Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare

0.732.933.62Bilateral International Treaty23 giu 1998

Concluso il 31 ottobre 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 1998

(Stato 2  settembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti d’America

(di seguito le Parti),

considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l’uso e il controllo dell’energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato il 30 dicembre 19652, e i suoi emendamenti;

desiderosi di proseguire e ampliare la loro cooperazione in tale ambito;

riaffermando il loro sostegno al rafforzamento della non proliferazione nucleare e ai provvedimenti mondiali a favore del disarmo;

riconoscendo il ruolo indispensabile del sistema delle misure di garanzia dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (denominata di seguitoAgenzia ) nel mantenere un regime effettivo di non proliferazione;

confermando il loro impegno nel rafforzamento delle misure di garanzia dell’Agen zia , inclusa la loro disponibilità a prendere i provvedimenti necessari per permettere all’Agenzia di applicare efficacemente ed effettivamente le misure di garanzia e di raggiungere il suo obiettivo d’ispezione negli impianti nucleari delle loro rispettive giurisdizioni;

attenti al fatto che sia gli Stati Uniti sia la Svizzera sono parti al Trattato del 1° luglio 19683di non proliferazione delle armi nucleari (di seguitoTrattato di non prolifer a zione ) e hanno concluso accordi con l’Agenzia per l’applicazione di misure di garanzia in relazione con ilTrattato di non proliferazione ;

confermando che ilTrattato di non proliferazione è la pietra miliare del regime nucleare globale di non proliferazione e che gli Stati Uniti sono determinati a proseguire i loro sforzi sistematici e progressivi di riduzione dell’arsenale globale di armi nucleari, al fine di eliminare tali armi;

riaffermando la loro intenzione di cooperare strettamente insieme e con altri Stati per raccomandare l’adesione universale alTrattato di non proliferazione e la completa realizzazione degli scopi del preambolo e di tutte le disposizioni di tale Trattato;

ritenendo che nessuna disposizione delTrattato di non proliferazione debba essere interpretata come lesiva del diritto inalienabile di tutte le Parti al Trattato di sviluppare la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare a scopi pacifici, senza discriminazione e in conformità con gli articoli I e II del Trattato, e che tutte le Parti facilitino e abbiano il diritto di partecipare al più ampio scambio possibile di attrezzature, di materiali e d’informazioni tecnologiche e scientifiche per l’uso pacifico dell’energia nucleare;

ricordando che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno ratificato la Convenzione del 3 marzo 19804sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev.1 dell’Agenzia );

riconoscendo che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno deciso di agire in accordo con i principi contenuti nelle Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari del «Gruppo dei Paesi fornitori nucleari» (pubblicate come allegati al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parti 1 e 2 dell’Agenzia e le revisioni e modifiche successive di tali documenti);

sottolineando l’importanza dei principi del Gruppo dei Paesi fornitori nucleari sulle misure di garanzia dell’Agenzia come condizione per il trasferimento a Stati sprovvisti di armi nucleari, sul controllo di articoli nucleari a duplice impiego e sull’esigenza di frenare l’esportazione di articoli sensibili;

riconoscendo che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso di plutonio richiedano misure costanti per essere sicuri di evitare qualsiasi rischio di proliferazione;

desiderosi di favorire accordi commerciali per gli usi pacifici dell’energia nucleare in modo prevedibile e sicuro che tenga conto dei bisogni a lungo termine dei loro programmi di energia nucleare e riaffermando la loro opposizione alle misure che ostacolano slealmente il commercio nucleare legittimo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(a)  peralterazione di forma o di contenuto s’intende la conversione di plutonio, d’uranio altamente arricchito o d’uranio 233 o la fabbricazione di combustibile contenente plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233; non sono compresi: – gli esami post-irraggiamento che comportano una dissoluzione o una separazione chimica, – lo smontaggio e il riassemblaggio di gruppi combustibili, – l’irraggiamento, – il ritrattamento o – l’arricchimento;

(b)  perautorità competente s’intende, nel caso della Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, nel caso degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento dell’energia o qualunque altra autorità che laParte interessata può notificare all’altraParte ;

(c)  perattrezzatura s’intende: – qualsiasi reattore come unità completa che non sia un reattore progettato o utilizzato principalmente per la produzione di plutonio o d’uranio 233; – vasche di pressione per reattori sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il cuore di un reattore e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termovettore primario; – macchine per il carico e lo scarico come unità complete; attrezzatura di manipolazione concepita o preparata per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare e utilizzabile in corso di funzionamento; – sistemi completi di barre di controllo per reattori, compreso il meccanismo di controllo, specialmente concepiti o preparati per il controllo del grado di reazione in un reattore; – pompe del circuito di raffreddamento primario del reattore specialmente concepite o preparate per far circolare il fluido termovettore primario di un reattore; – tutti gli articoli designati congiuntamente dalle Parti;

(d)  perDirettive s’intendono le Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari (pubblicate come allegato al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parte 1 dell’Agenzia e le sue revisioni e modifiche successive, così come sono state adottate dalleParti) ;

(e)  peruranio altamente arricchito si intende l’uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopo U235;

(f)  permateriale usato come usato come moderatore si intende il deuterio, l’acqua pesante e la grafite di purezza nucleare per reattori così come definiti dal paragrafo 2 dell’allegato B delleDirettive ;

(g)  permateriale nucleare si intende qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale secondo le definizioni seguenti: – materiale grezzo significa l’uranio impoverito, l’uranio naturale, il torio od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra leParti , – materiale fissile speciale significa il plutonio, l’uranio 233 o l’uranio arricchito in isotopo 233 o 235, od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra leParti ;

(h)  perfornitura nucleare s’intende ilmateriale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti conformemente all’Accordo e ilmateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’utilizzazione di tali articoli;

(i)  perRaccomandazioni si intendono le raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare» e le revisioni successive adottate dalleParti .

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. Ilmateriale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti dal territorio di unaParte verso il territorio dell’altraParte , sia direttamente, sia per il tramite di un Paese terzo, sono considerati trasferiti conformemente all’Accordo, soltanto dopo conferma dell’autorità competente dellaParte destinataria all’autorità competente della Parte fornitrice, chetale materiale nucleare , talemateriale moderatore e taleattrezzatura saranno assoggettati al presente Accordo e che il destinatario proposto per talemateriale nucleare, talemateriale usato come moderatore e taleattrezzatura, diverso dallaParte , è una persona autorizzata. Simili trasferimenti dei suddetti materiali possono essere effettuati tra leParti o da persone autorizzate.
  2. Per quanto concerne imateriali fissili speciali prodotti a partire dall’utilizzazione dimateriali nucleari e/o dimateriali usati come moderatori trasferiti in conformità al presente Accordo e utilizzati in o prodotti dall’utilizzazione di un’attrezzatura non trasferita in tale modo, le disposizioni degli articoli 7–11 devono in pratica essere applicate a tale proporzione dimateriali fissili speciali prodotti che rappresenta la proporzione dimateriale nucleare trasferito e/o dimateriale usato come mode ratore utilizzata nella produzione dimateriali fissili speciali dell’importo totale dimateri a le nucleare e/o dimateriale usato come moderatore in tal modo utilizzata.
  3. Il materialenucleare trasferito conformemente al presente Accordo e il materialenucleare utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo, restano assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:
    1. leParti stabiliscono che non è più utilizzabile o è praticamente irrecuperabile per essere rifoggiato in modo da essere usato per qualsiasi attività nucleare significativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o,
    2. è stato trasferito al di fuori della giurisdizione di una delleParti conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo; o,
    3. leParti hanno convenuto diversamente.
  4. Ilmateriale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo devono restare assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:
    1. leParti accettano che non sono più utilizzabili per un’attività nucleare significativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o
    2. sono state trasferiti al di fuori della giurisdizione di una delleParti conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo; o,
    3. leParti hanno convenuto diversamente.
  5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3a ) del presente articolo, leParti accettano una risoluzione dell’Agenzia conformemente alle disposizioni sulla revoca delle misure di garanzia secondo l’accordo di garanzia corrispondente concluso tra unaParte e l’Agenzia .
  6. I trasferimenti dimateriali nucleari specificati nella lettera i qui appresso e i trasferimenti dimateriale grezzo o dimateriali fissili speciali a una delleParti da ogni fornitore individuale sotto la giurisdizione dell’altraParte , compatibili con i limiti specificati nella lettera ii qui appresso, non necessitano di essere assoggettati all’Accordo: i. plutonio con un tenore isotopico di plutonio 238 superiore a 80 per cento e ilmateriale grezzo utilizzato soltanto nell’ambito di attività non nucleari; ii. sino a 3 grammi di uranio arricchito, 0,1 grammo di plutonio o 0,1 grammo di uranio 233 come elemento sensibile di uno strumento; sino a 0,001 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del documento INFCIRC/153 dell’Agenzia ) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 in un solo carico; sino a 0,1 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del documento INFCIRC/153 dell’Agenzia ) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 durante ogni periodo di 12 mesi; materiali grezzi: – sino a 10 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio in un solo carico, e – sino a 1000 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio durante ogni periodo di 12 mesi.
Art. 3 Uso pacifico

I materialinucleari , imateriali usati come moderatori e leattrezzature trasferiti conformemente al presente Accordo e il materialenucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura non devono essere impiegati per un ordigno esplosivo nucleare, per la ricerca su un ordigno esplosivo nucleare o lo sviluppo di un simile ordigno né utilizzati per scopi militari.

Art. 4 Protezione fisica

OgniParte , nell’ambito della sua giurisdizione, deve prendere le misure necessarie per assicurare la protezione fisica adeguata del materialenucleare trasferito conformemente al presente Accordo e di qualunquemateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare ,materiale usato come moderatore o attrez za tura trasferiti conformemente al presente Accordo e deve applicare criteri conformemente ai livelli di protezione fisica almeno equivalenti a quelli enunciati nelleRaccoma n dazioni .

Art. 5 Garanzie
  1. Il materialenucleare trasferito verso la Svizzera in virtù del presente Accordo e ognimateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunquemateriale n u cleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti deve essere sottoposto alle misure di garanzia conformemente alle disposizioni dell’Accordo concluso tra la Svizzera e l’Agenzia per l’applicazione di garanzia nell’ambito delTrattato di non proliferazione , firmato il 6 settembre 19785(pubblicato come documento INFCIRC/264 dell’Agenzia ), in virtù del quale le misure di garanzia dell’Agenzia sono applicate a tutti i materialinucleari in ogni attività nucleare sul territorio della Svizzera, sotto la sua giurisdizione o intrapresa sotto il suo controllo in qualunque luogo si trovi.
  2. Il materialenucleare trasferito agli Stati Uniti d’America conformemente al presente Accordo e ognimateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti, deve essere sottoposto alle disposizioni dell’Accordo concluso tra gli Stati Uniti d’America e l’Agenzia per l’applicazione delle misure di garanzia agli Stati Uniti, firmato il 9 dicembre 1980 (pubblicato come documento INFCIRC/288 dell’Agen zia ).
  3. Se gli Stati Uniti d’America o la Svizzera sono a conoscenza di circostanze che dimostrano che l’Agenzia non applica o non applicherà le misure di garanzia conformemente all’Accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 e 2, leParti devono impegnarsi immediatamente in accordi conformi ai principi e alle procedure delle misure di garanzia dell’Agenzia e al campo d’applicazione richiesto conformemente a tali paragrafi e che procurano una garanzia equivalente a quella prevista dal sistema che sostituisce. Tali accordi devono essere esercitati mediante un accordo diverso dall’accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 o 2 che prevede un’applicazione da parte dell’Agenzia . Se una delleParti ritiene che l’Agenzia sia incapace di applicare simili misure di garanzia, queste ultime devono essere applicate sotto forma di accordi bilaterali.
Art. 6 Trasferimenti
  1. Conformemente al presente Accordo, la cooperazione tra gli Stati Uniti d’America e la Svizzera nell’ambito dell’uso pacifico dell’energia nucleare deve rispettare le disposizioni del presente Accordo.
  2. Il materialenucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura possono essere trasferiti per scopi conformi al presente Accordo.
Art. 7 Ritrasferimenti

Nessunmateriale nucleare, materiale usato come moderatore o nessuna attrezza tura trasferiti conformemente al presente Accordo e nessunmateriale fissile speciale prodotto dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come modera tore o attrezzatura così trasferiti devono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale dellaParte , a meno che sia stato stipulato un accordo tra leParti.

Art. 8 Arricchimento dell’uranio

L’uranio trasferito conformemente al presente Accordo o impiegato in o prodotto dall’uso diattrezzature così trasferite non può essere arricchito da unaParte al 20 per cento o più in isotopo U235senza accordo tra leParti.

Art. 9 Ritrattamento

Il materialenucleare trasferito conformemente al presente Accordo o utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrez zatura così trasferiti non deve essere ritrattato senza accordo tra leParti .

Art. 10 Alterazione di forma o di contenuto

Il plutonio, l’uranio 233, l’uranio altamente arricchito o ilmateriale nucleare irradiato, trasferiti conformemente al presente Accordo o utilizzati in o prodotti dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti non devono essere alterati nella forma o nel contenuto senza accordo tra leParti .

Art. 11 Deposito

I seguenti materiali devono essere depositati unicamente in un impianto approvato dalleParti : i. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito (ad eccezione di quello contenuto in elementi di combustibile irradiato) trasferiti conformemente al presente Accordo; ii. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito recuperato dalmateriale nucleare trasferito conformemente al presente Accordo; iii. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito recuperato dalmateriale nucleare utilizzato nell’attrezzatura trasferita conformemente al presente Accordo.

Art. 12 Consenso anticipato a lungo termine
  1. Conformemente all’obiettivo di prevenzione della proliferazione nucleare e ai loro rispettivi interessi di sicurezza, leParti devono soddisfare le esigenze dell’accordo specificate negli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo su una base prevedibile, sicura e a lungo termine che dovrà facilitare l’uso pacifico dell’energia nucleare nei loro Paesi.
  2. L’accordo per applicare tale procedura è contenuto in un Memorandum che costituisce una parte integrante del presente Accordo.
  3. LeParti possono pure accordarsi di caso in caso in merito ad attività coperte dagli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo.
Art. 13 Sospensione e denuncia del consenso anticipato a lungo termine
  1. OgniParte può sospendere o denunciare in tutto o in parte il consenso a lungo termine dato anticipatamente conformemente all’articolo 12, sulla base di prove obiettive che la sua proroga potrebbe comportare una seria minaccia per la sicurezza di una delleParti o un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare risultante da una situazione di gravità equivalente o superiore alle circostanze seguenti:
    1. la Svizzera fa esplodere un’arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare;
    2. gli Stati Uniti d’America fanno esplodere un’arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare utilizzando un articolo sottoposto al presente Accordo;
    3. unaParte viola materialmente, denuncia o si dichiara non vincolata dalTra t tato di non proliferazione, l’Accordo di garanzia corrispondente cui si fa riferimento negli articoli 5.1 e 5.2 o leDirettive ;
    4. unaParte ritrasferisce un articolo assoggettato al presente Accordo a un Paese non dotato di armi nucleari che non ha concluso un accordo di garanzia del tipo INFCIRC/153 con l’Agenzia ;
    5. unaParte è sottoposta a provvedimenti presi dal Consiglio dei Governatori dell’Agenzia , conformemente all’articolo 19 dell’Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5.1, o nell’articolo 18 dell’Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5.2, rispettivamente;
    6. operazioni di guerra o disordini interni seri che impediscono il mantenimento dell’ordine e il rispetto della legge o gravi tensioni internazionali che costituirebbero una minaccia di guerra, o minaccerebbero seriamente e direttamente l’applicazione delle misure di garanzia o il mantenimento della protezione fisica di attività coperte dal consenso a lungo termine dato anticipatamente nell’articolo 12 del presente Accordo sul territorio di una delleParti.
  2. LaParte che ritiene che una simile prova obiettiva possa esistere deve consultare l’altraParte, a livello del Consiglio federale per la Svizzera, a livello del Gabinetto governativo per gli Stati Uniti, prima di prendere una decisione.
  3. Ogni decisione che stabilisca che una simile prova obiettiva esiste e che le attività cui si fa riferimento negli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo dovrebbero di conseguenza essere sospese, deve essere presa unicamente dal Consiglio federale svizzero o dal Presidente degli Stati Uniti, secondo il caso, ed essere notificata per scritto all’altraParte.
  4. LeParti confermano che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, non vi sono prove obiettive di minacce simili a quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo e che non prevedono lo sviluppo di simili minacce in futuro.
  5. Azioni di Governi di Paesi terzi o avvenimenti intervenuti fuori dalla giurisdizione territoriale di una delleParti non devono essere utilizzati come pretesto per invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne le attività o le operazioni d’installazione nell’ambito della giurisdizione territoriale dellaParte, a meno che a causa di tali azioni o avvenimenti, tali attività o operazioni d’installazione provocherebbero chiaramente un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare o una minaccia seria alla sicurezza dellaParte che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
  6. LaParte che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo deve considerare costantemente lo sviluppo della situazione che ha provocato la decisione e deve ritirare la sua invocazione non appena sia giustificato.
  7. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non devono essere invocate a causa di differenze sulla natura dei programmi nucleari pacifici di una delleParti o delle scelte del ciclo di combustibile, o allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale, di differire, di contrariare o d’impedire i programmi nucleari pacifici o le attività dell’altraParte¸ o la sua cooperazione nucleare pacifica con Paesi terzi.
  8. Qualunque decisione d’invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo deve essere presa solamente nelle circostanze più estreme d’interesse eccezionale dal punto di vista della non proliferazione o della sicurezza e deve essere applicata unicamente per il periodo minimo di tempo necessario per trattare il caso eccezionale, in modo accettabile per leParti.
Art. 14 Controlli di fornitore multiplo

Se un accordo tra una delleParti e un altro Stato o gruppo di Stati attribuisce a tale altro Stato o gruppo di Stati diritti equivalenti ad alcuni o a tutti quelli contenuti negli articoli 7–11 del presente Accordo, per quanto riguarda imateriali nucleari, i mat e riali usati come moderatori o le attrezzature assoggettate al presente Accordo, leParti possono, su richiesta di una di esse, convenire che l’applicazione di un simile diritto sarà effettuata dall’altro Stato o gruppo di Stati.

Art. 15 Non discriminazione

Se unaParte conclude successivamente un accordo di cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare nuovo o emendato con un altro Stato o gruppo di Stati che non contiene uno o diversi obblighi contenuti attualmente dal presente Accordo, o se una delleParti accetta di applicare tali obblighi in modo da offrire vantaggi pratici più importanti a uno Stato cui si applicano tutti gli obblighi che il presente Accordo esige dall’altraParte , laParte che ha concluso un simile accordo deve fare del suo meglio per fornire all’altraParte un trattamento analogo e, se necessario, anche mediante emendamento del presente Accordo.

Art. 16 Sospensione e denuncia dell’Accordo
  1. Se in un qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una delleParti :
    1. viola le disposizioni degli articoli 3–11 o,
    2. denuncia, abroga o viola materialmente un accordo di garanzia con l’Agen zia ,

l’altraParte ha il diritto di cessare la cooperazione prevista nel presente Accordo o di sospendere o denunciare, in tutto o in parte, il presente Accordo. 2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una delleParti denuncia o abroga un Accordo di garanzia con l’Agenzia e l’Accordo di garanzia con l’Agenzia così denunciato o abrogato non è stato sostituito da un accordo di garanzia equivalente, per quanto sia appropriato e pertinente, l’altraParte ha il diritto di chiedere la restituzione, integrale o parziale, del materialenucleare, del materiale usato come moderatore o dell’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo e deimateriali fissili speciali prodotti dall’uso di tali articoli. 3. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera fa esplodere un ordigno esplosivo nucleare, gli Stati Uniti d’America avranno gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati Uniti d’America fanno esplodere un ordigno nucleare contenentemateriali fissili speciali trasferiti conformemente al presente Accordo, la Svizzera avrà gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. 4. Se una delleParti esercita i suoi diritti in virtù del presente articolo per esigere la restituzione dimateriali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature , essa dovrà, dopo il suo prelievo dal territorio dell’altraParte, rimborsare l’altraParte ai prezzi correnti di mercato per talimateriali nucleari, materiali usati come mod e ratori o attrezzature.

Art. 17 Consultazioni

LeParti si impegnano a consultarsi, su domanda di una di esse, in merito all’applicazione del presente Accordo.

Art. 18 Accordo amministrativo

Leautorità competenti delleParti concludono un accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 19 Composizione delle controversie
  1. LeParti devono cercare di comporre tutte le controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo mediante negoziato.
  2. Se, dopo autentici sforzi delle dueParti, una controversia non può essere composta mediante negoziato, essa va sottoposta, se convenuto dalle dueParti , a un tribunale arbitrale costituito da tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
  3. OgniParte designa un arbitro che può essere uno dei suoi cittadini; i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, cittadino di uno Stato terzo, che ne assume la presidenza. Se, entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla domanda di arbitraggio, una delleParti non ha designato un arbitro, ogniParte può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura è applicabile se, entro sessanta giorni dopo la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è ancora stato scelto.
  4. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce un quorum. Tutte le decisioni devono essere prese con voto maggioritario dei membri del tribunale arbitrale. La procedura d’arbitraggio è stabilita dal tribunale stesso.
  5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le dueParti e devono essere applicate da queste ultime.
Art. 20 Trattamento degli articoli coperti dall’Accordo precedente
  1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano almateriale nucleare sottoposto all’Accordo del 30 dicembre 1965 di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’uso pacifico dell’energia nucleare, e i suoi emendamenti, nonché almateriale usato come moderatore e all’attrezzatura trasferiti conformemente a tale Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d’applicazione di tale Accordo.
  2. Nel caso in cui il consenso anticipato a lungo termine previsto dall’articolo 12 del presente Accordo fosse sospeso, come stipulato dall’articolo 13, ilmateriale nucle a re sottoposto all’Accordo precedente deve, secondo la scelta dellaParte contro la quale è diretta la sospensione, esser considerata, durante la procedura di sospensione, come assoggettata al presente Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d’applicazione dell’Accordo precedente.
Art. 21 Emendamento dell’Accordo
  1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento mediante accordo tra leParti.
  2. Ogni emendamento entrerà in vigore conformemente alle procedure stipulate dall’articolo 22 del presente Accordo.
Art. 22 Entrata in vigore e durata
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui leParti si saranno notificate reciprocamente, mediante la via diplomatica, l’adempimento delle loro procedure interne richieste a tale scopo.
  2. Il presente Accordo resterà in vigore per trenta anni e successivamente continuerà ad essere in vigore per periodi supplementari di cinque anni. Mediante preavviso scritto di sei mesi all’altraParte , una delleParti può denunciare il presente Accordo al termine del periodo iniziale di trenta anni o al termine di ogni successivo periodo supplementare di cinque anni.
  3. Anche in caso di denuncia o di sospensione del presente Accordo, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 3–5, 7, 12–14 e 16 paragrafi 2–4 e le disposizioni del Memorandum relativo all’applicazione dell’articolo 7 restano in vigore.
  4. Se unaParte invia all’altraParte il preavviso scritto previsto dal paragrafo 2, oppure se unaParte sospende o denuncia il presente Accordo conformemente all’articolo 16 paragrafo 1, leParti devono consultarsi il più presto possibile, entro un mese, allo scopo di decidere di comune accordo se, oltre a quelli indicati nel paragrafo 3 del presente articolo, altri diritti o obblighi derivanti dal presente Accordo, in particolare dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati.
  5. Se leParti non riescono a prendere una decisione comune conformemente al paragrafo 4:
    1. I diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati almateriale nucleare, al materiale usato come moderatore e all’at trezzatura contemplati dal presente Accordo conformemente all’articolo 20 paragrafo 1, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi si applicavano pure a talemateriale nucleare, materiale usato come mode ratore e attrezzatura ai sensi dell’Accordo precedente.
    2. LeParti devono sottoporre a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, nominati conformemente all’articolo 19 paragrafo 3, il problema di determinare se, indipendentemente dalla denuncia o dalla sospensione dell’Accordo, i diritti e gli obblighi supplementari indicati nel paragrafo 3, in particolare quelli che derivano dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati:
    1) al materiale nucleare, al materiale usato come moderatore e all’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo; 2) almateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare , materiale usato come moderatore e attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo; e 3) almateriale nucleare prodotto dopo l’entrata in vigore del presente Accordo dall’uso dimateriale nucleare trasferito conformemente all’Accordo anteriore. Il tribunale agirà conformemente all’articolo 19 paragrafi 4 e 5 ed emetterà la sua decisione sulla base dell’applicazione delle norme e dei principi di diritto internazionale e in particolare della Convenzione di Vienna6sul diritto dei trattati. c) Se il tribunale arbitrale decide che i diritti e gli obblighi supplementari derivanti dagli articoli 8–11 per quanto concerne ilmateriale nucleare, il mate riale usato come moderatore e l’attrezzatura cui si fa riferimento nel paragrafo b) (1)–(3) non devono continuare ad essere applicati in seguito alla denuncia o alla sospensione dell’Accordo, ogniParte ha il diritto di chiedere, fatte salve le procedure previste dall’articolo 16, la restituzione di talemateriale nucleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura situati sul territorio dell’altraParte il giorno della scadenza dell’Accordo. d) Il presente Accordo resterà in vigore sino al momento in cui leParti giungono a una decisione comune o il tribunale arbitrale emana la sua decisione, nonostante il preavviso scritto dato conformemente al paragrafo 2.
  6. LeParti pongono termine al presente Accordo il più presto alla data d’adesione della Svizzera all’Unione europea. I diritti e gli obblighi relativi allafornitura nucl e are che derivano dal presente Accordo saranno, in tal caso, sostituiti da quelli contenuti nell’Accordo che lega gli Stati Uniti d’America alla Comunità europea dell’energia atomica.
  7. I diritti e gli obblighi relativi ad altri settori di cooperazione nucleare saranno oggetto di negoziati tra la Comunità europea dell’energia atomica, gli Stati Uniti d’America e la Svizzera, conformemente alle disposizioni dell’articolo 106 del Trattato dell’EURATOM.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal Consiglio federale svizzero e dal Governo degli Stati Uniti d’America, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 31 ottobre 1997, in duplice esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo degli Stati Uniti d’America:
Jakob KellenbergerMadeleine May Kunin

(A)  Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare (di seguito «Accordo») firmato a Berna il 31 ottobre 1997, le Parti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono parte integrante dell’Accordo.(B)  Il ritrasferimento di materiale grezzo, uranio diverso dall’uranio altamente arricchito, materiale usato come moderatore e attrezzatura assoggettati all’articolo 7 dell’Accordo, è autorizzato dalla Svizzera verso Stati o gruppi di Stati al di fuori della Svizzera per i quali l’Accordo di cooperazione corrispondente concluso tra gli Stati Uniti d’America e lo Stato o gruppo di Stati al di fuori della Svizzera autorizza il trasferimento, ma non per l’arricchimento al 20 per cento o più in isotopo d’uranio 235. Gli Stati o il gruppo di Stati verso i quali simili articoli possono essere così trasferiti sono elencati nell’allegato 1 del presente Memorandum, essendo inteso che gli Stati Uniti d’America hanno il diritto di aggiungere Stati a tale elenco allegato o di sopprimerne temporaneamente o definitivamente. Simili trasferimenti sono sottoposti alle condizioni seguenti: (1) la Svizzera deve conservare un registro di tali trasferimenti e notificare con diligenza ogni trasferimento agli Stati Uniti; (2) prima di ogni trasferimento, la Svizzera deve confermare agli Stati Uniti d’America che gli articoli saranno assoggettati a un Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e gli Stati o il gruppo di Stati destinatari; le Parti coopereranno al fine di ottenere una conferma su base generica degli altri Stati o gruppo di Stati che ricevono tali articoli, e (3) quando ritornano in Svizzera, tali articoli devono essere sottoposti all’Accordo e la Svizzera deve informare gli Stati Uniti del ritorno di ogni articolo in Svizzera tenendo conto delle condizioni del paragrafo (2).(C)  In riferimento all’articolo 7 dell’Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano che il materiale nucleare assoggettato all’Accordo può essere ritrasferito alle seguenti condizioni a Stati o gruppi di Stati per il ritrattamento, il deposito o l’alterazione di forma o di contenuto agli impianti che figurano nell’Allegato 2 del presente Memorandum e, fatto salvo un accordo specifico tra le due parti, ad altri impianti: (1) la Svizzera deve conservare registri e fornire annualmente un rendiconto agli Stati Uniti d’America sulla natura, la quantità, l’ubicazione e la forma di tutti i materiali nucleari così ritrasferiti; (2) prima di ogni ritrasferimento di materiale nucleare al di fuori del territorio della Svizzera, quest’ultima deve ottenere la conferma che il materiale nucleare da ritrasferire sarà custodito da uno Stato destinatario o gruppo di Stati assoggettato a un accordo in vigore sulla cooperazione nucleare pacifica con gli Stati Uniti d’America; (3) la capacità stabilita di un impianto dell’Allegato 2 del presente Memorandum deve essere cambiata per essere conforme ai cambiamenti della capacità stabilita degli impianti corrispondenti dell’Allegato A dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica. Gli Stati Uniti d’America devono confermare alla Svizzera che simili cambiamenti si svolgono conformemente ai paragrafi 6 e 7 del Memorandum dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica.(D)  In caso di ritrasferimento da parte della Svizzera di materiale nucleare irradiato assoggettato al presente Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano di dare la loro approvazione alle condizioni dell’Accordo di cooperazione in vigore, al ritorno verso la Svizzera di materiale nucleare recuperato da tale materiale nucleare così ritrasferito, alle seguenti condizioni: (1) ogni materiale nucleare ritornato alla Svizzera deve essere sottoposto al presente Accordo; (2) ogni plutonio ritornato alla Svizzera deve essere utilizzato soltanto in impianti elencati nell’Allegato 3 del presente Memorandum e, (3) al più tardi 60 giorni prima di ogni invio di plutonio alla Svizzera, quest’ultima deve fornire agli Stati Uniti una notifica scritta contenente una dichiarazione che stipuli che i provvedimenti convenuti per il trasporto internazionale sono: (a) in accordo con i requisiti della sezione 6 delle raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, intitolato «La protezione fisica dei materiali nucleari» e le successive revisioni, come è stato convenuto dalle Parti per il trasporto del materiale della categoria I, compreso l’uso di una scorta armata o di guardie, come raccomandato nella sezione 6.2.9.1 di tali raccomandazioni, e (b) conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (pubblicate nel documento INFCIRC/274/ Rev.1 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica), emendata e approvata dalle Parti.(E)  In riferimento all’articolo 11 del presente Accordo, le Parti accettano che il plutonio, l’uranio 233 e l’uranio altamente arricchito assoggettati all’Accordo possono essere immagazzinati in impianti elencati negli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum.(F)  È possibile aggiungere nuovi impianti in Svizzera agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum sulla base di una notifica della Svizzera agli Stati Uniti d’America e del ricevimento da parte della Svizzera di una ricevuta degli Stati Uniti a tale proposito. La ricevuta deve essere data al più tardi trenta giorni dopo il ricevimento della notifica e deve limitarsi a una dichiarazione secondo cui la notifica è stata ricevuta. I complementi destinati agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum devono essere oggetto della massima attenzione possibile durante le consultazioni in virtù dell’Accordo che possono includere discussioni sulle garanzie. La notifica deve contenere: (1) il nome, il tipo, l’ubicazione dell’impianto e la sua capacità esistente o prevista; (2) una conferma secondo cui sono stati convenuti accordi di garanzia con l’AIEA e che tali accordi autorizzano l’AIEA a esercitare pienamente i suoi diritti conformemente agli accordi di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5 dell’Accordo al fine di permettere all’AIEA di adempiere i suoi obiettivi e scopi d’ispezione; (3) ogni informazione non confidenziale di cui la Svizzera dispone sull’attitudine dell’AIEA in materia di garanzie, e (4) una conferma secondo cui le misure di protezione fisica previste dall’articolo 4 dell’Accordo saranno applicate; la Svizzera può sopprimere un impianto degli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum fornendo agli Stati Uniti una notifica contenente il nome dell’impianto e altre informazioni utili disponibili.(G)  Le Parti approvano che nel caso in cui la Svizzera auspichi di realizzare attività nel quadro della propria giurisdizione, oltre a quelle contemplate dai paragrafi (A)–(F), conformemente a un consenso anticipato a lungo termine, come previsto dall’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo, un simile consenso può essere dato mediante accordo tra le Parti.(H)  Al fine di chiarire il paragrafo 1 dell’articolo 20 dell’Accordo, le Parti prendono segnatamente nota che il materiale nucleare non assoggettato all’Accordo precedente o al presente Accordo e utilizzato in o prodotto in seguito all’utilizzazione di attrezzature trasferite verso la Svizzera, conformemente all’Accordo precedente, non deve essere assoggettato all’articolo 7.

Allegato 1
1.Australia
2.Canada
3.Repubblica Ceca
4.Ungheria
5.Giappone
6.Repubblica di Corea
7.Norvegia
8.Polonia
9.Repubblica Slovacca
10.Comunità europea dell’energia atomica
Allegato 2

Programma pacifico progettato da euratom

Impianti di ritrattamentoLuogoPaesiCapacità 7
COGEMA-Etablissement de La HagueLa HagueFrancia1600
COGEMA- Usine UP-1 et CEA Service
de l’atelier pilote
MarcouleFrancia400
BRITISH NUCLEAR FUELS plcSellafieldRegno Unito2700
UKAEA Government DivisionDounreayRegno Unitoca 5*
ca 0.2**
Impianti per l’alterazione di forma o di contenutoLuogoPaesiCapacità
BELGONUCLEAIRE – Usine de
fabrication d’éléments Pu
MolBelgio35
FBFC INTERNATIONAL – Assemblage
des combustibles MOX
DesselBelgio35
SIEMENS BRENNELEMENTEWERK – Betriebsteil MOX-VerarbeitungHanauGermania160
CERCA/Etablissement de RomansRomans-
sur-Isère
Francia0.2
SOCIETE INDUSTRIELLE DE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
VeuvreyFrancia0.05
COGEMA – Complexe de fabrication
des combustibles
CadaracheFrancia30
ETABLISSEMENT MELOXMarcouleFrancia115
UKAEA Government DivisionDounreayRegno Unitoca 1 (HEU)
ca 1***
BRITISH NUCLEAR FUELS plcSellafieldRegno Unito128
*MOX
**Combustibile UHE
***Residuo di Pu
Allegato 3

Impianti svizzeri che utilizzano plutonio assoggettato all’accordo

ImpiantiLuogoQuantità
1. Reattori ad acqua leggera
Beznau I + II (PWR)Beznau13 t*
Gösgen8(PWR)Gösgen-Däniken30 t**
2. Impianti di ricerca/Laboratori
Istituto Paul ScherrerVilligen120 kg Pu
*Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico parziale.
**Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico del cuore.
Allegato 4

Impianti svizzeri che utilizzano uranio altamente arricchito assoggettato all’accordo

ImpiantiLuogoQuantità
1. Reattori di ricerca
AGN 211 P (omogeneo),
Università di Basilea
Basilea2,2 kg U
2. Impianti di ricerca/Laboratori
Istituto Paul ScherrerVilligen16.5 kg U fresco

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.732.933.6

  3. RS 0.515.03

  4. RS 0.732.031

  5. RS 0.515.031

  6. RS 0.111

  7. La capacità è espressa in tonnellate annue di metallo pesante

  8. Aggiunto all’all. 3 mediante scambio di note del 3/9 set. 1998 tra gli Stati Parti. Lo scambio di note non è pubblicato nella RU.

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