0.721.325Bilateral International Treaty15 feb 1958
0.721.325
RU 1958 270; FF 1956 417
Testo originale
Conchiusa il 17 settembre 1955
Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 19561
Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 febbraio 1958
Entrata in vigore il 15 febbraio 1958
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana,
considerando che le piene del lago di Lugano causano periodicamente danni importanti alle regioni rivierasche,
animati dal desiderio di proteggere, nella misura del possibile, queste regioni contro nuove inondazioni e di migliorare il regime dei livelli del lago,
hanno risolto di conchiudere una convenzione e hanno nominato come loro Plenipotenziari
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Alte Parti contraenti convengono d’addivenire alla regolazione del lago di Lugano2conformemente al progetto del settembre 1951 e al regolamento di regolazione dell’agosto 1953 presentati l’uno e l’altro dal Servizio federale delle acque a Berna.
Il costo complessivo dei lavori menzionati all’articolo II della presente convenzione, valutato in 4 000 000 di franchi svizzeri, sarà assunto interamente dalla Svizzera. Da parte sua l’Italia assume le spese complete per i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano a valle della correzione prevista all’articolo II.
Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sarà affidato in comune a due esperti designati l’uno dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie3e l’altro dal Ministero italiano dei lavori pubblici. Il certificato di collaudo dovrà essere approvato dalle predette autorità statali.
Qualora dovessero sorgere contestazioni sull’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.
La presente convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Lugano, il 17 settembre 1955, in due esemplari originali in lingua italiana.
| Celio | Pietro Frosini |
|---|
Si precisa che il progetto e il regolamento di regolazione di cui all’articolo I della convenzione, sono quelli trasmessi alla delegazione italiana, come al verbale della riunione tenutasi a Milano nei giorni 11 e 12 dicembre 1953.
| Celio | Pietro Frosini |
|---|
Art. 1 del DF del 7 dic. 1956 (RU 1958 267) ↩
Il piano dei lavori di regolazione pubblicato nella RU (RU 1958 270) non è riprodotto nella presente Raccolta. ↩
Ora: Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia (art. 58 cpv. 1 let. B della Legge sull’organizzazione dell’amministrazione [LOA] –RS 172.010 ) ↩
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