0.721.191.632Bilateral International Treaty2 nov 1925
0.721.191.632
RU 12 562; FF 1924 III 1129 ediz. ted. 1175 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 19 novembre 1924
Approvato dall’Assemblea federale il 15 giugno 19252
Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 novembre 1925
Entrato in vigore il 2 novembre 1925
La Confederazione Svizzera
e
La Repubblica d’Austria
allo scopo di continuare e finire i lavori della correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza, che erano stati incominciati in virtù del Trattato concluso il 30 dicembre 18923fra la Svizzera e 1’Austria‑Ungheria, hanno concluso il seguente Trattato.
Le opere da eseguirsi in comune dalla Svizzera e dall’Austria per la correzione del Reno giusta il Trattato del 30 dicembre 18924e gli Accordi stipulati posteriormente, sono le seguenti:
Tutte le acque del bacino di Diepoldsau, che si trova fra l’antico e il nuovo alveo del Reno, saranno accolte in un canale apposito che taglierà l’antico letto e attraverserà il territorio austriaco. Questo canale di scolo sarà eseguito in comune fra i due Stati fino al canale di prosciugamento, ma a spese della Svizzera sola, comprese le espropriazioni ed altri acquisti di terreni. Il Governo austriaco farà costruire a sue proprie spese il canale di prosciugamento (Neunergraben, Scheibenbach e il canale di Lustenau) in modo da garantire lo scolamento perfetto del canale di Diepoldsau.
I lavori comuni di cui all’articolo 1 del presente Trattato saranno eseguiti giusta le basi tecniche seguenti:
Il termine di esecuzione dei lavori per la sezione media e il taglio di Diepoldsau si estende sino alla fine dell’anno 1929, quello per la sezione superiore sino alla fine dell’anno 1931.
La costruzione del canale di prosciugamento in territorio austriaco (articolo 2) sarà dal Governo austriaco eseguita per tempo in modo che lo scolo delle acque di Diepoldsau, non abbia a subire ritardi.
Nelle aggiudicazioni dei lavori e nella costruzione stessa si procederà in modo che l’opera intera venga eseguita a tempo e bene, ma in condizioni economiche più che sia possibile vantaggiose per l’impresa.
A. La spesa complessiva di tutti i lavori che restano ancora da eseguire in conto comune dai due Stati a partire dal 1° gennaio 1920, senza le opere alla foce del Reno (articolo 1, N. 7) raggiunge, secondo il preventivo accettato dai due Governi, la somma di fr. 13 140 000; da questa somma va dedotto l’importo del credito costruzioni dell’impresa disponibile al 31 dicembre 1919, di fr. 3 740 000, di modo che resta ancora la somma di fr. 9 400 000 da provvedersi dai due Stati, corrispondente alla quota di fr. 4 700 000 per ciascuno dei due Stati.
Nelle spese comuni sono comprese quelle per l’amministrazione, la direzione dei lavori, le indennità per le espropriazioni di terreno e gli acquisti di diritti.
I due Stati contraenti sono d’accordo che non solamente la quota di fr. 4 700 000 che spetta alla Svizzera sia pagata da essa in nove annualità di fr. 500 000 ciascuna a partire dal 1922 e con un resto, a saldo di fr. 200 000; ma che essa metta anche a disposizione della Commissione internazionale del Reno, di pari passo col progredire dei lavori, sotto forma di anticipi, la somma di fr. 4 700 000 che è a carico dell’Austria. Il Governo di questo Stato si impegna a rimborsare questa somma, ma senza interessi, a partire dal 1925, pagando alla Svizzera le annualità seguenti:
| per ognuno dei 6 primi anni | fr. 100 000 |
|---|---|
| per ognuno dei 6 anni seguenti | fr. 150 000 |
| per ognuno dei 6 anni seguenti | fr. 200 000 |
| e per ognuno degli 8 anni seguenti | fr. 250 000 |
Queste annualità saranno pagate con acconti eguali, ogni semestre, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
Le quote annuali indicate sopra, da pagarsi dall’Austria, sono da considerarsi come somme minime, suscettibili di aumento negli anni susseguenti in ragione del miglioramento delle condizioni finanziarie dell’Austria di modo che la somma totale di fr. 4 700 000 da pagarsi dall’Austria potrebbe eventualmente essere rimborsata in meno di 26 anni.
Gli anticipi che la Svizzera dovrà fare alla Commissione internazionale del Reno, come acconti sui sussidi concessi dai due Stati, non dovranno sorpassare, in generale la spesa prevista per i tre mesi seguenti, tenendo conto del programma generale e del piano dei lavori stabiliti per l’esercizio del rispettivo anno.
Questi anticipi devono essere chiesti dalla Commissione internazionale del Reno al Dipartimento federale dell’interno. Ogni domanda sarà accompagnata da un rapporto periodico sullo stato finanziario dell’impresa destinato ai due Governi.
Gli anticipi figureranno nei conti annuali della correzione internazionale del Reno come sussidi versati rispettivamente per metà da ciascuno dei due Stati.
Il rimborso integrale degli anticipi che non potranno sorpassare la somma totale di fr. 9 400 000, sarà fatto per mezzo dei sussidi menzionati, concessi dalla Svizzera e dalla Repubblica d’Austria.
B. Oltre i fondi indicati sopra alla lett. A, l’impresa internazionale del Reno dispone ancora del fondo di riserva alimentato principalmente in questi ultimi anni dagli interessi bancari, ai quali sono da aggiungersi ulteriori interessi, nonché il ricavo dì vendite diverse e i benefici eventualmente ottenuti da operazioni di cambio.
Eventuali perdite sul cambio andranno a carico del fondo di riserva. Esso sarà inoltre devoluto per lavori comuni di costruzione e di manutenzione non previsti nel progetto di correzione del Reno.
Il diritto di disporre di questo fondo spetta ai due Governi; la Commissione internazionale del Reno ha pure la competenza di mettere a carico di questo fondo le spese per l’esecuzione di lavori urgenti che non potessero essere ritardati sempreché la spesa prevista non superi la somma di fr. 25 000 in un anno.
Nei conti annuali dell’impresa, quello del fondo di riserva deve essere presentato separatamente. I capitali di questo fondo devon essere collocati in Svizzera.
Le spese in più che risultassero dall’esecuzione dei lavori in comune e che i due Governi riconoscessero come necessarie, saranno pure sopportate in parti eguali, dai due Stati. In particolare, qualora fosse necessario di concentrare ancor più il profilo del Reno, stabilito da prima in due parti, all’intento di dare più rapido sfogo ai materiali travolti dalle sue acque, i due Governi dichiarano di accettare l’esecuzione dei lavori a ciò necessari dopo aver esaminato insieme le circostanze.
Quanto alla metà delle maggiori spese da sopportarsi dall’Austria, i fondi saranno forniti per anticipi dalla Svizzera e restituiti più tardi dall’Austria coi rimborsi che questo Stato deve fare a norma dell’articolo 6 precedente. La quota minima annua di questi rimborsi dovrà essere di franchi 250 000.
L’Austria si è già impegnata in conformità degli articoli 6 ed 8 del Trattato del 30 dicembre 18926per la manutenzione del taglio di Fussach.
I lavori di manutenzione delle opere eseguite a spese comuni tra il ponte della ferrovia a St. Margrethen e la foce dell’Ill andranno a carico del fondo costruzioni per tutta la durata dei lavori (articolo 4). Più tardi, ognuno dei due Stati si assumerà la manutenzione della parte delle opere che si trova nel suo territorio, pur riservandosi di ordinare questa manutenzione e quella delle vecchie dighe del Reno nel modo che ad esso parrà più conveniente.
Quanto alla buona manutenzione del profilo minore tra le dighe in muratura, gli Stati contraenti avranno cura di sorvegliare, anche dopo spirato il termine del periodo delle costruzioni (articolo 4) che non si lascino formare depositi di ghiaia che possano causare rigurgiti pericolosi.
I Governi dei due Stati riconoscono inoltre che non solo devono essere eseguiti in comune, a parti e spese eguali, i lavori di manutenzione del profilo minore di scolo, anche dopo spirato il periodo di costruzione (articolo 4), dato che essi sono lavori che interessano ambo le parti, ma che per mantenere in condizioni di perfetta sicurezza le opere eseguite sarà parimenti necessario di vigilare perché sia curata una buona manutenzione di tutto il profilo normale di efflusso.
I due Stati si impegnano perciò a eseguire a loro spese tutti i lavori riconosciuti necessari per impedire o togliere quanto può modificare le golene in modo da ostacolare il deflusso nel profilo per quanto la sicurezza delle opere di correzione lo esigesse.
Quanto alla manutenzione delle opere per il prolungamento del canale di Fussach (articolo 1, N. 7) i due Stati concluderanno più tardi un accordo particolare. Fino alla conclusione di detto accordo queste opere saranno mantenute a spese comuni.
Le spese di manutenzione del canale di deflusso presso Diepoldsau sono a carico dell’Austria, per la parte giacente in suo territorio e ciò dopo scorso un anno dall’avvenuta immissione delle acque. Per questa manutenzione le sarà versata dalla Svizzera una somma da fissarsi di comune accordo su proposta della Commissione del Reno.
B. I due Stati si impegnano a eseguire per tempo, a seconda della necessità, i lavori necessari pel prolungamento delle opere del taglio di Fussach menzionate all’articolo 1, N. 7.
Le spese relative andranno a carico, in parti eguali, delle due parti.
C. Allo scopo dì assicurare un’incensurabile manutenzione delle opere eseguite a spese comuni, ogni anno sarà proceduto ad una ispezione da parte dei delegati nominati dai due Governi che accerteranno lo stato delle opere della correzione del fiume e del canale di derivazione delle opere di Diepoldsau e stabiliranno in pari tempo i provvedimenti utili da prendersi.
Anche il canale di prosciugamento (Neunergraben, ecc.) menzionato all’articolo 2 potrà essere soggetto a questa ispezione qualora il suo stato eserciti un’influenza qualsiasi sullo scolo delle acque di Diepoldsau. Il Governo austriaco si impegna ad ovviare agli inconvenienti che a questo riguardo venissero segnalati.
A. L’esecuzione dell’impresa comune della correzione del Reno e la direzione di tutti gli affari ad essa relativi sono affidati ad una Commissione internazionale mista, detta della correzione del Reno e composta di quattro membri e di quattro supplenti, nella quale ciascuno dei due Stati interessati sarà rappresentato da due membri e da due supplenti.
Ogni anno la Commissione sceglie tra i propri membri il suo presidente che deve essere alternativamente di nazionalità svizzera e di nazionalità austriaca. La Commissione deve riunirsi in tempo opportuno, nel corso di ciascun esercizio, in un luogo ch’essa stessa designa, per esaminare e decidere i provvedimenti da prendersi e che sono necessari per la buona esecuzione dell’impresa comune. Essa ha pure il diritto di far eseguire le sue decisioni nei limiti del progetto convenuto e di ottenere a questo scopo la cooperazione delle autorità competenti.
Ciascuno dei membri della Commissione, il presidente compreso, ha diritto di voto. Qualora, nelle deliberazioni su questioni di una competenza, non può formarsi la maggioranza necessaria per prendere una decisione, l’affare deve innanzitutto essere sottoposto ai due Governi. Se questi non possono mettersi d’accordo sulla decisione da prendere, l’oggetto in questione sarà sottoposto al giudizio di un ingegnere cittadino di un altro Stato, designato volta per volta dai due Stati contraenti.
I processi verbali delle deliberazioni della Commissione devono essere stesi in due esemplari, di cui uno sarà rimesso al Consiglio federale svizzero a Berna e l’altro al Ministero austriaco del commercio e dei trasporti a Vienna.
Le spese di amministrazione della Commissione, compresa la diaria e le indennità di trasferta dei suoi membri vanno, come le spese fatte pel disbrigo degli affari correnti e per dirigere e sorvegliare i lavori, a carico del conto dell’impresa comune di correzione del Reno.
L’indennità dei membri della Commissione e gli onorari dei direttori dei lavori sono fissati, di comune accordo, dai due Governi su proposta della Commissione internazionale.
B. La Commissione internazionale mista del Reno è incaricata della vigilanza e dell’amministrazione dell’impresa comune tanto dal lato tecnico quanto da quello amministrativo e finanziario.
Perciò, i progetti elaborati dalla direzione dei lavori (articolo 10) devono ad essa essere sottoposti per esame ed approvazione.
Essa esamina ed approva i programmi della campagna annuale e ne ordina l’esecuzione, ratifica i contratti di costruzione e delle forniture, nonché i capitolati d’onere per l’aggiudicazione dei lavori e la fornitura dei materiali; essa ispeziona le opere eseguite nel corso di una campagna, ne fa il collaudo basandosi sui conti presentatile dalla direzione locale e ne liquida le spese di esecuzione in conformità del risutato dei suoi accertamenti.
Essa decide degi acquisti di terreno, di fabbricati, di piazze per la produzione e il deposito di materiali ecc.; dà le procure necessarie per concludere accordi circa le indennità di espropriazione e ratifica questi accordi.
La Commissione è autorizzata ad approvare modificazioni nei particolari di opere comuni, senza tuttavia oltrepassare il preventivo stabilito per l’insieme delle opere.
Nel caso contrario, o qualora l’esecuzione esigesse di scostarsi notevolmente dalle basi fissate dal presente Trattato, è necessario il consenso dei due Governi.
Alla fine di ogni esercizio, la Commissione farà rapporto ai due Governi circa lo stato di avanzamento dei lavori e sulla situazione finanziaria dell’impresa.
Per dirigere i lavori da eseguirsi in comune sul Reno secondo le decisioni della Commissione internazionale, saranno create due direzioni locali, di cui l’una, austriaca, risiederà a Bregenz e l’altra svizzera, a Rorschach. La Commissione ripartirà convenientemente fra queste due direzioni i lavori da eseguirsi da ciascuna di esse. Tutti i lavori in relazione diretta col taglio di Diepoldsau saranno attribuiti alla direzione svizzera a Rorschach.
Ciascuno dei due Governi assegnerà ad un ingegnere speciale la direzione dei lavori da eseguirsi sul suo territorio.
Queste due direzioni sono incaricate, con l’aiuto del personale che loro sarà aggiunto secondo i bisogni, di sbrigare gli affari che loro incombono a norma delle istruzioni elaborate dalla Commissione internazionale.
Ad ognuno dei due Governi è espressamente riservato il diritto di fare, in ogni tempo e con tutta libertà, ispezionare e controllare, da organi speciali, l’impresa comune dal punto di vista tecnico e finanziario.
Finiti i lavori comuni enumerati all’articolo 1, N. da 1 a 6, e i lavori indicati all’articolo 2, e liquidati completamente tutti gli affari, la Commissione internazionale sarà sciolta.
I due Governi stabiliranno di comune accordo come dovranno essere trattati gli oggetti di comune interesse che rimanessero ancora sospesi a quel momento.
I materiali necessari per la costruzione delle opere comuni saranno presi, per quanto è possibile, nel paese stesso.
Le macchine, gli strumenti, gli utensili, ecc., necessari per i lavori previsti in questo Trattato, e che dovranno essere trasportati dall’un paese nell’altro, godranno di franchigia temporanea dei dazi d’entrata, a patto che vengano convenientemente dichiarati e la loro identità accertata dagli agenti doganali, il dazio determinato, e la loro riesportazione abbia luogo in un termine ragionevole.
Gli oggetti che non saranno rientrati entro questo limite, andranno soggetti a dazio.
Quando il corso del Reno sarà stato deviato nel taglio di Fussach, l’antico alveo del Reno servirà di canale per guidare fin nel lago di Costanza le acque interne delle due rive, e specialmente quelle della riva svizzera. La Commissione del Reno determina la larghezza e la direzione di questo canale, che dovrà restare nel mezzo dell’antico letto, se ciò è possibile, senza troppo grandi spese.
Spetta alla Confederazione Svizzera, se sarà necessario, di tagliare dei guadi e di sistemare il canale per ottenere una pendenza uniforme.
Sistemato che sia questo corso d’acqua ognuno dei due Stati curerà la manutenzione della sponda situata sul proprio territorio.
La frontiera territoriale fra i due Stati resta qual è anche dopo eseguiti i due tagli, vale a dire nel mezzo dell’antico letto del Reno.7
Resta espressamente inteso che accordi relativi alla frontiera doganale, alla pesca, alla navigazione, all’estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, ecc., formeranno oggetto di negoziazioni speciali, se si stimerà utile di concludere degli accordi di questo genere.
Quando i due Governi non arrivassero a intendersi sull’interpretazione o applicazione di certe disposizioni del presente Trattato, l’oggetto della controversia sarà sottoposto al giudizio di un tribunale d’arbitri.
I due Governi nomineranno ciascuno un membro di questo tribunale. Il soprarbitro, che non potrà appartenere ad uno dei due Stati contraenti, sarà nominato di comune accordo fra i due Governi.
Qualora non fosse possibile raggiungere un’intesa nel termine di 6 mesi dopo che una delle parti avrà fatto richiesta del giudizio arbitrale, la scelta del soprarbitro sarà fatta a sensi delle disposizioni dell’articolo 45, cpv. 4 e seguenti, della Convenzione internazionale dell’Aja del 19078conclusa per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco faranno tutti i loro sforzi per eseguire nei bacini di formazione degli affluenti del Reno, le correzioni, le chiuse e le altre opere necessarie per trattenere le materie travolte dalle acque, diminuendo così, per quanto è possibile, il cumulo nel letto del Reno e mantenendo in avvenire un corso regolare a questo fiume.
Ognuno dei due Governi si riserva di fissare l’epoca e l’estensione di queste diverse correzioni dei torrenti. Però questi lavori dovranno essere intrapresi il più presto possibile e spinti alacremente, cominciando dagli affluenti che causano le più grandi devastazioni per le grandi quantità di materie che trasportano.
Il presente Trattato sarà costituzionalmente ratificato, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna quanto prima, e il Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo.
Questo Trattato sarà steso in due esemplari: dopo la sua ratificazione esso sarà pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi dei due Stati contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
hanno, dopo aver reciprocamente verificato i loro poteri, firmato il presente Trattato e vi hanno opposto il loro sigillo.
Così fatto a Vienna, il 19 novembre 1924.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| C. D. Bourcart | Dr. Grünberger |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 41 723 ↩
RS 0.721.191.631 ↩
RS 0.721.191.631 ↩
RS 0.721.191.631 ↩
RS 0.721.191.631 ↩
Per i particolari, vedi il trattato del 20 lug. 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul tracciato del confine fra i due Stati (RS 0.132.163.1 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
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