Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi

0.700.11Multilateral International Treaty28 apr 1999

(Protocollo di adesione)

Concluso a Chambéry il 20 dicembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19981
Ratificato con strumenti depositati il 28 gennaio 1999
Entrato in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1999

(Stato 16 giugno 2004)

La Repubblica d’Austria,
la Repubblica Francese,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato del Liechtenstein,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
la Comunità europea,

firmatari della Convenzione del 7 novembre 19912per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi),da una parte ,

e ilPrincipato di Monaco, d’altra parte ,

e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Convenzione delle Alpi,

allo scopo di vigilare sulla protezione dell’insieme dell’arco alpino,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.

Art. 2

Nel preambolo è aggiunto «Il Principato di Monaco».

Art. 3

L’allegato3, in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, è modificato come segue: a) l’elenco delle unità amministrative dell’arco alpino è completato come segue: – Principato di Monaco; b) la carta presentata nell’allegato della Convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

Art. 4

(1). Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo può essere espresso da: – firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione; – firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario. (2). Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni: – che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore; – che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione; – che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione. (3). Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

Art. 5

A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

Art. 6

La denuncia del presente Protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

Art. 7

Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie: – le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione; – il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; – le date di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 4; – le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

In fede di che, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un’unica copia che verrà depositata presso l’Archivio di Stato della Repubblica d’Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Austria8 luglio199722 marzo1999
Comunità europea (CE/UE/CEE)14 gennaio199822 marzo1999
Francia13 aprile199522 marzo1999
Germania22 dicembre199822 marzo1999
Italia7 maggio20047 agosto2004
Liechtenstein16 marzo199522 marzo1999
Monaco26 gennaio199522 marzo1999
Slovenia22 maggio199522 marzo1999
Svizzera28 gennaio199928 aprile1999
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Le informazioni possono essere consultate in tedesco sul sito internet del Ministero federale per gli Affari europei e internazionali dell'Austria: https://www.bmeia.gv.at/themen/voelkerrecht/staatsvertraege/oesterreich-als-depositaer o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna

Footnotes

  1. RU 2003 2540

  2. RS 0.700.1

  3. L’all. è pubblicato nella RU solo in quanto concerne il capo d’applicazione svizzero. L’intero all. può essere ottenuto o visionato presso l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (UFST), 3003 Berna.

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