0.672.964.91•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
0.672.964.91Bilateral International Treaty25 set 1992
Conclusa il 2 settembre 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 19922
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 settembre 1992
Entrata in vigore il 25 settembre 1992
(Stato 28 dicembre 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
1.4Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che essi ricavano da fonti ivi situate o per i patrimoni situati in questo Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova il luogo di direzione effettiva.
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’ímpresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
2.5Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
2. a.6 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: (i) è una società (diversa da una società di persone) che, in occasione del versamento dei dividendi detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e che detiene questa partecipazione durante un periodo ininterrotto di 24 mesi, in cui avviene il pagamento dei dividendi; o (ii) è un’istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, a condizione che l’istituzione di previdenza o l’altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza. 2. b.7 Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni enunciate ai paragrafi 2 e 2a .
Questi paragrafi non modificano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.8 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
2.9Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
2. a.10 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga gli intersessi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura garantiti o no da ipoteca e implicanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
5.11Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
2.12Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
2. a.13 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga i canoni.
3.14Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di qualsiasi diritti d’autore compresi i diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
5.15I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. a.16 Utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni, il cui valore si basa per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente su patrimonio immobiliare, situato nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
4.17Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 3a sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente. in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.
5.22Se una persona ha:
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.
Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25a della Convenzione.
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Felber | Per il Governo della Repubblica di Polonia: Skubiszewski |
|---|
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,all’atto della firma della Convenzione conclusa a Berna il 2 settembre 1991 tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:1. Ad articolo 5Con riferimento al paragrafo 4 resta inteso che l’espressione stabile organizzazione non comprende una sede fissa d’affari che sia utilizzata esclusivamente per attività che abbiano carattere ausiliario in relazione alla conclusione di contratti a nome di un’impresa.2. Ad articolo 7Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, se un’impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, vende merci o esercita altre attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell’importo complessivo conseguito dall’impresa, bensì unicamente sulla base della parte di entrate complessive che può essere imputata all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.Se nel caso di contratti relativi alla pianificazione, alla fornitura o al montaggio oppure alla costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di installazioni pubbliche, un’impresa possiede una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’ammontare complessivo del contratto, bensì soltanto sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.Gli utili relativi a quella parte del contratto la cui esecuzione è affidata alla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l’impresa è residente.3. Ad articolo 11 e 12Per quanto concerne il paragrafo 2a dell’articolo 11 e il paragrafo 2a dell’articolo 12 resta inteso che una società è «associata a un’altra società» se:
(i) la prima società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale dell’altra società; o
(ii) l’altra società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima società; o
(iii) una società terza, residente in uno Stato della Comunità europea o nello Spazio economico europeo, detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale sia della prima, sia dell’altra società.4. Ad articolo 12Per quanto concerne l’articolo 12 paragrafo 2, resta inteso che la Polonia, qualora concludesse una Convenzione di doppia imposizione o un’altra convenzione con uno Stato della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, che presenta un’aliquota inferiore a quella del 5 per cento prevista nell’articolo 12, con l’entrata in vigore della Convenzione tra la Polonia e questo Stato della Comunione europea o dello Spazio economico europeo quest’aliquota inferiore verrebbe automaticamente applicata anche alla presente Convenzione. 5. Ad articolo 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale. 6. Ad articolo 18 e 24 Per quanto concerne gli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente a un’istituzione di previdenza o a un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se:
(i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
(v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Sebbene il presente paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25a della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, i due testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Felber | Per il Governo della Repubblica di Polonia: Skubiszewski |
|---|
Il Protocollo entra in vigore con lo scambio di note che attesta l’adempimento dei presupposti costituzionali necessari in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le sue disposizioni si applicano:
Traduzione*23*
Concluso il 29 dicembre 2011
Entrato in vigore il 29 dicembre 2011
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Polonia hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione») modificato dal numero 6 dell’articolo XI del Protocollo del 20 aprile 201024:
Alla lettera c) del numero 7 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni,: (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Alla lettera c) è stabilito che, sebbene essa contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
Resta inteso che una domanda in cui manca il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta nonché il nome della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, non costituisce a priori una «fishing expedition». Le parti contraenti applicano queste premesse in modo da garantire uno scambio effettivo di informazioni. Lo Stato richiedente può dunque fornire l’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo. Per quanto riguarda la persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste la domanda deve indicarne il nome e l’indirizzo, sempre che siano noti allo Stato richiedente. Un’interpretazione rigida della presente disposizione impedirebbe lo scambio di informazioni secondo la lettera c) del numero 7 del Protocollo.
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è applicabile dal 1° gennaio 2012.
| Fatto a Berna il 29 dicembre 2011 | Fatto a Varsavia il 29 dicembre 2011 |
|---|---|
| Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: Jürg Giraudi Delegato per le negoziazioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni Dipartimento federale delle finanze | Per l’autorità competente della Repubblica di Polonia: Cezary Krysiak Direttore Divisione Politica fiscale Ministero delle finanze |
Dal testo originale tedesco. ↩
RU 1992 2010 ↩
Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. III par. 1 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. III par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. III par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. III par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. IV par. 1 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. IV par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. IV par. 3 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V par. 1 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. V par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V par. 3 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V par. 4 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. VI par. 1 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. VI par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. VII del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. VIII par. 1 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. VIII par. 2 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. VIII par. 3 del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Introdotto dall’art. IX del Prot. del 20 apr. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, in vigore dal 17 ott. 2011 (RU 2011 48934891;FF 2010 4917). ↩
Dal testo originale inglese. ↩
RU 2011 4893 ↩
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"title": "Abkommen vom 2. September 1991 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Prot. und Verständigungsvereinbarung)",
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"title": "Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. et ac. amiable)",
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"title": "Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Protocollo e Acc. amichevole)",
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