Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente il trattamento fiscale delle liberalità fatte a scopi di pubblica utilità

0.642.034.91Bilateral International Treaty5 gen 1982

Conchiuso il 30 ottobre 1979
Entrato in vigore con scambio dì note il 5 gennaio 1982

(Stato 22  ottobre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

agendo a nome dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Ticino, Turgovia, Vaud e Neuchâtel2

e

Il Governo della Repubblica francese,

Volendo facilitare le donazioni e le successioni a favore delle collettività pubbliche e degli organismi d’esclusiva utilità pubblica,

Considerando che le legislazioni fiscali in vigore sia in Francia sia nei Cantoni svizzeri prevedono l’esenzione delle donazioni e delle successioni a favore delle collettività pubbliche e degli organismi d’esclusiva utilità pubblica,

Volendo estendere tale esenzione alle collettività e agli organismi dell’altro Stato sotto riserva della reciprocità,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Le donazioni e le successioni relative a beni mobili o immobili consentite o devolute alla Confederazione Svizzera, ai Cantoni svizzeri che partecipano al presente accordo, ai loro Comuni o ad altre collettività locali sono esenti in Francia dalle tasse di mutazione a titolo gratuito tra vivi o per causa di morte.
  2. La medesima esenzione si applica alle donazioni e alle successioni consentite o devolute agli organismi svizzeri d’esclusiva utilità pubblica che esercitano la loro attività segnatamente nel campo scientifico, artistico, culturale o caritatevole, a condizione che tale esenzione sia ammessa per gli organismi della stessa natura creati o organizzati in Francia.
Art. 2
  1. Le donazioni o le successioni relative a beni mobili o immobili consentite o devolute alla Repubblica francese (Stato, enti territoriali e regioni) sono esenti, nei Cantoni che partecipano al presente accordo, dall’imposta sulle donazioni e sulle successioni (imposta sulle quote ereditarie e imposta sulla massa ereditaria).
  2. La medesima esenzione si applica alle donazioni e alle successioni consentite o devolute agli organismi francesi d’esclusiva utilità pubblica che esercitano la loro attività segnatamente nel campo scientifico, artistico, culturale o caritatevole, a condizione che tale esenzione sia ammessa per gli organismi della stessa natura creati o organizzati nei Cantoni partecipanti al presente accordo.
Art. 3

Solo le autorità competenti dei due Stati contraenti, per la Francia il ministro del Budget (Servizio della Legislazione fiscale) e per la Svizzera l’Amministrazione federale delle contribuzioni agendo in nome dei Cantoni partecipanti al presente accordo, possono comunicare direttamente fra di loro. Esse si sforzano di risolvere, in via di amichevole composizione, le difficoltà che l’applicazione del presente accordo può originare.

Art. 4
  1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro l’adempimento delle procedure richieste dalla propria legislazione per la messa in atto del presente accordo. Esso entrerà in vigore il giorno dell’ultima notificazione. Le sue disposizioni saranno applicabili per la prima volta alle donazioni avvenute e alle successioni aperte a contare dall’entrata in vigore.
  2. Gli altri Cantoni svizzeri, per mezzo del Consiglio federale svizzero, potranno aderire al presente accordo. Il Consiglio federale svizzero, notificherà ogni nuova adesione al Governo della Repubblica francese. Per ogni Cantone che aderisce, il presente accordo entrerà in vigore il giorno di tale notificazione.
Art. 5
  1. Il presente accordo resterà in vigore finché non sarà denunciato.
  2. Il governo della Repubblica francese potrà denunciare il presente accordo, rispetto a uno, alcuni o tutti i Cantoni, mediante una notificazione al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero notificherà al Governo della Repubblica francese la denuncia del, dei o di tutti i Cantoni facenti parte dell’accordo o aderenti allo stesso.
  3. La denuncia avrà effetto un mese dopo la notificazione prevista al capoverso precedente.

Fatto il 30 ottobre 1979 a Parigi in due esemplari, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
della Repubblica francese:
François de ZieglerJean Meadmore

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Hanno aderito all’accordo il Cantone del Giura mediante uno scambio di note tra l’Ambasciata svizzera in Francia e il Ministero degli affari esteri del 20 feb./ 18. mar. 1980, il Cantone del Ticino con effetto dal 29 nov. 1982 (RU 1982 2302), il Cantone di Ginevra con effetto dal 16 giu. 1993 (RU 1993 3162) e il Cantone del Vallese con effetto dal 22 ott. 2010 (RU 2010 5697).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.