Convenzione sulla libertà del transito

0.740.4Multilateral International Treaty12 ott 1924

Conchiusa a Barcellona il 20 aprile 1921
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19241
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 luglio 1924
Entrata in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 1924

(Stato 17 giugno 2016)

L’Albania, l’Austria, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Cina, la Colombia, la Costa Rica, Cuba, la Danimarca, l’Impero britannico (con la Nuova Zelanda e le Indie), la Spagna, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, il Guatemala, l’Haiti, l’Honduras, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Norvegia, il Panama, il Paraguay, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, lo Stato Serbo‑Croato‑Sloveno, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, l’Uruguay e il Venezuela,

animati dal desiderio d’assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito;

considerando che in queste materie il mezzo migliore per tradurre in atto le intenzioni dell’articolo 23 lettera e, del Patto della Società delle Nazioni2è quello di conchiudere convenzioni generali, alle quali potranno accedere più tardi altre Potenze;

riconoscendo che importa proclamare e regolare il diritto di libero transito come uno dei mezzi migliori di sviluppare la cooperazione tra gli Stati, senza pregiudizio dei loro diritti di sovranità o d’autorità sulle vie usate per il transito;

avendo accettato l’invito della Società delle Nazioni3di partecipare a una conferenza riunita a Barcellona il 10 marzo, e avendo preso notizia dell’atto finale di questa conferenza4;

nell’intento di mettere in vigore, fin d’ora, le disposizioni dello Statuto applicabile al transito per ferrovia e per via d’acqua, che è stato adottato;

volendo conchiudere a questo scopo una convenzione, le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:

( Seguono i nomi dei plenipotenziari )

i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,

hanno stipulato quanto segue:

Art. 1

Le alte Parti contraenti dichiarano di accettare lo Statuto5qui allegato, relativo alla libertà di transito, adottato dalla Conferenza di Barcellona il 14 aprile 1921.

Questo Statuto sarà considerato come facente parte integrante della presente Convenzione. Di conseguenza, esse dichiarano di accettare gli obblighi e gli impegni di detto Statuto, conformemente ai termini e secondo le condizioni che vi figurano.

Art. 2

La presente Convenzione non pregiudica punto i diritti e gli obblighi che risultano dalle disposizioni del Trattato di Pace firmato a Versaglia il 28 giugno 1919, o dalle disposizioni degli altri Trattati analoghi, per quanto concerne le Potenze firmatarie o beneficiarie di questi Trattati.

Art. 3

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno egualmente fede, porterà la data di questo giorno e potrà essere firmata entro il 1° dicembre 1921.

Art. 4

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società, come pure agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato6.

In ossequio alle disposizioni dell’art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione, non appena sarà depositata la prima ratificazione.

Art. 5

I Membri della Società delle Nazioni, che non avranno firmato la presente Convenzione avanti il 1° dicembre 1924, potranno accedervi.

Lo stesso dicasi degli Stati che non fanno parte della Società, ai quali il Consiglio della Società avesse deciso di dare comunicazione ufficiale della presente Convenzione.

L’accessione sarà notificata al Segretario generale della Società7, che informerà tutte le Potenze interessate dell’accessione e della data in cui quest’ultima è stata notificata.

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo che sarà stata ratificata da cinque Potenze e precisamente il novantesimo giorno dopo il ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni , della quinta ratificazione. Più tardi, la presente Convenzione avrà effetto, per quanto concerne ciascuna delle Parti, novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell’accessione.

Entrata in vigore la presente Convenzione, il Segretario generale ne manderà una copia conforme alle Potenze non Membri della Società, che, in virtù dei Trattati di Pace, si sono impegnate ad accedervi.

Art. 7

Il Segretario generale della Società delle Nazioni8terrà una raccolta speciale indicante quali Parti hanno firmato o ratificato la presente Convenzione, vi hanno acceduto o l’hanno disdetta. Questa raccolta sarà continuamente ostensibile ai Membri della Società e sarà pubblicata il più spesso possibile, secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 8

Salve restando le disposizioni dell’articolo 2 della presente Convenzione, quest’ultima può essere disdetta da una qualsiasi delle Parti, dopo trascorso un termine di cinque anni, a contare dalla data della sua entrata in vigore per detta Parte. La disdetta sarà fatta sotto forma di notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni9. Il Segretario generale trasmetterà immediatamente a tutte le altre Parti copia di questa notificazione che le informa della data in cui essa è stata ricevuta.

La disdetta entrerà in vigore un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e avrà effetto giuridico solo per la Potenza che l’avrà notificata.

Art. 9

La revisione della presente Convenzione può essere chiesta in qualsiasi tempo da un terzo delle alte Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Barcellona, il venti aprile millenovecentoventuno, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni10.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania8 ottobre192131 ottobre1922
Antigua e Barbuda25 ottobre1988 S1° novembre1981
Armenia24 maggio2013 A22 agosto2013
Austria15 novembre192313 febbraio1924
Belgio16 maggio192714 agosto1927
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Bulgaria11 giugno192231 ottobre1922
Cambogia12 aprile1971 S9 novembre1953
Ceca, Repubblica9 febbraio1996 S1° gennaio1993
Cile19 marzo192817 giugno1928
Cina
Hong Kong*6 giugno19971° luglio1997
Croazia3 agosto1992 S8 ottobre1991
Danimarca13 novembre192211 febbraio1923
Estonia6 giugno19254 settembre1925
Eswatini24 novembre1969 A22 febbraio1970
Figi15 marzo1972 S10 ottobre1970
Finlandia29 gennaio192329 aprile1923
Francia19 settembre192418 dicembre1924
Georgia2 giugno1999 A31 agosto1999
Germania9 aprile1924 A7 luglio1924
Giappone20 febbraio192420 maggio1924
Grecia18 febbraio192418 maggio1924
India2 agosto192231 ottobre1922
Iran29 gennaio193129 aprile1931
Iraq1° marzo1930 A30 maggio1930
Italia5 agosto19223 novembre1922
Laos24 novembre1956 S22 ottobre1953
Lesotho23 ottobre1973 S4 ottobre1966
Lettonia29 settembre192328 dicembre1923
Libano7 febbraio1929 A8 maggio1929
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Lussemburgo19 marzo193017 giugno1930
Malta13 maggio1966 S21 settembre1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Nepal22 agosto1966 A20 novembre1966
Nigeria3 novembre1967 A1° febbraio1968
Norvegia4 settembre19233 dicembre1923
Nuova Zelanda2 agosto192231 ottobre1922
Paesi Bassi17 aprile192416 luglio1924
Polonia8 ottobre19246 gennaio1925
Regno Unito*2 agosto192231 ottobre1922
Romania5 settembre19234 dicembre1923
Ruanda10 febbraio1965 S1° luglio1962
Saint Vincent e Grenadine5 settembre2001 S27 ottobre1979
Serbia7 maggio1930 A5 agosto1930
Siria7 febbraio1929 A8 maggio1929
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna17 dicembre192917 marzo1930
Svezia19 gennaio192519 aprile1925
Svizzera14 luglio192412 ottobre1924
Thailandia29 novembre1922 A27 febbraio1923
Turchia27 giugno193325 settembre1933
Ungheria18 maggio1928 A16 agosto1928
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. N. I del DF del 21 giu. 1924 (RU 40 443).

  2. L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: … e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914–1918».

  3. La Società è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.).

  4. Vedi FF 1923 , III, pag. 220 ediz. ted. e pag. 228 ediz. franc.

  5. RS 0.740.41

  6. Dopo lo scioglimento della Società delle nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate à il Segretariato generale della Società delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222, 1227 e seg. ediz. ted. 1181, 1187 e seg. ediz. franc.).

  7. Vedi la nota all’art. 4.

  8. Vedi la nota all’art. 4.

  9. Vedi la nota all’art. 4.

  10. Vedi la nota all’art. 4.