Protocollo relativo al Tribunale creato dalla convenzione sull’istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell’energia nucleare

0.732.021.1Multilateral International Treaty22 lug 1959

Conchiuso a Parigi il 20 dicembre 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19581
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 luglio 1959

I Governi partecipanti alla Convenzione sull’Istituzione di un controllo di Sicurezza nel Campo dell’Energia Nucleare2in data odierna (denominata qui appresso la «Convenzione»);

Desiderando regolare, in base all’articolo 12 della Convenzione, l’organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono;

Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono allegate alla Convenzione:

Art. 1

Il Tribunale creato dall’articolo 12*(a)* della Convenzione esercita le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

Art. 2

a.  La designazione dei giudici, prevista dall’articolo 12*(a)* della Convenzione, verrà effettuata entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della Convenzione; e designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.

b.  I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

Art. 3

a.  I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.

b.  I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.

c.  Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Art. 4

a.  I giudici godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l’immunità.

b.  I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

c.  Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

Art. 5

a.  Il Tribunale elegge il suo Presidente.

b.  Il Tribunale nomina il suo Cancelliere.

Art. 6

Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissate dal Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata qui appresso l’«Organizzazione»).

Art. 7

a.  Il Presidente convoca il Tribunale quando è necessario.

b.  Il Tribunale si riunisce presso la sede dell’Organizzazione.

c.  Il Presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorché il Presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.

Art. 8

a.  Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti.

b.  Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti.

c.  In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.

Art. 9

a.  L’udienza è pubblica, salvo decisione in contrario, adottata d’ufficio o su richiesta delle parti.

b.  Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

Art. 10

a.  I paesi membri e l’Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L’agente può essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati.

b.  Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei paesi membri.

c.  Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell’immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l’esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell’inviolabilità dei documenti e della libertà di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale.

d.  Tali immunità sono concesse alle dette persone esclusivamente nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l’immunità allorché giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia.

e.  Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento di procedura.

Art. 11

a.  Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento di procedura.

b.  I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula fissata dal Regolamento di procedura sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell’esperto.

Art. 12

a.  Il Tribunale può chiedere che un testimonio o un esperto sia inteso dall’autorità giudiziaria del suo luogo di residenza.

b.  La relativa domanda è indirizzata al Governo interessato che ne investirà l’autorità giudiziaria competente.

Art. 13

a.  Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.

b.  Se tale violazione è stata commessa durante un’audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.

Art. 14

Il Tribunale fissa l’ammontare e l’attribuzione delle spese.

Art. 15

Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell’Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario generale dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che ne trasmetterà copia conforme a tutti i firmatari.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria30 ottobre195930 ottobre1959
Belgio22 luglio195922 luglio1959
Danimarca23 maggio195922 luglio1959
Francia23 febbraio195922 luglio1959
Gran Bretagna10 maggio195822 luglio1959
Irlanda2 dicembre195822 luglio1959
Italia3 aprile19633 aprile1963
Lussemburgo19 maggio196019 maggio1960
Norvegia12 febbraio195922 luglio1959
Paesi Bassi9 luglio195922 luglio1959
Portogallo26 settembre195926 settembre1959
Rep. federale di Germania22 luglio195922 luglio1959
Spagna22 luglio1959 A22 luglio1959
Svezia5 gennaio19605 gennaio1960
Svizzera21 gennaio195922 luglio1959
Turchia20 luglio195922 luglio1959

Footnotes

  1. RO 195 9 909

  2. RS 0.732.021

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