riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina
Adottata il 22 giugno 2006
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006
(Stato 27 dicembre 2006)
Il Comitato,
visto l’accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1, in particolare l’articolo 45 e l’articolo 51, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’Accordo è istituito un osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina.
(2) A tal fine, l’Accordo stabilisce che le parti contraenti determinano il finanziamento e le modalità amministrative di funzionamento dell’osservatorio con una decisione del Comitato misto,
decide:
Art. 1
È istituito un osservatorio comune Comunità europea/Svizzera di rilevamento del traffico nella regione alpina, di seguito denominato «l’osservatorio».
Art. 2
- L’osservatorio centralizza i dati statistici delle organizzazioni comunitarie, internazionali e nazionali relativi al traffico su strada e per ferrovia e al trasporto combinato, accompagnato e non, nella regione alpina. L’osservatorio riferisce ogni anno al Comitato misto in merito all’evoluzione del traffico nelle suddette modalità di trasporto.
- L’osservatorio riunisce i dati relativi alla congestione delle infrastrutture e all’ambiente, nonché altri dati statistici che il Comitato misto richiede per il corretto svolgimento del proprio incarico e conformemente all’articolo 47 dell’Accordo sui trasporti terrestri.
- L’osservatorio offre la propria consulenza al Comitato misto se questo deve decidere in merito all’eventuale applicazione delle misure unilaterali di salvaguardia indicate all’articolo 46 dell’Accordo sui trasporti terrestri.
- Il Comitato misto può affidare altri incarichi all’osservatorio.
Art. 3
- L’osservatorio utilizza, per quanto possibile, le statistiche esistenti e quelle realizzate in base al diritto comunitario e al diritto svizzero.
- Se possibile, l’osservatorio utilizza le definizioni comuni e i formati di inserimento e di trasmissione dei dati definiti per le statistiche comunitarie sui trasporti. In assenza di tali definizioni e formati o se questi fossero inadeguati, l’osservatorio definisce formati semplici e di facile utilizzo.
- Le statistiche sono scambiate solo sotto forma di dati aggregati e non devono consentire di identificare le singole imprese di trasporto, in conformità delle legislazioni applicabili della Confederazione Svizzera e della Comunità europea in materia di protezione dei dati e di riservatezza dei dati statistici.
Art. 4
- Le attività dell’osservatorio sono dirette dal gruppo di lavoro «Osservatorio» istituito dalla decisione n. 1/20032del Comitato misto.
- Il gruppo di lavoro realizza gli obiettivi strategici dell’osservatorio definiti dal comitato misto e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi fissati.
- Il gruppo di lavoro è costituito da almeno un rappresentante dell’Ufficio federale di statistica e da un rappresentante dell’Ufficio federale dei trasporti della Svizzera e da due rappresentati della Commissione delle Comunità europee, di cui uno proveniente dal settore dei trasporti e l’altro dal settore statistico. I membri del gruppo di lavoro possono essere coadiuvati, nel corso delle riunioni, da rappresentanti di altre istituzioni in veste di osservatori.
- Le attività di raccolta dei dati e la preparazione delle relazioni sono affidate ad un prestatore di servizi selezionato in conformità delle norme sugli appalti pubblici. L’appalto in questione è disciplinato dalle direttive comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sull’Accordo sugli appalti pubblici, del 15 aprile 19943, concluso nell’ambito dell’OMC. Tutti i bandi di gara sono pubblicati dalla Confederazione Svizzera e dalla Commissione delle Comunità europee. La selezione del prestatore dei servizi, e in particolare la preparazione del capitolato d’oneri e la decisione in merito all’aggiudicazione dell’appalto, è effettuata congiuntamente dalle parti contraenti nell’ambito del gruppo di lavoro «Osservatorio». L’appalto è aggiudicato all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto di appalto è disciplinato dal diritto svizzero ed è firmato, per le due parti contraenti, dai capi delegazione in seno al Comitato misto.
- Il gruppo di lavoro esamina e adotta, di comune accordo, le relazioni presentate dal prestatore dei servizi e invia le proprie conclusioni al Comitato misto, che adotta le decisioni del caso. Se una relazione non è adottata, il gruppo di lavoro comunica al Comitato misto le posizioni divergenti espresse al suo interno.
- Le autorità degli Stati membri della Comunità europea e della Confederazione Svizzera garantiscono al prestatore dei servizi l’accesso a tutti i dati statistici di cui dispongono per consentirgli la corretta esecuzione del contratto.
Art. 5
- Le spese connesse all’esecuzione del contratto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, sono sostenute in parti uguali dalla Svizzera e dalla Comunità europea. L’importo massimo messo a bilancio per il presente contratto è pari a 250 000 EUR per il primo anno e, in funzione della disponibilità e della qualità dei dati da rilevare, a 100 000 EUR per gli anni successivi.
- Ciascuna parte sostiene le spese connesse alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro «Osservatorio».
- Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni del gruppo di lavoro sono in genere sostenute dalla parte che esercita la presidenza.
- Le spese relative alla consulenza di esperti incaricati da una sola parte sono sostenute da quest’ultima.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.
Fatto a Berna, il 22 giugno 2006.