Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

0.632.401.9Bilateral International Treaty1 gen 1981

Conchiuso il 17 luglio 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19801

Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1981

(Stato 1° gennaio 1981)

La Confederazione Svizzera,
da un lato,
e
La Comunità economica europea,
dall’altro,

vista l’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19722, qui di seguito denominato «accordo»,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all’accordo, in seguito all’adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea,

e di concludere il presente Protocollo:

Titolo I Adeguamenti

Art. 1

Il testo dell’accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Art. 2
  1. La Repubblica ellenica applica le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3 del protocollo n. 13dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, originari della Svizzera e non enumerati nell’allegato I.
  2. La Svizzera applica le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 1 dell’accordo a tutti i prodotti di cui ai detti paragrafi e provenienti dalla Grecia.

Titolo II Misure transitorie

Art. 3
  1. Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all’importazione applicabili ai prodotti originari della Svizzera secondo il seguente calendario: – il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base; – il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all’80 % del dazio di base; – le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: – il 1° gennaio 1983, – il 1° gennaio 1984, – il 1° gennaio 1985, – il 1° gennaio 1986.
Art. 4
  1. Per i prodotti di cui all’allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all’articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Svizzera il 1° luglio 1980.
  2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base è pari al 17,2 % «ad valorem».
Art. 5
  1. Per i prodotti di cui all’allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario: – il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % del tasso di base; – il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all’80 % del tasso di base; – le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: – 1° gennaio 1983, – 1° gennaio 1984, – 1° gennaio 1985, – 1° gennaio 1986.
  2. L’aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.
  3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, è abolita il 1° gennaio 1981.
Art. 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.

Art. 7
  1. L’elemento mobile, che la Repubblica ellenica può applicare a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 24dell’accordo sui prodotti di cui alla tabella I di detto protocollo ed originari della Svizzera, è modificato dell’importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia.
  2. Per quanto riguarda i prodotti enumerati sia nella tabella I del protocollo n. 2 dell’accordo che nell’allegato 1 del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, conformemente al calendario stabilito nell’articolo 3, la differenza esistente tra: – l’elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell’adesione, e – il dazio (diverso dall’elemento mobile) di cui all’ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.
Art. 8
  1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera.
  2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali che sono aperti anche nei confronti delle importazioni originarie dell’Austria, della Finlandia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svezia.

I contingenti globali per il 1981 sono elencati nell’allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è del 25 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto, e del 20 % all’inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L’aumento è aggiunto a ciascun contingente e l’aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato nella misura minima del 20 % all’anno e quello espresso in valore nella misura minima del 25 % all’anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell’aumento.

Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A 1 della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è però aumentato del 15% all’anno e quello relativo al valore in misura del 20 % all’anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all’allegato II sono state inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Svizzera e dei paesi di cui al paragrafo 2, se il prodotto in questione è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all’allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Svizzera od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazione per prodotti di cui all’allegato II ed originari della Svizzera, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originarie della Comunità nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente aperto per i fertilizzanti di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative a diritti esclusivi di commercializzazione.

Art. 9
  1. I depositi cauzionali all’importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all’importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: – il 1° gennaio 1981: 25 %, – il 1° gennaio 1982: 25 %, – il 1° gennaio 1983: 25 %, – il 1° gennaio 1984: 25 %, 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l’aliquota dei depositi cauzionali all’importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.

Titolo III Disposizioni generali e finali

Art. 10

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Art. 11

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Art. 12

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Art. 13

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentoottanta.

Seguono le firme

Allegato I

Elenco previsto all’articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)Designazione delle merci
Capitolo 15
ex15.10Prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso
Capitolo 17
17.04Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18
18.06Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19
ex19.02Estratti di malto
19.03Paste alimentari
19.05Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili
ex19.07Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
Capitolo 21
ex21.02Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta
ex21.04Salse; condimenti composti escluso il «chutney» di mango liquido
ex21.06Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti
Capitolo 22
ex22.02Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce
n. 20.07
– non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
oppure:
– contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
22.03Birra
22.06Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex22.09Bevande alcoliche contenenti uova o giallo d’uova c/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
Capitolo 25
25.20Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l’arte dentaria
25.22Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio
25.23Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex25.30Acido borico naturale cori un contenuto massimo di 85 % di H3BO3sul prodotto secco
ex25.32Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27
27.05bisGas illuminante, gas povero, gas d’acqua e gas simili
27.06Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex27.10Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex27.11Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12Vaselina
27.13Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di Petrolio. eli catrame minerale di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut‑backs, ecc.)
Capitolo 28
ex28.01Cloro
ex28.04Idrogeno, ossigeno (compreso l’ozono) e azoto
ex28.06Acido cloridrico
28.08Acido solforico; oleum
28.09Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10Anidride e acidi fosforici (meta‑, orto‑ e piro‑)
28.12Acido borico e anidride borica
28.13Altri acidi inorganici e composti ossigenati di metalloidi
28.15Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16Aminoniaca liquefatta o in soluzione
28.17Idrossido di sodio (soda caustica; idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex28.19Ossido di zinco
ex28.20Corindoni artificiali
28.22Ossidi di manganese
ex28.23Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3)
ex28.27Minio di piombo e litargirio
28.29Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex28.30Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex28.31Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati
28.37Solfiti e iposolfiti
ex28.38Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio; allumi
ex28.40Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex28.42Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l’idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex28.44Fulminati di mercurio
ex28.45Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex28.46Boracce raffinato
ex28.48Arseniti e arseniati
28.54Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l’acqua ossigenata solida
ex28.56Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex28.58Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29
ex29.01Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili; naftalene (naftalina), antracene
ex29.04Alcoli amilici
29.06Fenoli e fenoli‑alcoli
ex29.08Ossido di dipentile (etere n‑amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex29.14Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua; anidridi
ex29.16Acidi tartarico, citrico, gallico; tartrato di calcio
ex29.21Nitroglicerina
ex29.42Solfato di nicotina
29.43Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30
ex30.02Sieri di animali o di persone immunizzati
ex30.03Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono
– Sigarette antiasmatiche
– Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di
specialità
– Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di
specialità
– Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici
– Vitamine e preparazioni a base di vitamine
– Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni
30.04Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31
ex31.03Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi:
– Scorie di defosforazione
– Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati
alluminio‑calcici naturali trattati termicamente
– Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32
ex32.01Estratti per concia di origine vegetale; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all’acqua
ex32.04Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l’indaco, l’enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il «kermes»
ex32.05Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l’indaco artificiale); prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
32.06Lacche coloranti
ex32.07Altre sostanze coloranti esclusi:
a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio
b) colori di cromo e del blu di Prussia; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
32.08Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09Vernici; pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all’olio di lino, all’acqua ragia minerale, all’essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11Siccativi preparati
32.12Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33
ex33.01Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d’eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione
ex33.06Acque di colonia e altre acque da toletta; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifricie, prodotti per l’igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, dancele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria»
Capitolo 35Sostanze albuminoidi, escluse l’ovoalbumina e la lattoalbumina; colle; enzimi
Capitolo 36Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37
37.03Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38
38.03Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09Catrami di legno; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio; olio di acetone; peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex38.11Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l’uso
38.18Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex38.19Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39
ex39.02Cloruro di polivinile
ex
ex
ex
ex
ex
ex
39.01
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06
Polistirene sotto ogni sua forma; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi: a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni
ex39.07Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari
(ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno
(ex 44.28)
Capitolo 45
45.03Lavori di sughero naturale
45.04Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie
(ex 46.02)
Capitolo 48
ex48.01Carta e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in toroli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti:
– Carta comune destinata alla stampa di giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato
– Carta per la stampa di periodici
– Carta da sigarette
– Carta di seta
– Carta da filtri
– Ovatta di cellulosa
– Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex48.05Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex48.07Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex48.13Carta carbone
48.14Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex48.15Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni‑filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate
48.16Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex48.21Paralumi; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatti, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49
ex49.01Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex49.03Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex49.07Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex49.10Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex49.11Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti:
– Scenari teatrali e per studi fotografici
– Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50Seta e cascami di seta
Capitolo 51Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52Filati metallici
Capitolo 53Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55Cotone
Capitolo 56Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pezzi e guipures; ricami
Capitolo 59Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60Maglierie
Capitolo 61Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano
(ex 62.05)
Capitolo 63Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti
Capitolo 65Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 66
66.01Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli‑bastone, i parasoli‑tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67
ex67.01Spolverini e scoprine
67.02Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68
68.04Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di brasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.09Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra articiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»
68.12Lavori di amianto‑cemento, cellulosa‑cemento e simili
68.14Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l’economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70
70.04Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex70.06Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex70.07Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri riuniti in vetrate
70.08Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l’imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex70.13Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex70.15Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex70.16Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex70.17Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetrerie per laboratori chimici; ampolle per sieri e oggetti simili
ex70.21Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l’industria
Capitolo 71
ex71.12Minuterie d’argento (compreso l’argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex71.14Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16Minuterie di fantasia
Capitolo 73Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:
a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16
b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 c 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35
Capitolo 74Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10% di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l’avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78Piombo
Capitolo 79Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82
ex82.01Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex82.04Fucine portatili; mole con sostegni, a mano o a pedale; oggetti per uso domestico
82.09Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex82.11Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex82.13Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84
ex84.06Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm3; motori a combustione interna semi‑diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex84.10Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex84.11Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex84.12Gruppi per il condizionamento dell’aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l’umidità
ex84.14Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex84.15Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex84.17Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex84.21Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex84.24Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex84.25Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granoturco; raccoglitrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex84.28Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex84.34Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex84.38Navette; pettini per tessitrici
ex84.40Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex84.47Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l’osso, l’ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex84.56Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex84.59Presse e frantoi da olio; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex84.63Riduttori di velocità
Capitolo 85
ex85.01Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03Pile elettriche
85.04Accumulatori elettrici
ex85.06Ventilatori per appartamenti
85.10Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex85.17Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex85.19Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex85.20Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l’illuminazione
ex85.21Tubi catodici per televisori
85.23Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di mezzi di congiunzione
85.25Isolatori di qualsiasi materia
85.26Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87
ex87.02Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex87.06Telai senza motore e loro parti
ex87.11Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex87.12Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89
ex89.01Barche, chiatte; navi‑cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90
ex90.01Vetri da occhialeria
90.03Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex90.26Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d’acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92
92.12Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93
ex93.04Fucili da caccia
ex93.07Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni‑fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94Mobilia; mobili medico‑chirurgici; oggetti letterecci e simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97
97.01Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02Bambole di ogni specie
97.03Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
ex97.05Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15
Allegato II
N. della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merciContingenti previsti
dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1981
31.02Concimi minerali o chimici azotati
31.03Concimi minerali o chimici fosfatici
31.05Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia
in recipienti o involucri di un peso lordo massimo
di 10 kg:
12.340 tonnellate
A.altri concimi:
I.contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
II.contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo
IV.altri
ex 73.37Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
– Caldaie per il riscaldamento centrale49.800 UCE
ex 84.01Generatori di vapore d’acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:
– di potenza inferiore o pari a 32 MW101.400 UCE
84.06Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:
C.altri motori:
exII.Motori a combustione interna (con accensione per compressione):
– di potenza inferiore a 37 kW279.600 UCE
84.10Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.):
exA.Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti1.000.000 UCE
B.altre pompe
C.Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.14Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11:
exB.altri:
– Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni
da cemento
10.000 UCE
ex 84.20Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione:
– delle bilance pesa‑bambini320.000 UCE
– delle bilance di precisione graduate in g, destinate all’uso domestico
– dei pesi per qualsiasi bilancia
85.01Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
A.Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
exII.altri:44.400 UCE
– Motori con potenza pari o superiore
a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt
exC.Parti e pezzi staccati:
– di motori con potenza pari o superiore
a 370 watt e inferiore o pari a 15.000 watt
85.15Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
A.Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:
exIII.Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:
– di televisione3.048 unità
777.300 UCE5*
85.15C.Parti e pezzi staccati
I.Mobili e cofanetti:
ex a)di legno:
– per apparecchi riceventi per la
televisione
ex b)di altre materie:
exIII.altri:– per apparecchi riceventi per la
televisione
1.500.000 UCE
– Telai di apparecchi riceventi per la tele visione e loro parti assemblate o montate
– Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione
ex 85.23Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
– Cavi conduttori per antenne di televisione66.600 UCE
87.02Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:
A.per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:
I.azionati da motore a scoppio o a combustione interna:
ex a)Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio
di cilindrata uguale o superiore
a 2800 cm3o azionati da motore
a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm3:
103 unità
2.032.000 UCE6*
– Autocorriere, torpedoni e autobus completi
ex b)altri:
– completi, con più di 6 posti a sedere
87.05Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:
exA.Carrozzerie e cabine metalliche destinate all’industria del montaggio: – dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A – degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere – degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2800 cm3o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2500 cm3 – degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.037**9.800 UCE
exB.altri:
– Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione
di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 9 ott. 1980 (RU 1981 285).

  2. RS 0.632.401

  3. RS 0.632.401.1

  4. RS 0.632.401.2

  5. *Limitazione complementare espressa in valore.

  6. *Limitazione complementaire espressa in valore.

  7. **Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.