Convenzione relativa all’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica

0.732.321.2Multilateral International Treaty1 lug 1988

Conclusa a Vienna il 26 settembre 1986

Approvata dall’Assemblea federale il 3 marzo 19881

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988

(Stato 25 novembre 2022)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari;

constatando che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi;

desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell’energia nucleare;

convinti della necessità di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze;

vista l’utilità delle intese bilaterali e multilaterali sulla mutua assistenza in questo settore;

prendendo atto delle attività dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica relative all’elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali
  1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (qui di seguito denominata l’«Agenzia») in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l’assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l’ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.
  2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione dei due, al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.
  3. Gli Stati Parte chiedono all’Agenzia, agendo nell’ambito dei suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.
Art. 2 Fornitura di assistenza
  1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l’incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso può richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, e all’Agenzia o, se del caso, ad altre organizzazioni internazionali intergovernative (qui di seguito denominate «Organizzazioni internazionali»).
  2. Uno Stato Parte che richieda un’assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando ciò sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l’assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile per lo Stato Parte che richiede assistenza indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l’assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta.
  3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l’assistenza, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, nonché la portata e le condizioni dell’assistenza che potrebbe essere fornita.
  4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacità, designano e notificano all’Agenzia gli esperti, l’equipaggiamento ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un’assistenza ad altri Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonché le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita.
  5. Ogni Stato Parte può richiedere un’assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.
  6. L’Agenzia risponde, in conformità al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:
    1. mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate;
    2. trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell’Agenzia, abbiano le risorse necessarie;
    3. coordinando a livello internazionale l’assistenza resasi in tal modo disponibile, qualora lo Stato che richiede l’assistenza ne faccia domanda.
Art. 3 Direzione e controllo dell’assistenza

A meno che non sia convenuto altrimenti:

  1. la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell’assistenza spettano, sul proprio territorio, allo Stato che richiede l’assistenza. La Parte che fornisce l’assistenza dovrebbe, qualora l’assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l’assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidato e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorità competenti dello Stato che richiede l’assistenza;
  2. lo Stato che richiede l’assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature ed i servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell’assistenza. Esso provvederà altresì a garantire la protezione del personale, dell’equipaggiamento e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell’assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;
  3. la proprietà dell’equipaggiamento e dei materiali forniti dall’una o dall’altra Parte durante i periodi di assistenza non verrà modificata, e la loro restituzione è garantita;
  4. uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.
Art. 4 Autorità competenti e punti di contatto
  1. Ciascuno Stato Parte indicherà all’Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l’Agenzia, le sue autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.
  2. Ogni Stato Parte comunicherà con sollecitudine all’Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.
  3. L’Agenzia comunicherà regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni internazionali interessate, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 5 Compiti dell’Agenzia

Gli Stati Parte, in conformità al paragrafo 3 dell’articolo 1 e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l’Agenzia di:

  1. Raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:
  2. gli esperti, l’equipaggiamento ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

ii) i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso dì incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica.

b) Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:

i) l’elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonché di un’adeguata legislazione;

ii) la messa a punto di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;

iii) trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

iv) messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattività;

v) effettuazione di studi per determinare la possibilità di installare adeguati sistemi di controllo della radioattività.

c) Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richiede assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell’incidente o della situazione di emergenza.

d) Proporre i suoi buoni uffici agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica.

e) Stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni internazionali interessate al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

Art. 6 Riservatezza e dichiarazioni pubbliche
  1. Lo Stato che richiede assistenza e la Parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambi possono avere accesso durante l’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’assistenza concordata.
  2. La Parte che fornisce l’assistenza farà il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all’assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione dì emergenza radiologica.
Art. 7 Rimborso spese
  1. La Parte che fornisce assistenza può offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell’esaminare se dovrà fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovrà tener conto:
    1. della natura dell’incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
    2. del luogo di origine dell’incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;
    3. delle necessità dei Paesi in sviluppo;
    4. delle particolari esigenze dei Paesi sprovvisti di impianti nucleari;
    5. di altri fattori pertinenti.
  2. Qualora l’assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l’assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l’assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonché tutte le spese attinenti all’assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l’assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sarà effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l’assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l’assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potrà essere trasferito liberamente.
  3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la Parte che fornisce l’assistenza può, in qualsiasi momento, rinunciare al rimborso o accettarne un dífferimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l’assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo.
Art. 8 Privilegi, immunità e agevolazioni
  1. Lo Stato che richiede l’assistenza concede al personale della Parte che fornisce l’assistenza ed al personale che opera per suo conto i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie ad assicurare l’espletamento delle loro mansioni di assistenza.
  2. Lo Stato che richiede l’assistenza concede i seguenti privilegi ed immunità al personale della Parte che fornisce l’assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l’assistenza e da questi accettato:
    1. immunità da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l’assistenza, per gli atti od omissioni nell’espletamento delle loro mansioni;
    2. esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci o pagate per servizi resi, riguardo all’espletamento delle loro mansioni di assistenza.
  3. Lo Stato che richiede l’assistenza:
    1. concede alla Parte che fornisce l’assistenza l’esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell’assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l’assistenza dalla Parte che fornisce l’assistenza;
    2. concede l’immunità da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni.
  4. Lo Stato richiedente l’assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l’assistenza, lo Stato che richiede l’assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che è servito all’assistenza.
  5. Lo Stato che richiede l’assistenza agevola l’entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonché l’uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, nonché al materiale ed ai beni necessari per l’assistenza.
  6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l’assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunità previste ai precedenti paragrafi.
  7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunità, tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l’assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l’assistenza.
  8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunità concesse in virtù di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario.
  9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato, interamente o in parte, dai paragrafi 2 e 3.
  10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 9 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.
Art. 9 Transito del personale, del materiale e dei beni

Ciascuno Stato Parte, su domanda dello Stato che richiede l’assistenza o della Parte che fornisce l’assistenza, farà di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l’assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonché del materiale e dei beni utilizzati per l’assistenza.

Art. 10 Azioni giudiziarie e riparazioni
  1. Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo.
  2. A meno che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdita di beni o danni all’ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell’assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda un’assistenza:
    1. Non avvierà nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l’assistenza o contro persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto.
    2. Si assumerà l’onere delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l’assistenza o contro persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto.
    3. Esenterà la Parte che fornisce l’assistenza o le persone fisiche o giuridiche che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al paragrafo b).
    4. Pagherà una somma riparatrice alla Parte che fornisce l’assistenza o alle persone fisiche e giuridiche che agiscono per conto di quest’ultima in caso:
    5. di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l’assistenza, o di persone fisiche che agiscano per conto di quest’ultima;
    ii) di perdita di equipaggiamento o di materiali durevoli utilizzati per fornire l’assistenza, o di danni a quest’ultimi; tranne che in caso di errore intenzionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.
  3. Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati.
  4. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l’assistenza ad applicare il paragrafo 2, tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti.
  5. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare:
    1. che non si considera vincolato, in tutto o in parte, dal paragrafo 2;
    2. che non applicherà il paragrafo 2, in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.
  6. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 5 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.
Art. 11 Cessazione dell’assistenza

Lo Stato che richiede l’assistenza o la Parte che fornisce l’assistenza può, in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare la sospensione dell’assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un’adeguata cessazione dell’assistenza.

Art. 12 Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte, in virtù di accordi internazionali esistenti relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità ed agli scopi della presente Convenzione.

Art. 13 Composizione delle controversie
  1. In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l’Agenzia, riguardo all’interpretazione o all’attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.
  2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa verrà sottoposta, su richiesta di ciascuna parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito all’organizzazione dell’arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da uno o l’altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione sia in vigore.
  4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.
Art. 14 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

  2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

  3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

  4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso sia stato manifestato.

    1. La presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, è aperta all’adesione delle Organizzazioni internazionali e degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione.
    2. Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.
    3. Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.
    4. Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.
Art. 15 Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

Art. 16 Emendamenti
  1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento proposto verrà rimesso al depositario, che lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.
  2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno 30 giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, che sarà aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.
  3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.
Art. 17 Denuncia
  1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.
  2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
Art. 18 Depositario
  1. Il Direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente Convenzione.
  2. Il Direttore generale dell’Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:
    1. ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;
    2. ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
    3. ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformità agli articoli 8, 10 e 13;
    4. ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all’articolo 15;
    5. l’entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
    6. ogni denuncia effettuata in conformità all’articolo 17.
Art. 19 Testi autentici e copie autenticate

L’originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sarà depositato presso il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 14.Adottata dalla Conferenza generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratifica (F)
Entrata in vigore
Albania30 aprile2003 A31 maggio2003
Algeria*15 gennaio200415 febbraio2004
Arabia Saudita*3 novembre1989 A4 dicembre1989
Argentina*17 gennaio1990 A17 febbraio1990
Armenia24 agosto1993 A24 settembre1993
Australia*22 settembre198723 ottobre1987
Austria*21 novembre198922 dicembre1989
Bangladesh7 gennaio1988 A7 febbraio1988
Belarus*26 gennaio198726 febbraio1987
Belgio4 gennaio19994 febbraio1999
Benin18 settembre2019 A18 ottobre2019
Bolivia*22 agosto2003 A21 settembre2003
Bosnia e Erzegovina30 giugno1998 S1° marzo1992
Botswana11 novembre2011 A11 dicembre2011
Brasile4 dicembre19904 gennaio1991
Bulgaria24 febbraio198826 marzo1988
Burkina Faso7 agosto2014 A6 settembre2014
Cambogia*26 settembre2022 A26 ottobre2022
Camerun17 gennaio200616 febbraio2006
Canada*12 agosto200212 settembre2002
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Cile22 settembre200423 ottobre2004
Cina*10 settembre198711 ottobre1987
Cipro4 gennaio1989 A4 febbraio1989
Colombia*23 giugno2005 A23 luglio2005
Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)*14 novembre2006 A14 dicembre2006
Corea (Sud)*8 giugno1990 A9 luglio1990
Costa d’Avorio21 settembre202021 ottobre2020
Costa Rica16 settembre199117 ottobre1991
Croazia29 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba*8 gennaio19918 febbraio1991
Danimarca*a26 settembre200826 ottobre2008
Ecuador16 settembre2019 A16 ottobre2019
Egitto*17 ottobre198817 novembre1988
El Salvador*28 luglio2005 A27 agosto2005
Emirati Arabi Uniti*2 ottobre1987 A2 novembre1987
Eritrea*13 marzo2020 A12 aprile2020
Estonia9 maggio1994 A9 giugno1994
Filippine5 maggio1997 A5 giugno1997
Finlandia*27 novembre199028 dicembre1990
Francia*6 marzo19896 aprile1989
Gabon19 febbraio2008 A20 marzo2008
Georgia10 aprile2018 A10 aprile2018
Germania*14 settembre198915 ottobre1989
Ghana5 maggio2016 A5 ottobre2016
Giappone*9 giugno198710 luglio1987
Giordania11 dicembre198711 gennaio1988
Grecia*6 giugno19917 luglio1991
Guatemala8 agosto19888 settembre1988
India*28 gennaio198828 febbraio1988
Indonesia*12 novembre199313 dicembre1993
Iran*9 ottobre20009 novembre2000
Iraq*21 luglio198821 agosto1988
Irlanda*13 settembre199114 ottobre1991
Islanda27 gennaio200626 febbraio2006
Israele*25 maggio198925 giugno1989
Italia*25 ottobre199025 novembre1990
Kazakistan10 marzo2010 A9 aprile2010
Kuwait13 maggio2003 A13 giugno2003
Laos10 maggio2013 A9 giugno2013
Lesotho17 settembre2013 A17 ottobre2013
Lettonia28 dicembre1992 A28 gennaio1993
Libano17 aprile199718 maggio1997
Libia27 giugno1990 A28 luglio1990
Liechtenstein19 aprile199420 maggio1994
Lituania21 settembre2000 A22 ottobre2000
Lussemburgo26 settembre2000 A27 ottobre2000
Macedonia del Nord20 settembre1996 S17 novembre1991
Madagascar3 marzo2017 A2 aprile2017
Malawi11 febbraio2022 A13 marzo2022
Malaysia*1° settembre1987 F2 ottobre1987
Mali1° ottobre200731 ottobre2007
Marocco7 ottobre19937 novembre1993
Mauritania19 settembre2011 A19 ottobre2011
Maurizio*17 agosto1992 A17 settembre1992
Messico10 maggio198810 giugno1988
Moldova7 maggio1998 A7 giugno1998
Monaco*19 luglio198919 agosto1989
Mongolia11 giugno198712 luglio1987
Montenegro21 marzo2007 S3 giugno2006
Mozambico30 ottobre2009 A29 novembre2009
Myanmar*4 ottobre2022 A3 novembre2022
Namibia*27 luglio2020 A26 agosto2020
Nicaragua*11 novembre1993 A12 dicembre1993
Niger5 dicembre20164 gennaio2017
Nigeria10 agosto199010 settembre1990
Norvegia*26 settembre1986 F26 febbraio1987
Nuova Zelanda*11 marzo1987 A11 aprile1987
Cook, Isole11 marzo1987 A11 aprile1987
Niue11 marzo1987 A11 aprile1987
Oman*9 luglio2009 A8 agosto2009
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)*19 ottobre1990 A19 novembre1990
Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)*17 aprile1990 A18 maggio1990
Organizzazione mondiale della sanità (OMS)*10 agosto1988 A10 settembre1988
Paesi Bassi*23 settembre199124 ottobre1991
Aruba23 settembre199124 ottobre1991
Curaçao10 ottobre201010 ottobre2010
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Sint Maarten10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan*11 settembre1989 A12 ottobre1989
Panama1° aprile19992 maggio1999
Paraguay6 febbraio20138 marzo2013
Perù*17 luglio1995 A17 agosto1995
Polonia24 marzo198824 aprile1988
Portogallo23 ottobre200323 novembre2003
Qatar4 novembre2005 A4 dicembre2005
Regno Unito*9 febbraio199012 marzo1990
Romania*12 giugno1990 A13 luglio1990
Ruanda23 settembre2021 A23 ottobre2021
Russia*23 dicembree198626 febbraio1987
Saint Vincent e Grenadine18 settembre2001 A19 ottobre2001
Senegal24 dicembre200823 gennaio2009
Serbia5 febbraio2002 S27 aprile1992
Singapore15 dicembre1997 A15 gennaio1998
Siria*17 settembre201817 ottobre2018
Slovacchia10 febbraio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 luglio1992 S28 giugno1991
Spagna*13 settembre198914 ottobre1989
Sri Lanka*11 gennaio1991 A11 febbraio1991
Stati Uniti*19 settembre198820 ottobre1988
Sudafrica*10 agosto198710 settembre1987
Svezia*24 giugno199225 luglio1992
Svizzera31 maggio19881° luglio1988
Tagikistan23 settembre2011 A23 ottobre2011
Tanzania27 gennaio2005 A26 febbraio2005
Thailandia*21 marzo198921 aprile1989
Tunisia24 febbraio198927 marzo1989
Turchia*3 gennaio19913 febbraio1991
Ucraina*26 gennaio198726 febbraio1987
Ungheria10 marzo198710 aprile1987
Uruguay21 dicembre1989 A21 gennaio1990
Vietnam*29 settembre1987 A30 ottobre1987
Zimbabwe20 settembre202120 ottobre2021
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA): www.iaea.org/ > Français > Ressources > Traités > Traités adoptés sous les auspices de l’AIEA, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alle Isole Faeroer e alla Groenlandia.

Footnotes

  1. RU 1988 1370

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