Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la correzione della Hermance

0.721.193.493Bilateral International Treaty1 dic 1960

Conchiusa il 3 dicembre 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 19602
Istrumenti di ratificazione depositati il 1° dicembre 1960
Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità,

considerato che le acque dell’Hermance cagionano talora delle inondazioni che necessitano a correggerne il corso.

visto la convenzione, firmata oggi tra la Svizzera e la Francia, concernente una rettificazione del confine sulla Hermance3,

hanno risolto di conchiudere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto:

Art. 1

L’Hermance è corretta nel tratto compreso tra il «Pont des Soupirs» e Veigy-Foncenex e il termine 214 al «Pont Neuf», situato intieramente in Francia, dall’una parte, e, dall’altra, nel tratto confinario, compreso fra i termini 214 e 215/215bis, tratti quali sono indicati nella carta planimetrica allegata alla presente convenzione (allegato I)4della quale è parte integrante.

La correzione è operata secondo i progetti tecnici, rappresentati nei due piani allegati alla presente convenzione (allegati II e III)5della quale sono parte integrante.

L’asse del corso d’acqua, nel tratto confinario corretto, compreso fra i termini 214 e 215/215bis, coincide con la nuova linea di confine, risultante dalla convenzione, conchiusa oggi, concernente la rettificazione del confine sulla Hermance6.

Art. 2

La Francia prende a suo carico l’esecuzione dei lavori di correzione della Hermance tra il «Pont des Soupirs», e Veigy‑Foncenex, e il termine 214, al «Pont Neuf».

La Svizzera prende a suo carico l’esecuzione dei lavori di correzione del tratto confinario tra i termini 214 e 215/215bis.

Art. 3

La Svizzera e la Francia si obbligano, compiuta la correzione, a mantenere in buono stato il corso d’acqua corretto; ciascuna Parte contraente assume le spese dei lavori intrapresi a tale scopo sul suo territorio. Nondimeno, nel tratto confinario compreso fra i termini 214 e 215/215bis, la Svizzera eseguisce, e prende a suo carico, i lavori minuti di manutenzione (falciatura dell’erba e sradicamento periodico di sterpi e arbusti lungo le scarpate), così sulla riva svizzera, come su quella francese.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

Per il
Consiglio federale Svizzero:
Per il
Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:
BindschedlerJ. D. Jurgensen

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 n. 1 del DF del 30 giu. 1960 (RU 1960 1547).

  3. RS 0.132.349.17

  4. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

  5. Questo piano, pubblicato nella RU (RU 1960 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

  6. RS 0.132.349.17

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