Scambio di lettere del 17 luglio 1980 tra la Svizzera e la Commissione delle CE concernente il mantenimento del contingente annuo di 20 000 hl di vino rosso in fusti originario della Grecia

0.632.401.92Bilateral International Treaty1 gen 1981

Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19802
Entrato in vigore il 1° gennaio 1981

Testo originale

CommissioneBruxelles, 17 luglio 1980
delle Comunità europee
Signor Pierre Cuénoud
Ambasciatore di Svizzera
presso le Comunità europee
Bruxelles

Signor Ambasciatore,

ho l’onore di confermarle ricevuta della Sua lettera, in data odierna, del tenore seguente: «riferendomi al Protocollo addizionale dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 firmato quest’oggi in seguito all’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità3, come pure all’articolo 15 del citato Accordo4, ho l’onore di confermarle che, con l’entrata in vigore di questo Protocollo addizionale, la Svizzera manterrà, a titolo autonomo, in favore della Comunità, il contingente annuale di 20 000 hl di vino rosso in fusti originario della Grecia.»

Ho preso atto di quanto precede e La prego di gradire, signor Ambasciatore, l’espressione della mia più alta considerazione.

P. Duchâteau

Footnotes

  1. RU 1981 314;FF 1980 III 1

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 9 ott. 1980 (RU 1981 285).

  3. RS 0.632.401.9

  4. RS 0.632.401

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