0.642.045.41Bilateral International Treaty10 gen 1957
0.642.045.41
RU 1957 48
Testo originale
Emanato l’11 dicembre 1956 dalla Commissione permanente dì conciliazione italo‑svizzera
Entrato in vigore il 10 gennaio 1957
(Stato 10 gennaio 1957)
La Commissione permanente di conciliazione italo‑svizzera propone ai Governi italiano e svizzero il seguente regolamento della controversia sorta fra di loro riguardo all’applicazione ai cittadini svizzeri dell’imposta italiana straordinaria sul patrimonio:
Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5 i contribuenti svizzeri che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
(1). Ai contribuenti svizzeri indicati all’articolo 1 è concesso un termine straordinario di 90 giorni1* dalla data d’entrata in vigore del seguente regolamento, per:
presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, oppure
confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata. (2). Le dichiarazioni, di cui al capoverso precedente, devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l’articolo 45 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente svizzero, trasmetteranno la pratica al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza straordinaria, a Roma, che prenderà in esame i casi controversi e sentirà, se del caso, il contribuente svizzero. (3). I contribuenti svizzeri, nei cui confronti la tassazione ai fini dell’imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, avranno tuttavia la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al primo capoverso. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate. (4). I contribuenti svizzeri, menzionati all’articolo 1, che avranno fatto le dichiarazioni in conformità del primo capoverso del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione, o penalità, interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.
(1). Le persone fisiche menzionate all’articolo 1, lettera a, rimangono, in linea di principio, sottoposte all’imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono tuttavia dei benefici previsti ai capoversi secondo e terzo del presente articolo. (2). L’amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all’articolo 2. L’amministrazione stessa avrà tuttavia la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti: a. per i terreni, fabbricati e aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato, o che avrebbe dovuto essere, iscritto nel 1947 nei ruoli dell’imposta ordinaria sul patrimonio per l’anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è: per i terreni e le aziende: il valore fissato per l’imposta ordinaria sul patrimonio dell’anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e, per i fabbricati: il valore fissato per l’imposta ordinaria sul patrimonio dell’anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5; b. per l’avviamento ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell’imposta di ricchezza mobile per l’anno 1947; c. per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti: o il valore fissato per l’imposta di negoziazione per l’anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l’anno 1945); o il valore che è stato, o avrebbe dovuto essere, iscritto nel 1947 nei ruoli dell’imposta ordinaria sul patrimonio per l’anno 1947; d. per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall’articolo 18 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, con una riduzione globale e forfetaria del cinquanta per cento di tale valore. (3). Si precisa che: a. i beni immateriali, menzionati all’articolo 6, N. 9, della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, sono tassabili soltanto nell’ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell’ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli; b. gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Svizzera e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, «royalties», interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all’imposizione italiana; c. nessuna quota presuntiva in conto «denaro, depositi e titoli di credito al portatore» (art. 26 della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203) verrà applicata qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia; d. se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituita in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell’attivo sociale, tenendo conto dei criteri previsti al secondo capoverso del presente articolo; e. se una persona fisica possiede un’accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verrà effettuata in conformità al secondo capoverso, lettera c, del presente articolo.
(1). Le società e gli enti morali svizzeri, menzionati all’articolo 1, lettere b e c, rimangono, in via di principio, soggetti all’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un’aliquota massima del 15 per cento, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203; esse tuttavia beneficiano, per la valutazione dei loro beni imponibili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dell’articolo 3, secondo capoverso.
(2). I contribuenti svizzeri indicati al primo capoverso del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all’imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, invece che all’imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al primo capoverso di cui sopra. In tal caso l’amministrazione italiana procederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti svizzeri un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l’imposta progressiva o quella proporzionale.
(3). Qualunque sia l’imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:
(1). L’imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtù della legge italiana 9 maggio 1950, N. 203, e degli articoli 3 e 4 del presente regolamento, potrà essere pagata dai contribuenti indicati all’articolo 1 nel periodo di due anni e, cioè, in dodici rate bimestrali. Detto periodo avrà inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva in tutto o in parte la tassazione, l’imposta dovuta è iscritta a ruolo. (2). La sospensione dei provvedimenti fiscali di esecuzione, prevista nel protocollo di negoziazione italo‑svizzero del 15 dicembre 1951 e confermata con la circolare del Ministero italiano delle finanze del 18 febbraio 1952, resterà in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.
(1). Una Commissione mista, formata di rappresentanti designati dai due Governi italiano e svizzero, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall’applicazione o dalla interpretazione del presente regolamento. (2). Detta Commissione mista si riunirà, alternativamente, in Italia e in Svizzera, ogni qual volta uno dei due Governi lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato sul territorio del quale la riunione avrà luogo.
Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Presidente della Commissione permanente di conciliazione italo‑svizzera avrà preso atto, a nome della Commissione, dell’accettazione di detto regolamento da parte dei due Governi; tale accettazione dovrà aver luogo entro sei settimane a datare dal 1° novembre 1956.
| Gilbert Gidel, Presidente J. Yanguas, F. de Visscher, Carry, Roberto Ago |
|---|
*Scadenza del termine: 10 aprile 1957. ↩
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