Protocollo N. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all’importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie

0.632.401.5Multilateral International Treaty1 gen 1973

Conchiuso il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19722
Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore il 1° gennaio 1973

(Stato 20  marzo 2001)

Art. 1

La Svizzera può assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell’esercito in tempo di guerra, non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte.

La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta, diretta o indiretta, tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione.

Art. 2

Alla data della firma del presente Accordo3sono sottoposti al regime di cui all’articolo 1 i seguenti prodotti:

Voce della tariffa
doganale svizzera^4^
Designazione delle merci
1516.Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati:
– grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex2091/– – altri:
2099– olio di ricino idrogenato («opal-wax»), per la fabbricazione di saponi
o di agenti organici di superficie
1704.Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato
bianco):
– altri:
ex9010– – cioccolato bianco, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg
1806.Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
ex1010/
1020
– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in
recipienti di contenuto eccedente 1 kg
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso eccedente 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili,
in recipienti o in imballaggi immediati, di contenuto eccedente 2 kg:
2091/– – altre
2099
ex3111/
3290
– altre, presentate in tavolette, pani o bastoncini, in recipienti di
contenuto eccedente 1 kg
ex9011/– altre, in recipienti di contenuto eccedente 1 kg
9029
1905.Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con
aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
– altri:
– – pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse,
di formaggio o di frutta:
– – – non condizionati per la vendita al minuto:
– – – – grattatura di pane:
9021– – – – – per l’alimentazione degli animali
2510.Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminocalcici naturali e crete
fosfatiche:
ex1000/– fosfati naturali, per concimazione
2000
2707.Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon
fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i
costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non
aromatici:
– destinati a essere utilizzati come carburante:
1010– – benzoli
2010– – toluoli
3010– – xiloli
4010– – naftalene
5010– – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro
volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo
ASTM D 86
6010– – fenoli
9110– – oli di creosoto
9910– – altri
– destinati a essere utilizzati per il riscaldamento:
ex4090– – naftalene
ex5090– – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro
volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo
ASTM D 86
ex6090– – fenoli
ex9190– – oli di creosoto
ex9990– – altri
2709.Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:
0010– destinati a essere utilizzati come carburante
0090– altri
2710.Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base:
– destinati a essere utilizzati come carburante:
– – benzina e sue frazioni:
0011– – – non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata
come carburante
0012– – – altra
0013– – white spirit
0014– – olio Diesel
0015– – petrolio
0019– – altri
– destinati a altri usi:
ex0021– – benzina e sue frazioni:
– per la produzione di gas e per la trasformazione petrochimica
nonché per il riscaldamento industriale
0022– – white spirit
0023– – petrolio
0024– – oli per il riscaldamento
ex0025– – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima
di 300°C, non miscelati, esclusa la paraffina liquida farmaceutica
0026– – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima
di 300°C, miscelati
0027– – grassi minerali lubrificanti
0029– – altri distillati e prodotti
2809.Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici:
ex2000– acido fosforico e acidi polifosforici:
– acido fosforico, per concimazione
2814.Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa:
ex1000– ammoniaca anidra, per concimazione
ex2000– ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca), per concimazione
2827.Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e
ossiioduri:
ex1000– cloruro di ammonio, per concimazione
Nitriti; nitrati:
2834.– nitrati:
ex2100– – di potassio, per concimazione
ex2900– – altri:
– di magnesio e di calcio, per concimazione
2835.Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati:
– fosfati:
ex2400– – di potassio, per concimazione
ex2500– – idrogenoortofosfato di calcio («fosfato dicalcico»), per concimazione
ex2600– – altri fosfati di calcio, per concimazione
ex2900– – altri, per concimazione
– polifosfati:
ex3900– – altri, per concimazione
2836.Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:
ex4000– carbonati di potassio, per concimazione
2842.Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi:
– silicati doppi o complessi
ex1090– – altri:
– sali doppi o complessi, (addolcificatori d’acqua), per la fabbricazione
di liscivie
– altri:
ex9090– – altri:
– sali doppi o complessi, (addolcificatori d’acqua), per la fabbricazione
di liscivie
2901.Idrocarburi aciclici:
– saturi:
– – diversi da quelli gassosi:
1091– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– non saturi:
– – buta-1,3-diene e isoprene:
– – – isoprene:
2421– – – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – altri:
– – – diversi da quelli gassosi:
2991– – – – destinati a essere utilizzati come carburante
2902.Idrocarburi ciclici:
– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
– – cicloesano:
1110– – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – altri:
1910– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– benzene:
2010– – destinato a essere utilizzato come carburante
– toluene:
3010– – destinato a essere utilizzato come carburante
– xileni:
– – o-xilene:
4110– – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – m-xilene:
4210– – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – p-xilene:
4310– – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – miscele di isomeri dello xilene:
4410– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– etilbenzene:
6010– – destinato a essere utilizzato come carburante
– cumene:
7010– – destinato a essere utilizzato come carburante
– altri:
9010– – destinati a essere utilizzati come carburante
2905.Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– monoalcoli saturi:
– – metanolo (alcole metilico):
1110– – – destinato a essere utilizzato come carburante
– – propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):
1210– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – altri butanoli:
1410– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri:
1510– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:
1610– – – destinati a essere utilizzati come carburante
ex1690– – – altri:
– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie
ex1700– – dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e
ottadecan-1-olo (alcole stearico):
– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie
– – altri:
1910– – – destinati a essere utilizzati come carburante
ex1990– – – altri:
– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie
– monoalcoli non saturi:
– – alcoli terpenici aciclici:
2210– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – altri:
2910– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – – altri:
ex2999– – – – altri:
– alcoli grassi per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie
2907.Fenoli; fenoli-alcoli:
– monofenoli:
ex1300– – ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti, per la
fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
ex1500– – naftoli e loro sali, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
– – altri:
ex1990– – – altri, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
ex3000– fenoli-alcoli, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie
2909.Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– – altri:
1910– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2010– – destinati a essere utilizzati come carburante
– eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
3010– – destinati a essere utilizzati come carburante
– eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– – eteri monometilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:
4210– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:
4310– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole:
4410– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– – altri:
4910– – – destinati a essere utilizzati come carburante
– eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati
o nitrosi:
5010– – destinati a essere utilizzati come carburante
– perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
6010– – destinati a essere utilizzati come carburante
2910.Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico,
e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
ex1000– ossirano (ossido di etilene), per la fabbricazione di saponi o di agenti
organici di superficie
2915.Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri:
ex6090– – altri:
– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie
– acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:
ex7090– – altri:
– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie
– altri:
ex9090– – altri:
– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di
superficie
– esteri di acidi monocarbossilici per la fabbricazione di lubrificanti
sintetici
2916.Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi:
– acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri,
perossidi, perossiacidi e loro derivati:
– – acidi oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri:
ex1590– – – altri:
– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie
– – altri:
ex1990– – – altri:
– acidi grassi, per la fabbricazione di saponi o di agenti organici
di superficie
2917.Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi;
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi,
perossiacidi e loro derivati:
ex1200– – acido adipico, suoi sali e suoi esteri:
– esteri dell’acido adipico per la fabbricazione di lubrificanti sintetici
2922.Composti amminici a funzioni ossigenate:
– ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a varie funzioni ossigenate;
sali di tali prodotti:
– – altri:
ex4990– – – altri:
– nitrilotriacetati per la fabbricazione di liscivie
2933.Composti eterociclici a eteroatomo (i) di solo azoto:
ex4000– composti contenenti una struttura a anelli chinolina o isochinolina
(idrogenati o no) senza altre condensazioni:
–– sostanze ad attività antibiotica
– composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o
non) o piperanzinico:
– – altri:
ex5910– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:
– sostanze ad attività antibiotica
– altri:
ex9010– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:
– sostanze ad attività antibiotica
2934.Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici:
– altri:
ex9020– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b:
– sostanze ad attività antibiotica
2941.1000/
9000
Antibiotici
3003.Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da
prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto:
1000– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
2000– contenenti altri antibiotici
3004.Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, preparati per scopi terapeutici o
profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:
1000– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
2000– contenenti altri antibiotici
3102.1000/
9000
Concimi minerali o chimici azotati
3103.1000/
9000
Concimi minerali o chimici fosfatici
3104.1000/
9000
Concimi minerali o chimici potassici
3105.Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg:
2000– concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto,
fosforo e potassio
3000– idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
4000– diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in
miscuglio con l’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti:
azoto e fosforo:
5100– – contenenti nitrati e fosfati
5900– – altri
6000– concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti:
fosforo e potassio
ex9000– altri:
– contenenti azoto, acido fosforico o potassio
3401.Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone,
in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
– saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani,
pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute,
impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
ex1100– – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) esclusi carta, ovatte,
feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o
di detergenti
– – altri:
1910– – – saponi ordinari
ex1990– – – altri esclusi carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati,
spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti
2000– saponi in altre forme
3402.Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
– agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
– – anionici:
ex1190– – – altri:
– per la fabbricazione di liscivie
– – cationici:
ex1290– – – altri:
– per la fabbricazione di liscivie
– – non ionici:
ex1390– – – altri:
– per la fabbricazione di liscivie
ex1900– – altri:
– per la fabbricazione di liscivie
ex2000– preparazioni condizionate per la vendita al minuto:
– preparazioni per liscivie, pronte per l’uso
ex9000– altri:
– per la fabbricazione di liscivie
– preparazioni per liscivie, pronte per l’uso
3403.Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
ex1900– – altre:
– lubrificanti sintetici
– altre:
ex9900– – altre:
– lubrificanti sintetici
3505.Destrina e altri amidi e fecole modificati (p. es., amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati:
– destrina e altri amidi e fecole modificati:
1010– – per l’alimentazione di animali
– colle:
2010– – per l’alimentazione di animali
ex 3807.0000Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi
resinici o di peci vegetali:
– per il riscaldamento
3811.Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti,
preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
– altri:
9010– – destinati a essere utilizzati come carburante
3814.Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:
0010– destinati a essere utilizzati come carburante
3817.Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
– alchilbenzeni in miscele:
1010– – destinati a essere utilizzati come carburante
ex1090– – altri:
– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
– alchilnaftalene in miscele:
2010– – destinati a essere utilizzati come carburante
ex2090– – altri:
– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
3819.0000Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70 % in peso
3823.Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
ex1300– – acidi grassi del tallolio
– per la fabbricazione di saponi o di agenti organici di superficie
3824.Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
– altri:
9030– – prodotti destinati a essere utilizzati come carburante
– – altri:
ex9099– – – altri:
– addolcificatori d’acqua, preparati
3902.Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
– altri:
ex9090– – altri:
– polialfaolefina (PAO), per la fabbricazione di lubrificanti sintetici»
Art. 3

In caso di modificazione dell’elenco dei prodotti citati all’articolo 2, il regime definito all’articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili, o di sostituzione. La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d’applicazione definito all’articolo I.

Art. 4

Il comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente Protocollo.

Footnotes

  1. RU 1972 3118;FF 1972 II 437

  2. Art. 1 n. 1 del DF del 3 ott. 1972 (RU 1972 2945).

  3. RS 0.632.401

  4. RS 632.10 allegato

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