Convenzione sulla sicurezza nucleare

0.732.020Multilateral International Treaty11 dic 1996

Conclusa a Vienna il 17 giugno 1994

Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19961

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 settembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1996

(Stato 3 febbraio 2025)

Preambolo

Le Parti contraenti,

i) consapevoli dell’importanza per la Comunità internazionale che si provveda ad utilizzare l’energia nucleare in maniera sicura, correttamente regolamentata e razionale da un punto di vista ecologico; ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero; iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare incombe allo Stato nella cui giurisdizione esiste un impianto nucleare; iv) desiderando dare impulso ad un cultura di sicurezza nucleare vera e propria; v) consapevoli che gli incidenti che sopravvengono negli impianti nucleari possono avere incidenze transfrontaliere; vi) tenendo a mente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (19802), la Convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (19863) e la Convenzione sull’assistenza in caso d’incidente nucleare o di emergenza radiologica (19864); vii) ribadendo l’importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante meccanismi bilaterali e multilaterali esistenti e l’elaborazione della presente Convenzione a titolo d’incitamento; viii) considerando che la presente Convenzione comporta l’impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che esistono in materia di sicurezza orientamenti definiti a livello internazionale che vengono aggiornati periodicamente e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più recenti per ottenere un elevato livello di sicurezza; ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l’elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei detriti radioattivi, non appena il processo in corso di elaborazione delle fondamenta per la sicurezza della gestione dei detriti radioattivi sarà sfociato in un vasto accordo internazionale; x) in considerazione dell’utilità di proseguire i lavori tecnici sulla sicurezza di altri fasi del ciclo del combustibile nucleare e del fatto che questi lavori potrebbero, a termine, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Obiettivi, definizioni e campo d’applicazione

Art. 1 Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti: i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale ed in particolare, se del caso, della cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici in modo da proteggere gli individui, la società e l’ambiente dagli effetti nocivi degli irradiamenti ionizzanti emessi da questi impianti; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: i) Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte contraente, ogni centrale elettronucleare civile fissa sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all’utilizzazione della centrale elettronucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili nucleari sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con le procedure approvate, ed un programma di declassamento è stato approvato dall’organismo di regolamentazione. ii) Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte contraente, uno o più organismi da quest’ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la regolamentazione relativa al sito, alla progettazione, alla costruzione, all’entrata in funzione, all’utilizzazione o al declassamento degli impianti nucleari. iii) Per «autorizzazione» si intende ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall’organismo di regolamentazione e che conferisce responsabilità per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l’entrata in funzione, l’utilizzazione o il declassamento di un impianto nucleare.

Art. 3 Sfera di applicazione

La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

Capitolo 2: Obblighi

a) Disposizioni generali

Art. 4 Misure di applicazione

Ciascuna Parte contraente adotta, nell’ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolamentari ed amministrative e le altre disposizioni di cui necessita per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5 Presentazione dei rapporti

Ciascuna Parte contraente presenta per esame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all’articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.

Art. 6 Impianti nucleari esistenti

Nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore per una Parte contraente, detta Parte adotta adeguati provvedimenti affinché sia esaminata, il prima possibile, la sicurezza degli impianti nucleari esistenti. La Parte contraente farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, qualora ciò sia previsto dalla presente Convenzione, vengano effettuati con urgenza nell’ottica di rafforzare la sicurezza dell’impianto nucleare. Se tale rafforzamento non è realizzabile, occorrerà programmare l’interruzione dell’impianto nucleare non appena ciò sia possibile all’atto pratico. Per lo scadenzario delle fasi dell’interruzione, dovranno tenersi in considerazione l’insieme del contesto energetico ed eventuali soluzioni di sostituzione nonché le possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche.

b) Legislazione e regolamentazione

Art. 7 Quadro legislativo e regolamentare
  1. Ciascuna Parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.
  2. Il quadro legislativo e regolamentare prevede: i) l’istituzione di norme e di regolamenti di sicurezza nazionali pertinenti; ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di utilizzare, senza autorizzazione, un impianto nucleare; iii) un sistema d’ispezione e di valutazione regolamentare degli impianti nucleari per verificare l’osservanza dei regolamenti applicabili e delle condizioni di autorizzazione; iv) misure destinate a far osservare i regolamenti applicabili e le condizioni di autorizzazione, compresa la loro sospensione, modifica o ritiro.
Art. 8 Organismo di regolamentazione
  1. Ciascuna Parte contraente crea o nomina un organismo di regolamentazione incaricato di attuare le disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 7, munito di poteri, di competenza e di adeguate risorse finanziarie e di personale per assumere le responsabilità di cui sarà investito.
  2. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure per garantire un’efficace ripartizione delle funzioni dell’organismo di regolamentazione e di quelle di ogni altro organo o organizzazione incaricata della promozione o dell’utilizzazione di energia nucleare.
Art. 9 Responsabilità del titolare di un’autorizzazione

Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare incomba al titolare della corrispondente autorizzazione, ed adotta misure appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione assuma le proprie responsabilità.

c) Condizioni generali di sicurezza

Art. 10 Priorità alla sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che concedano la priorità richiesta alla sicurezza nucleare.

Art. 11 Risorse finanziarie e di personale
  1. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure affinché siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della vita.
  2. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate affinché un numero sufficiente di operatori qualificati che sono stati formati, addestrati e riciclati come opportuno, rimangano a disposizione per tutte le attività connesse con la sicurezza che vengono svolte all’interno di un impianto nucleare o che sono destinate ad esso, per tutta la durata di vita di detto impianto.
Art. 12 Fattori umani

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché le opportunità ed i limiti dell’azione umana siano presi in considerazione per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

Art. 13 Garanzia di qualità

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché siano stabiliti ed eseguiti programmi di garanzia della qualità nell’ottica di garantire che le esigenze specificate per le attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano rispettate per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

Art. 14 Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché si proceda a: i) valutazioni approfondite e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell’entrata in funzione di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni dovranno essere concretamente comprovate e successivamente aggiornate con l’esperienza acquisita in fase di utilizzazione e con le più recenti informazioni rilevanti relative alla sicurezza, e saranno esaminate sotto la direzione dell’organo di regolamentazione; ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni intese a controllare che lo stato fisico e l’utilizzazione di un impianto nucleare siano rimasti conformi alla sua progettazione, alle esigenze nazionali di sicurezza applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di utilizzazione.

Art. 15 Protezione radiologica

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l’esposizione dei lavoratori e del pubblico all’irradiamento ionizzante causato da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso che sia ragionevolmente possibile ottenere, e che nessun individuo venga esposto a dosi di irradiamento superiori ai limiti di dose stabiliti a livello nazionale.

Art. 16 Organizzazione per i casi d’emergenza
  1. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate ai fini dell’esistenza di piani d’emergenza interni ed esterni periodicamente collaudati destinati agli impianti nucleari, ed inclusivi dei provvedimenti da prendere in casi di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani vengono elaborati e collaudati prima che l’impianto inizi a funzionare al di sotto di un basso livello di potenza approvato dall’organismo di regolamentazione. 2. Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, qualora rischi di essere colpita nel caso di un’emergenza radiologica, la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all’impianto nucleare ricevano informazioni appropriate per poter predisporre piani ed interventi di emergenza. 3. Le Parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, qualora rischino di essere colpite nel caso di un’emergenza radiologica in un impianto nucleare vicino, adottano misure adeguate per l’elaborazione ed il collaudo di piani di emergenza per il loro territorio che includano le azioni da svolgere in casi di emergenza di questo tipo.

d) Sicurezza degli impianti

Art. 17 Scelta del sito

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano attuate ed applicate procedure appropriate in vista di: i) valutare tutti i fattori pertinenti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare le incidenze che un impianto nucleare progettato potrebbe avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e l’ambiente; iii) rivalutare, secondo le esigenze, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l’impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le Parti contraenti vicine ad un impianto nucleare progettato qualora tale impianto possa avere conseguenze per dette Parti e comunicar loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed accertare, esse stesse, l’eventuale impatto sul loro territorio dell’impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza.

Art. 18 Progettazioni e costruzioni

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché: i) al momento della progettazione e costruzione di un impianto nucleare, vengano previsti diversi metodi e livelli di protezione affidabili (difesa in profondità) contro la fuoruscita di materie radioattive, in vista di prevenire incidenti o di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora detti incidenti avvenissero; ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano collaudate dall’esperienza o qualificate da prove o da analisi; iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un funzionamento affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell’interfaccia uomo-macchina.

Art. 19 Utilizzazione

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché: i) l’autorizzazione iniziale ad utilizzare un impianto nucleare si basi su un’analisi di sicurezza appropriata e su un programma di entrata in funzione comprovante che l’installazione, così come è costruita, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) siano definiti e riveduti, se del caso, i limiti e le condizioni di utilizzazione risultanti dall’analisi di sicurezza, dalle prove e dall’esperienza acquisita durante l’utilizzazione, al fine di delimitare il settore entro il quale l’utilizzazione non presenta rischi; iii) l’utilizzazione, la manutenzione, l’ispezione e le prove di un impianto nucleare siano assicurate in conformità a procedure approvate; iv) siano istituite procedure per far fronte alle avarie di funzionamento previste ed agli incidenti; v) sia disponibile, per tutta la durata di vita di un impianto nucleare, il sostegno necessario in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori connessi alla sicurezza; vi) le avarie significative per la sicurezza siano notificate tempestivamente dal titolare dell’autorizzazione all’organo di regolamentazione; vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dei dati ottenuti dall’esperienza acquisita in fase di utilizzazione, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e ci si avvalga dei meccanismi esistenti per mettere in comune con gli organismi internazionali, gli altri organismi utilizzatori e gli organismi di regolamentazione, i dati rilevanti sull’esperienza; viii) la produzione di detriti radioattivi risultante dall’utilizzazione di un impianto nucleare sia la più ridotta possibile – in considerazione del procedimento in esame – per quanto riguarda sia l’attività che il volume. Inoltre, per ogni operazione necessaria di lavorazione e di stoccaggio provvisorio del combustibile irradiato e dei detriti, direttamente connessi con l’utilizzazione, che si trovano sullo stesso sito dell’impianto nucleare, dovranno prendersi in considerazione anche le operazioni di contenimento e di stoccaggio definitivo.

Capitolo 3: Riunioni delle Parti contraenti

Art. 20 Riunioni di esame
  1. Le Parti contraenti terranno riunioni (di seguito denominate «riunioni di esame») per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell’articolo 5, secondo le procedure adottate in virtù dell’articolo 22.
  2. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 24, potranno essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti contraenti, i quali potranno a loro volta riunirsi durante le riunioni di esame, qualora ciò sia ritenuto necessario per esaminare questioni particolari trattate nei rapporti.
  3. Ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di dibattere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere precisioni a tale riguardo.
Art. 21 Calendario
  1. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ha luogo una riunione preparatoria delle Parti contraenti.
  2. In tale riunione preparatoria, le Parti contraenti stabiliscono la data della prima riunione di esame. Questa ha luogo il prima possibile, entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
  3. In ciascuna riunione di esame, le Parti contraenti stabiliscono la data della riunione di esame successiva. L’intervallo tra le riunioni di esame non deve superare tre anni.
Art. 22 Intese relative alla procedura
  1. Nella riunione preparatoria svoltasi in applicazione dell’articolo 21, le Parti contraenti stabiliscono ed adottano per consenso regole di procedura e regole finanziarie. Le Parti contraenti fissano in particolare ed in conformità alle regole di procedura: i) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell’articolo 5; ii) la data di presentazione dei rapporti in questione; iii) la procedura d’esame di questi rapporti.
  2. Nelle riunioni di esame le Parti contraenti possono, se del caso, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) a iii) di cui sopra ed approvare per consenso eventuali revisioni, salvo diversamente disposto delle regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie.
Art. 23 Riunioni straordinarie

Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i) quando lo decide la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti ed il segretariato di cui all’articolo 28 è stato notificato del fatto che la domanda è stata appoggiata dalla maggioranza delle Parti.

Art. 24 Partecipazione
  1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa è rappresentata da un delegato e, quando lo ritenga necessario, da sostituti, da esperti e da consiglieri.
  2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa che abbia competenza nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore, ad ogni riunione o a talune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell’articolo 27.
Art. 25 Rapporti di sintesi

Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratta le questioni esaminate durante una riunione e le conclusioni che ne sono state tratte.

Art. 26 Lingue
  1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il russo, salvo diversamente disposto dalle regole di procedura.
  2. Ogni rapporto presentato in applicazione dell’articolo 5 è redatto nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in un’unica lingua designata da determinarsi nelle regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, viene fornita dalla Parte contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.
  3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato si incarica della traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua della riunione, a condizione che gli venga corrisposto un rimborso spese.
Art. 27 Riservatezza
  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, in base alla loro legislazione, di proteggere talune informazioni dalla divulgazione. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» comprende in particolare: i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari.
  2. Quando una Parte contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà rispettarsi il loro carattere confidenziale.
  3. Il contenuto dei dibattiti che hanno luogo durante l’esame dei rapporti da parte delle Parti contraenti in ciascuna riunione è riservato.
Art. 28 Segretariato
  1. L’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito denominata «Agenzia») fa funzione di segretariato per le riunioni delle Parti contraenti.
  2. Il Segretariato: i) convoca le riunioni delle Parti contraenti, le prepara e ne assicura il servizio; ii) comunica alle Parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Le spese sostenute dall’Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono da essa coperte a fronte del suo bilancio preventivo ordinario. 3. Le Parti contraenti possono, su base di consenso, chiedere all’Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L’Agenzia può fornire questi servizi qualora sia possibile farlo nell’ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non è possibile, l’Agenzia può fornire questi servizi a condizione che siano finanziati da un’altra fonte a titolo volontario.

Capitolo 4: Clausole finali e disposizioni varie

Art. 29 Soluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più Parti contraenti relativo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si consultano nell’ambito di una riunione delle Parti contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

Art. 30 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.

  2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari.

  3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati.

  4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d’integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori previsti dalla presente Convenzione. ii) Nei loro settori di competenza, tali organizzazioni esercitano i diritti ed assumono a loro nome le responsabilità attribuite agli Stati parti dalla presente Convenzione. iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, tale organizzazione comunica al depositario di cui all’articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei suoi confronti e qual è la portata della sua competenza nel settore coperto da detti articoli. iv) Le organizzazioni di questo tipo non dispongono di un voto proprio oltre a quelli dei loro Stati membri.

  5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 31 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, con riserva che tale strumento sia stato depositato da diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare, di cui un reattore sia entrato in divergenza.
  2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifica la presente Convenzione, l’accetta, l’approva, o vi aderisce dopo la data di deposito dell’ultimo strumento richiesto affinché le condizioni enunciate al paragrafo 1 siano soddisfatte, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, dello strumento appropriato da parte di detto Stato o organizzazione.
Art. 32 Emendamenti alla Convenzione
  1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
  2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario, il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti con la massima sollecitudine, in tutti i casi almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale la proposta di emendamento è sottoposta per essere approvata. Tutte le osservazioni ricevute a tale riguardo sono comunicate dal depositario alle Parti contraenti.
  3. Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di approvarla per consenso o, in assenza di consenso, di sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, con riserva che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni sono considerate voti.
  4. La Conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo nel termine di un anno dopo che la decisione appropriata sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica fà ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi dell’insieme delle Parti contraenti.
  5. Gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, sono soggetti alla ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti contraenti. Per la Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma successivamente tali emendamenti, essi entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito, effettuato da detta Parte contraente, dello strumento corrispondente.
Art. 33 Denuncia
  1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.
  2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il depositario riceve tale notifica o a qualsiasi altra data successiva specificata nella notifica.
Art. 34 Depositario
  1. Il Direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente Convenzione.
  2. Il depositario informa le Parti contraenti: i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l’articolo 30; ii) della data alla quale la Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 31; iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l’articolo 33 e della data di queste notifiche; iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti contraenti, e della data di entrata in vigore di tali emendamenti in conformità con l’articolo 32.
Art. 35 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario che ne indirizza copie certificate conformi alle Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Vienna, il 17 giugno 1994.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania29 giugno2011 A27 settembre2011
Angola21 settembre2020 A20 dicembre2020
Arabia Saudita18 marzo2010 A16 giugno2010
Argentina17 aprile199716 luglio1997
Armenia21 settembre199820 dicembre1998
Australia24 dicembre199624 marzo1997
Austria**26 agosto199724 novembre1997
Bahrein11 novembre2010 A9 febbraio2011
Bangladesh21 settembre199524 ottobre1996
Belarus29 ottobre1998 A27 gennaio1999
Belgio13 gennaio199713 aprile1997
Benin18 settembre2019 A17 dicembre2019
Bolivia16 settembre2019 A15 dicembre2019
Bosnia ed Erzegovina21 giugno2010 A19 settembre2010
Brasile4 marzo19972 giugno1997
Bulgaria8 novembre199524 ottobre1996
Cambogia5 aprile2012 A4 luglio2012
Canada12 dicembre199524 ottobre1996
Ceca, Repubblica18 settembre199524 ottobre1996
Cile20 dicembre199620 marzo1997
Cina9 aprile199624 ottobre1996
Cipro17 marzo1999 A15 giugno1999
Comunità Europea dell’Energia
Atomica(EURATOM)*
31 gennaio2000 A30 aprile2000
Congo (Kinshasa)15 marzo2021 A13 giugno2021
Corea (Sud)19 settembre199524 ottobre1996
Croazia18 aprile199624 ottobre1996
Cuba3 luglio20171° ottobre2017
Danimarcaa13 novembre199811 febbraio1999
Groenlandia26 settembre201626 settembre2016
Egitto25 settembre202324 dicembre2023
El Salvador22 marzo2024 A20 giugno2024
Emirati Arabi Uniti31 luglio2009 A29 ottobre2009
Estonia3 febbraio2006 A4 maggio2006
Finlandia22 gennaio199624 ottobre1996
Francia13 settembre199524 ottobre1996
Germania20 gennaio199720 aprile1997
Ghana1° giugno201130 agosto2011
Giappone12 maggio199524 ottobre1996
Giordania12 giugno200910 settembre2009
Grecia20 giugno199718 settembre1997
India31 marzo200529 giugno2005
Indonesia12 aprile200211 luglio2002
Iraq21 novembre2023 A19 febbraio2024
Irlanda11 luglio199624 ottobre1996
Islanda4 giugno20082 settembre2008
Italia15 aprile199814 luglio1998
Kazakistan10 marzo20108 giugno2010
Kuwait11 maggio2006 A9 agosto2006
Lettonia25 ottobre1996 A23 gennaio1997
Libano5 giugno199624 ottobre1996
Liberia18 settembre2024 A17 dicembre2024
Libia13 agosto2009 A11 novembre2009
Lituania12 giugno199624 ottobre1996
Lussemburgo7 aprile19976 luglio1997
Macedonia del Nord15 marzo2006 A13 giugno2006
Madagascar3 marzo2017 A1° giugno2017
Mali13 maggio199624 ottobre1996
Malta15 novembre2007 A13 febbraio2008
Marocco21 maggio201919 agosto2019
Messico26 luglio199624 ottobre1996
Moldova7 maggio1998 A5 agosto1998
Montenegro23 aprile2015 A22 luglio2015
Myanmar6 dicembre2016 A6 marzo2017
Niger5 dicembre2016 A5 marzo2017
Nigeria4 aprile20073 luglio2007
Norvegia29 settembre199424 ottobre1996
Oman28 maggio2013 A26 agosto2013
Paesi Bassi*15 ottobre199613 gennaio1997
Pakistan30 settembre199729 dicembre1997
Paraguay9 gennaio2014 A9 aprile2014
Perù1° luglio199729 settembre1997
Polonia14 giugno199524 ottobre1996
Portogallo20 maggio199818 agosto1998
Quatar14 dicembre2020 A14 marzo2021
Regno Unito*17 gennaio199624 ottobre1996
Guernesey17 gennaio199624 ottobre1996
Isola di Man17 gennaio199624 ottobre1996
Jersey17 gennaio199624 ottobre1996
Romania1° giugno199524 ottobre1996
Russia12 luglio199624 ottobre1996
Senegal24 dicembre2008 A24 marzo2009
Serbia18 dicembre2017 A18 marzo2018
Singapore15 dicembre1997 A15 marzo1998
Siria18 settembre201717 dicembre2017
Slovacchia7 marzo199524 ottobre1996
Slovenia20 novembre199618 febbraio1997
Spagna4 luglio199524 ottobre1996
Sri Lanka11 agosto1999 A9 novembre1999
Stati Uniti11 aprile199910 luglio1999
Sudafrica24 dicembre199624 marzo1997
Svezia11 settembre199524 ottobre1996
Svizzera12 settembre199611 dicembre1996
Thailandia3 luglio2018 A1° ottobre2018
Tunisia21 aprile201020 luglio2010
Turchia8 marzo199524 ottobre1996
Ucraina*8 aprile19987 luglio1998
Ungheria18 marzo199624 ottobre1996
Uruguay3 settembre20032 dicembre2003
Vietnam16 aprile2010 A15 luglio2010
Zimbabwe25 settembre2023 A24 dicembre2023
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA):www.iaea.org> Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alle Isole Faroe.

Footnotes

  1. RU 1997 2379

  2. RS 0.732.031

  3. RS 0.732.321.1

  4. RS 0.732.321.2