Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo al regime degli scambi concernente le zuppe, le salse e i condimenti

0.632.401.21Bilateral International Treaty1 gen 1986

Conchiuso il 18 novembre 1985
Approvato dall’Assemblea federale il 13 marzo 19861
Entrato in vigore il 1° gennaio 1986

(Stato 1° gennaio 1986)

Bruxelles, il 18 novembre 1985
Missione Svizzera
presso le Comunità europee
Bruxelles

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue: «Mi pregio fare riferimento ai negoziati che si sono svolti tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sul regime applicabile agli scambi reciproci di zuppe, salse e condimenti. A tale proposito, Le confermo che le autorità svizzere, dopo aver soppresso, a partire dal 1° luglio 1977, i dazi doganali sui prodotti non contenenti pomodoro dei nn. 2104.20 (salse; condimenti composti) e 2105.10 (zuppe) della tariffa doganale svizzera2, rinunceranno all’esazione di un dazio doganale anche sui prodotti indicati a detti numeri che contengono pomodoro. Contestualmente, la Comunità sopprimerà i dazi doganali da essa percepiti sui prodotti dei nn. 2104 B e C (salse con e senza pomodoro) e 2105 A (zuppe con e senza pomodoro) della tariffa doganale comune. Le propongo che, con riserva dell’approvazione parlamentare necessaria nel mio Paese, il nuovo regime entri in vigore il 1° gennaio 1986. Le tabelle I e II del Protocollo n. 23dell’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea saranno modificate in conseguenza. Tali modifiche sono riportate in allegato alla presente. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d’accordo su quanto precede.»

A nome della Comunità, mi pregio confermare che la Comunità è d’accordo sul contenuto della lettera sopra citata.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee:
Livio Marinucci

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 13 mar. 1986 (FF 1986 I 750).

  2. RS 632.10 allegato. Per i nuovi numeri vedi la tariffa doganale svizzera del 9 ott. 1986.

  3. RS 0.632.401.2