Scambio di lettere del 20 marzo 1978 tra il Consiglio federale svizzero e il governo danese concernente l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

0.672.931.421Bilateral International Treaty20 mar 1978

Entrato in vigore il 20 marzo 1978

(Stato 20  marzo 1978)

Traduzione*1*

Il Capo
del Dipartimento politico federale2
3003 Berna, 20 marzo 1978
Sua Eccellenza
Sig. Torben Busck‑Nielsen
Ambasciatore della Danimarca
in Svizzera
Berna

Signor ambasciatore,

In data 20 marzo 1978 mi ha inviato una lettera che ha il tenore seguente:

«Con riferimento alla convenzione, firmata a Berna il 23 novembre l9733, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, ho l’onore di proporre, in nome del Governo danese, che le modificazioni seguenti siano apportate a tale convenzione:

1. La convenzione summenzionata è estesa nel modo seguente alle Isole Feroë:

  1. la convenzione si applica come se le Parti contraenti fossero le Isole Feroë e la Confederazione Svizzera;
  2. ogni riferimento al Regno di Danimarca o alla Danimarca va inteso come riferimento alle Isole Feroë;
  3. le imposte previste dalla convenzione in particolare sono le tasse di successione riscosse nelle Isole Feroë.

2. L’estensione entra in vigore con lo scambio di lettere. Essa è applicabile la prima volta alle successioni delle persone decesse in tale giorno o dopo tale giorno.

3. La presente estensione rimane in vigore per una durata illimitata, ma può essere denunciata dal Governo danese o dal Consiglio federale svizzero per la fine di un anno civile, con un preavviso di sei mesi almeno. In tal caso l’estensione è applicabile ancora alle successioni delle persone decesse prima della fine dell’anno civile in cui la denuncia è stata notificata.

Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse accettare detta estensione ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della convenzione.»

Ho l’onore di farLe sapere che la Sua proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua lettera e la mia risposta costituiscono pertanto un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della convenzione.

Gradisca, signor ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Pierre Aubert

Footnotes

  1. Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. Oggi: Dipartimento federale degli affari esteri

  3. RS 0.672.916.42

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