Scambio di lettere del 30 novembre 1989 tra la Svizzera e la Francia relativo alla creazione di una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare»

0.732.934.93Bilateral International Treaty30 nov 1989

Entrato in vigore il 30 novembre 1989

Traduzione*1*

Ambasciata di FranciaBerna, il 30 novembre 1989
in Svizzera
L’Ambasciatore
Sua Eccellenza On. René Felber
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale
degli affari esteri
Berna

On. Signor Consigliere federale,

ho l’onore di dichiarare ricevuta la sua lettera del 30 novembre 1989, del tenore seguente: «Conformemente alle disposizioni dell’Accordo di Cooperazione franco-svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 5 dicembre 19882, il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli impianti nucleari e alla prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente. I Di conseguenza, i due governi hanno deciso di scambiare informazioni nei campi seguenti: – concezione di sicurezza e sicurezza dei reattori – criteri e norme tecniche nel campo della sicurezza dei reattori – sicurezza degli altri impianti del cielo del combustibile e segnatamente del trattamento e dell’immagazzinamento delle scorie radioattive – radioprotezione – studio degli scenari di catastrofe Le priorità dei temi da trattare saranno definite di comune accordo. In merito ad ogni tema ci dovrà essere uno scambio della pertinente esperienza tra i due Paesi. II Per l’applicazione di queste disposizioni, nonché per il trattamento di altre questioni relative alla sicurezza nucleare e che interessano i due Governi, è istituita una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare». La Commissione mista è composta di rappresentanti delle autorità di sicurezza nucleare e della loro assistenza tecnica. La Commissione si dà un regolamento interno. Questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra i due governi. Questo accordo entrerà in vigore alla data della sua risposta. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti; la denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata notificata all’altra Parte contraente».

In risposta, ho l’onore di informarvi che quanto precede è accettato dalla Francia e di confermare che la sua lettera del 30 novembre 1989 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due governi relativo all’istituzione di una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare».

Voglia gradire, On. signor Consigliere federale, i sensi della mia alta considerazione.

Philippe Cuvillier

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.732.934.9

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