assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi impiegando il veicolo.

(5)  Rifiuto di osservare le ingiunzioni di un agente delle autorità, concernenti la circolazione stradale.

(6)  Inosservanza delle regole concernenti:

  1. la velocità dei veicoli;
  2. il posto dei veicoli in movimento e il senso della loro marcia, l’incrocio, il sorpasso, il cambiamento di direzione e il superamento di passaggi a livello;
  3. la precedenza;
  4. il privilegio di circolazione di taluni veicoli come quelli dei pompieri, le ambulanze, i veicoli della polizia;
  5. i segnali e la segnaletica al suolo, segnatamente il segnale «stop»;
  6. lo stazionamento e la fermata dei veicoli;
  7. l’accesso di veicoli o di categorie di veicoli a talune vie segnatamente in ragione del peso o delle dimensioni;
  8. l’equipaggiamento di sicurezza dei veicoli e del loro carico;
  9. la segnalazione dei veicoli e del loro carico;
  10. l’illuminazione dei veicoli e l’uso delle luci;
  11. il carico e la capacità dei veicoli;
  12. l’immatricolazione dei veicoli, le targhe di immatricolazione e il segno distintivo di nazionalità.

(7)  Mancanza di abilitazione legale del conducente.

Campo d'applicazione il 27 settembre 2010

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione
Entrata in vigore
Azerbaigian*26 giugno2000 A27 settembre2000
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 marzo1995
Croazia14 settembre1994 A15 dicembre1994
Grecia*8 aprile198128 aprile1983
Italia*24 maggio198525 agosto1985
Liechtenstein*27 gennaio198328 aprile1983
Macedonia30 marzo1994 A1° luglio1994
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Romania*10 settembre199711 dicembre1997
Serbia28 febbraio2001 A29 maggio2001
Slovenia20 ottobre1992 A21 gennaio1993
Svizzera*10 maggio197828 aprile1983
*Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=088&CM=7&DF=30/09/2010&CL=ENG&VL=1
od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Dichiarazione

Svizzera

Conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, il Governo svizzero ha dichiarato che l’autorità seguente è autorizzata a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste nell’articolo 2, come anche qualsiasi altra comunicazione che possa risultare dall’applicazione della presente Convenzione: Ufficio federale di polizia Sezione delle licenze, della responsabilità civile e delle questioni penali Dipartimento federale di Giustizia e Polizia CH-3003 Berna

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1978 1231

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