0.733.2•Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana
0.733.2Multilateral International Treaty22 mag 2026
Concluso il 19 marzo 2024
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20251
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2026
(Stato 22 maggio 2026)
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Italiana
(di seguito denominati «Parti contraenti»),
viste le norme principali
– concernenti l’allocazione di capacità di trasporto2, – le procedure di gestione della congestione contrattuale nei punti di interconnessione3, – le norme per il bilanciamento di reti del gas, comprese le norme per il coordinamento temporale dei flussi di gas (procedura di nomina), – l’armonizzazione di accordi di interconnessione, gestione della qualità del gas e soluzioni per lo scambio di dati4, compresi gli oneri di bilancio giornaliero5, – strutture tariffarie conformi alle metodologie e ai criteri per la ripartizione dei costi tra i diversi punti di entrata e punti di uscita6, – l’attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione contenuti nel terzo pacchetto energetico7,
vista l’assenza di un accordo specifico tra l’Unione europea e la Svizzera sulle norme che regolano il mercato del gas e la sicurezza dell’approvvigionamento di gas,
visto l’articolo 13 comma 2 del regolamento (UE) 2017/19388, di seguito denominato «Regolamento», secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea coinvolgono, se opportuno, il Paese terzo tramite il quale sono connessi,
visto l’articolo 6 comma 7 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, firmato a Berlino il 19 marzo 2024, secondo il quale la Germania e l’Italia concordano sulla necessità di coinvolgere un Paese terzo interessato,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti fanno riferimento all’Accordo concluso a Berlino il 19 marzo 2024 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (di seguito denominato «Accordo di solidarietà»). Le Parti contraenti dichiarano il presente Accordo parte integrante dell’Accordo di solidarietà. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell’Italia ai sensi del Regolamento.
L’articolo 3 comma 2 dell’Accordo di solidarietà è integrato come segue: la richiesta di solidarietà di una delle Parti contraenti è trasmessa all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (di seguito denominato «autorità competente svizzera»). Le richieste di solidarietà della Svizzera di cui all’articolo 9 del presente Accordo sono trasmesse sia all’autorità competente tedesca che all’autorità competente italiana.
L’autorità competente svizzera e gli operatori dei sistemi di trasporto (transmission system operators, TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e di tutte le nomine al punto di consegna conformemente all’articolo 4 comma 5 dell’Accordo di solidarietà. L’autorità competente svizzera informa, anche attraverso i TSO svizzeri, sia l’autorità competente tedesca che l’autorità competente italiana di tutte le prenotazioni e tutte le nomine relative a misure di solidarietà. Le tempistiche in cui devono essere fornite tali informazioni sono concordate tra i TSO conformemente all’articolo 10 del presente Accordo.
Le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana si notificano reciprocamente: – la dichiarazione del livello di emergenza o la condizione equivalente per la Svizzera; – tutte le modifiche o tutti gli aggiornamenti dei recapiti dell’autorità competente conformemente all’articolo 11 comma 2 dell’Accordo di solidarietà.
Un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa non può pregiudicare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. In particolare devono essere preservate le capacità di trasporto necessarie per il loro approvvigionamento.
Rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture, nell’attuazione di richieste di solidarietà le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana garantiscono che non vengano adottate misure che limitino indebitamente l’utilizzo delle capacità di trasporto esistenti nelle loro rispettive reti di gas.
L’attuazione di misure di solidarietà conformemente agli articoli 4 e 5 dell’Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono equiparati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Germania e in Italia, sempre che la loro definizione sia conforme all’articolo 2 comma 6 e all’articolo 13 del Regolamento.
Se un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa compromette la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera, le autorità competenti delle tre Parti contraenti si incontrano su richiesta dell’autorità competente svizzera nel più breve tempo possibile, per adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera.
Se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera non è più garantito, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all’Italia. Viceversa, se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà non è più garantito in Germania o in Italia, sia la Germania che l’Italia hanno anch’esse il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti conformemente alle procedure dell’Accordo di solidarietà; inoltre la Svizzera correda la sua richiesta di solidarietà della documentazione stabilita nell’Accordo di solidarietà e osserva tutte le procedure in esso definite.
Tutte le Parti contraenti si impegnano ad intraprendere tutte le azioni necessarie per finalizzare un accordo funzionale ad una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei mesi, nel caso in cui non sia già in vigore una procedura operativa in materia.
La compensazione è soggetta alla procedura definita negli articoli 8 e 9 dell’Accordo di solidarietà. Se la Parte contraente fornitrice è la Svizzera, il prezzo del gas corrisponde alla media degli ultimi prezzi a pronti nelle borse tedesca, francese e italiana. La determinazione dell’importo della compensazione dei danni ai settori economici interessati in Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base della legislazione pertinente della Svizzera conformemente all’Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può anche esigere i costi per il trasporto del gas fino al proprio confine per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall’Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di borsa.
Conformemente all’articolo 8 comma 2 del Trattato di unione doganale conchiuso a Berna il 29 marzo 192310tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera informa le Parti contraenti di essere stata autorizzata dal Liechtenstein, con comunicazione del 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche per il Principato. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo sono applicabili nel Liechtenstein nello stesso modo come in Svizzera.
Fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in lingua inglese, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme alle altre Parti contraenti.
| Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: Oliver Rentschler Robert Habeck | Per il Governo della Confederazione Svizzera: Albert Rösti | Per il Governo della Repubblica Italiana: Gilberto Pichetto Fratin |
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Relativo all’articolo 12 dell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana:
Art. 1 cpv. 1 del DF de 21 mar. 2025 (RU 2025 589). ↩
Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013, il cosiddetto «codice di rete CAM». ↩
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, allegato I, il cosiddetto «CMP» ↩
Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati, il cosiddetto «INT NC». ↩
Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, il cosiddetto «BAL NC». ↩
Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, il cosiddetto «TAR NC». ↩
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005. ↩
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280, 28.10.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17. ↩
RS 0.111 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.120 ↩
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