Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

0.632.316.891.11Bilateral International Treaty1 gen 2003

Concluso il 26 giugno 2002

Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20022

Entrato in vigore il 1° gennaio 2003

(Stato 1° gennaio 2003)

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l’Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell’AELS il 26 giugno 20023, in particolare in relazione con l’articolo 6 (Oggetto e campo d’applicazione).

Art. 2

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 19945, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3

Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell’Appendice II.

Art. 4

Le regole d’origine, le procedure d’esame delle prove d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 5

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all’articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell’altra Parte, dare a quest’ultima un’adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore6sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 7

Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore7sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 8

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19238tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 9
  1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.
  2. Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore9.
  3. È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore10.
Art. 10

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordi d libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore11.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Repubblica di Singapore:
Pascal CouchepinGeorge Yong-Boon Yeo
Appendice I

Concessioni di Singapore conformemente all’articolo 3 del presente Accordo

All’entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all’importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore12di cui all’articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.

Appendice II

Concessioni della Svizzera conformemente all’articolo 3 del presente Accordo

N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
0105.Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi,
delle specie domestiche:
– di peso non eccedente 185 g:
11 00– – galli e galline
12 00– – tacchini e tacchine
19 00– – altri
0106.Altri animali vivi:
– mammiferi:
11 00– – primati
12 00– – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei);
lamantini (mammiferi della specie dei sireni)
19 00– – altri
20 00– rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
– uccelli:
31 00– – uccelli rapaci
32 00– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)
– – altri:
39 90– – – altri
90 00– altri
0410.00 00Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0501.00 00Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502.Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:
10 00– setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
90 00– altri
0503.Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
00 10– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati
00 20– in mazzi preparati
00 90– altri
0504.Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
00 10– abomasi
– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:
00 39– – altri
00 90– altri
0505.Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
– piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:
10 10– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate.
10 90– – altre
– altri:
– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:
90 19– – – per l’alimentazione di animali
90 90– – altri
0506.Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, sempli-
cemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
10 00– osseina e ossa acidulate
90 00– altri
0507.Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice-
mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
10 00– avorio; polveri e cascami d’avorio
90 00– altri
0508.Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una
forma determinata, loro polveri e cascami:
00 10– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote
– altri:
00 99– – altri
0509.00 00Spugne naturali di origine animale
0510.00 00Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511.Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:
– altri:
– – altri:
99 90– – – altri
0601.Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
diverse dalle radici della voce 1212:
10 90– – altri
0603.Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
– freschi:
– – dal 1° maggio al 25 ottobre:
– – – altri:
– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
ex 10 59– – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums
– – dal 26 ottobre al 30 aprile:
– – – altri:
ex 10 99– – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums
0703.Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
– cipolle e scalogni:
– – cipolline da semina:
10 11– – – dal 1°maggio al 30 giugno
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
20 00– aglio
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
0709.Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– funghi e tartufi:
51 00– – funghi del tipo Agaricus
52 00– – tartufi
59 00– – altri
– pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:
– – peperoni:
60 11– – – dal 1° novembre al 31 marzo
60 90– – altri
0711.Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu-
rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
20 00– olive
30 00– capperi
ex 90 00– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi
0712.Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati:
– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.)
e tartufi:
31 00– – funghi del tipo Agaricus
32 00– – orecchie di Giuda (Auricularia spp.)
33 00– – tremelle (Tremella spp.)
39 00– – altri
0713.Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
– piselli (Pisum sativum):
– – in grani intieri, non lavorati:
10 19– – – altri
– ceci:
– – in grani intieri, non lavorati:
20 19– – – altri
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.)
Wilczek:
– – – in grani intieri, non lavorati:
31 19– – – – altri
– – altri:
– – – in grani intieri, non lavorati:
39 19– – – – altri
– lenticchie:
– – in grani intieri, non lavorati:
40 19– – – altre
– – altre:
40 99– – – altre
– fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba
varminor):
– – in grani intieri, non lavorati:
50 19– – – altre.
– altri:
– – in grani intieri, non lavorati:
90 19– – – altri
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
0801.Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:
– noci di cocco:
11 00– – disseccate
19 00– – altre
– noci del Brasile:
21 00– – con guscio
22 00– – senza guscio
– noci di acagifl:
31 00– – con guscio
32 00– – senza guscio
0802.Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
– nocciole (Corylus spp.):
– – sgusciate:
ex 22 90– – – altre*
– noci comuni:
– – con guscio:
ex 31 90– – – altre*
– – sgusciate:
ex 32 90– – – altre*
* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l’alimentazione umana
40 00– castagne e marroni (Castanea spp.)
50 00– pistacchi
– altre:
90 10– – frutta tropicali
0804.Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
10 00– datteri
– fichi:
20 10– – freschi
20 20– – secchi
30 00– ananassi
40 00– avocadi
50 00– guaiave, manghi e mangostani
0805.Agrumi, freschi o secchi:
40 00– pompelmi e pomeli
50 00– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia)
0807.Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
20 00– papaie
0809.Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
– albicocche:
– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 11– – – dal 1° settembre al 30 giugno
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 18– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
– – in altro imballaggio:
10 91– – – dal 1° settembre al 30 giugno
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 98– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
0810.Altre frutta fresche:
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina:
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):
30 10– – – dal 16 settembre al 14 giugno
– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
30 11– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*
40 00– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium
60 00– durian
– altri:
90 91– – frutta tropicali
90 99– – altri
0811.Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– altre:
– – frutta tropicali:
90 21– – – carambole
90 29– – – altre
ex 90 90– – altre: senza addizione di zucchero o d’altri edulcoranti, non in
imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l’ulteriore
lavorazione industriale
0812.Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:
– altre:
90 10– – frutta tropicali
0813.Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
10 00– albicocche
– prugne:
20 10– – intiere
20 90– – altre
– altre frutta:
– – pere:
40 19– – – altre
– – altre:
– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
40 89– – – – altre
0814.00 00Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche,
congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0902.Tè, anche aromatizzato:
10 00– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto
non eccedente 3 kg
20 00– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato
30 00– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi
immediati di contenuto non eccedente 3 kg
40 00– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati
0903.00 00Mate
0904.Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati:
– pepe:
11 00– – non tritato né polverizzato
12 00– – tritato o polverizzato
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
20 10– – non lavorati
20 90– – altri
0905.00 00Vaniglia
0906.Cannella e fiori di cinnamomo:
10 00– non tritati né polverizzati
20 00– tritati o polverizzati
0907.00 00Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908.Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
– noci moscate:
10 10– – non lavorate
– macis:
20 10– – non lavorate
– amomi e cardamomi:
30 10– – non lavorati
0909.Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
20 00– semi di coriandolo
30 00– semi di cumino
40 00– semi di carvi
50 00– semi di finocchio; bacche di ginepro
0910.Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:
40 00– timo; foglie di alloro
1202.Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
– con guscio:
– – altre:
10 91– – – per l’alimentazione umana
10 99– – – altri
– sgusciate, anche frantumate:
– – altre:
20 91– – – per l’alimentazione umana
20 99– – – altri
1206.Semi di girasole, anche frantumati:
– non sgusciati:
– – altri:
00 31– – – per l’alimentazione umana
00 39– – – altri
– sgusciati:
– – altri:
00 61– – – per l’alimentazione umana
00 69– – – altri
1207.Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– noci e mandorle di palmisti:
– – altri:
40 91– – – per l’alimentazione umana
1209.Semi, frutti e spore da sementa:
– altri:
– – altri:
– – – altri:
99 99– – – – altri
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
1211.Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
10 00– radici di liquirizia
20 00– radici di ginseng
30 00– foglie di).
40 00– paglia di papavero
90 00– altri
1212.Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,
refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle
di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
– carrube, compresi i semi di carrube:
10 10– – semi di carrube
– alghe:
20 90– – altri
– altri:
– – altri:
– – – radici di cicoria, essiccate:
99 19– – – – altre
– – – altri:
99 98– – – – altre
1301.Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali:
10 00– gomma lacca
20 00– gomma arabica
– altri:
90 10– – balsami naturali
90 90– – altre
1302.Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
– sostanze pectiche, pectinati e pectati:
– – pectina, solida:
20 90– – altri
– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
31 00– – agar-agar
– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar,
anche modificati:
32 10– – – per usi tecnici
32 90– – – altri
39 00– – altri
1401.Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
10 00– bambfl
20 00– canne d’India
90 00– altre
1402.00 00Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura
(p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza
supporto di altre materie
1403.00 00Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di
scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
1404.Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
10 00– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta
o la concia
– linters di cotone:
20 10– – greggi
20 90– – altri
1518.Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati,
solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
– miscele non alimentari di oli vegetali:
ex 00 19– – altri: per l’uso tecnico
1520.00 00Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose:
1521.Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e
spermaceti, anche raffinati o colorati:
– cere vegetali:
10 10– – cera di carnauba
– – altre:
10 91– – – non lavorate
10 92– – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate).
– altri:
90 10– – non lavorati
90 20– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)
1522.00 00Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702.Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche
mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
– zucchero e sciroppo d’acero:
20 20– – allo stato di sciroppo
1801.00 00Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto
1803.Pasta di cacao, anche sgrassata:
10 00– non sgrassata
20 00– completamente o parzialmente sgrassata
1804.00 00Burro, grasso e olio di cacao
1805.00 00Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2001.Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell’aceto o
nell’acido acetico:
– altri:
– – frutta:
90 11– – – tropicali.
2002.Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
– altri:
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 21– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente
chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifl,
composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre
sostanze di conservazione o di condimento
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
2003.Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido
acetico:
10 00– funghi del genere Agaricus
90 00– altri
2006.Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
00 10– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali
2007.Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– altre:
– – altre:
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11– – – – frutta tropicali
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 21– – – – frutta tropicali
2008.Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole,
non nominate né comprese altrove:
– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
– – arachidi:
11 90– – – altre
– – altri, compresi i miscugli:
19 10– – – frutta tropicali
20 00– ananassi
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
– – miscugli:
92 11– – – di frutta tropicali
– – altre:
– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11– – – – di frutta tropicali
– – – – altre frutta:
99 96– – – – – frutta tropicali
2009.Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non
fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti:
– succhi d’arancia:
– – congelati:
ex 11 10– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:*
* solamente come concentrato
– – altri:
19 30– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
– succhi di pompelmo o di pomelo:
– – altri:
29 10– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
– succhi di altri agrumi:
– – d’un valore Brix non eccedente 20:
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
31 11– – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)
– succhi di ananasso:
– – d’un valore Brix non eccedente 20:
41 10– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
– – altri:
49 10– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
– – altre:
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 81– – – – di frutta tropicali
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 98– – – – di frutta tropicali
– miscugli di succhi:
– – altri:
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – – – altri:
90 61– – – – – a base di frutta tropicali
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– – – – altri:
90 98– – – – – altri
2101.Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri
succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
20 10– – estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base
di questi estratti, essenze o concentrati
2102.Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti
(esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
– lieviti vivi:
– – altri:
10 99– – – altri
2103.Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di
senape e senape preparata:
– – altra:
30 18– – – farina di senape, non mescolata
30 19– – – altra
2201.Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
10 00– acque minerali e acque gassate
2207.Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
10 00– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %
vol o pifl
20 00– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208.Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
– vodka:
60 10– – in recipienti di capacità eccedente 2 l
60 20– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l
– altri:
90 10– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol
2301.Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie,
di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli:
– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie;
10 90– – altri
N. di tariffa
doganale svizzera
Designazione della merce
2303.Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barba-
bietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione
dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione
degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:
10 90– – altri
– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:
30 90– – altri
2304.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:
00 90– altri
2306.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
– di girasole:
30 90– – altri
– di germi di granturco:
70 90– – altri
– altri:
90 90– – altri
2309.Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
– altri:
90 20– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per
uccelli, costituito da materie minerali
90 30– – fosfati inorganici per l’alimentazione degli animali (di costituzione
chimica non definita), senza aggiunte
– – solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche
concentrati o in polvere:
90 49– – – altri
– – altri:
90 90– – – altri
2401.Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
– tabacchi non scostolati:
10 10– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
20 10– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
– cascami di tabacco:
30 10– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2403.Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco:
– altri:
– – altri:
99 30– – – acqua di tabacco.
Appendice III

Regole d’origine

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo. 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore13. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell’origine
  1. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o di Singapore i prodotti:
    1. interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell’articolo 4;
    2. che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5;
    3. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.
  2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.
Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine

Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore:

  1. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  2. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  3. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  4. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  5. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  6. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.
Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.
  2. Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 6, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Classificazione delle merci

Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8 Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 10 Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all’articolo 41, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11 Prova dell’origine

Le disposizioni concernenti la prova dell’origine contenute nell’Appendice I, titolo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 12 Metodo di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nell’Appendice I, titolo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13 Note esplicative

Le disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa, contenute nell’articolo 32, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS nelle note esplicative è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all’articolo 33, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell’Allegato 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano,mutatis mutandis , al presente Allegato.

Voce SADescrizione delle merciLavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 0210Carni della specie bovina, salate e
secche
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 04Latte e derivati del latte; uova di
volatili; miele naturale; prodotti
commestibili di origine animale,
non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono
interamente ottenuti
capitolo 05Altri prodotti di origine animale,
non nominati né compresi altrove,
esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex 0502Setole di maiale o di cinghiale,
preparate
Pulitura, disinfezione, cernita e
raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 06Piante vive e prodotti della
floricoltura
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono
interamente ottenuti
capitolo 07Ortaggi o legumi, piante, radici e
tuberi mangerecci
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono
interamente ottenuti
capitolo 08Frutta commestibile; scorze di
agrumi o di meloni
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex capitolo 09Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono
interamente ottenuti
0901Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti
caffè in qualsiasi proporzione
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902Tè, anche aromatizzatoFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910Miscugli di spezieFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10CerealiFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex capitolo 11Prodotti della macinazione; malto;
amidi e fecole; inulina; glutine di
frumento, esclusi:
Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o i materiali del capitolo 8 sono
interamente ottenuti
ex 1106Farine, semolini e polveri dei
legumi da granella, secchi, della
voce 0713, sgranati
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
capitolo 12Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o
medicinali; paglie e foraggi
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono
interamente ottenuti
1301Gomma lacca, gomme, resine,
gommo-resine e oleoresine
(ad es.: balsami), naturali
Fabbricazione in cui il valore dei
materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto
1302Succhi ed estratti vegetali;
sostanze pectiche, pectinati e
pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:
– mucillagini ed ispessenti
derivati da vegetali, modificati
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati
– altriFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14Materie da intreccio ed altri
prodotti di origine vegetale, non
nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex capitolo 15Grassi e oli animali o vegetali;
prodotti della loro scissione; grassi
alimentari lavorati; cere di origine
animale o vegetale, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501Grassi di maiale (compreso lo
strutto) e grassi di volatili, diversi
da quelli delle voci 0209 o 1503:
– grassi di ossa o grassi di
cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa
della voce 0506
– altriFabbricazione a partire da carni o
frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 o da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502Grassi di animali della specie
bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
– grassi di ossa o grassi di
cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o da ossa
della voce 0506
– altriFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex 1505Lanolina raffinataFabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505
1506Altri grassi e oli animali e loro
frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente:
– frazioni solideFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri
materiali della voce 1506
– altriFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono
interamente ottenuti
1507–1515Oli vegetali e loro frazioni:
– oli di soia, di arachide, di palma,
di cocco (di copra), di palmisti
o di babassù, di tung (di abrasin),
di oleococca e di oiticicica, cera
di mirica e cera del Giappone,
frazioni di olio di ioioba e oli
destinati a usi tecnici o
industriali diversi dalla
fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
– frazioni solide, escluse quelle dell’olio di ioiobaFabbricazione a partire da altri
materiali delle voci 1507–1515
– altriFabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente
ottenuti
1516
ex 1516.20
Grassi e oli animali o vegetali e
loro frazioni, parzialmente o total mente idrogenati, interesterificati,
riesterificati o elaidinizzati, anche
raffin a ti, ma non altrimenti preparati ; esclusi:
Grassi e oli vegetali e loro frazioni,
da olio di ricino idrogenato
(«opal-wax»)
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 2
utilizzati sono interamente ottenuti; – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere
utilizzati. Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1517Margarina; miscele o preparazioni
alimentari di grassi o di oli animali
o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo,
diversi dai grassi e dagli oli
alimentari e loro frazioni della
voce 1516 :
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4
utilizzati sono interamente ottenuti; – tutti i materiali vegetali utilizzati
sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati
ex Capitolo 16Preparazioni di carneFabbricazione a partire da animali del capitolo 1
ex Capitolo 17Zuccheri e prodotti a base di
zuccheri, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701Zuccheri di canna o di barbabietola
e saccarosio chimicamente puro,
allo stato solido, con aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto
1702Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo
stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di
coloranti, succedanei del miele,
anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
– maltosio o fruttosio chimicamente puriFabbricazione a partire da materiali
di qualsiasi voce, compresi gli altri
materiali della voce 1702
– altri zuccheri, allo stato solido,
con aggiunta di aromatizzanti o
di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati
non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altriFabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati sono originari
ex 1703Melassi ottenuti dall’estrazione o
dalla raffinazione dello zucchero ,
con aggiunta di aromatizzanti o di
coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati
non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18Cacao e sue preparazioniFabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
ex Capitolo 20Preparazioni di ortaggi e legumi,
di frutta ed altre parti di piante,
esclusi:
Fabbricazione in cui gli ortaggi,
i legumi e la frutta utilizzati sono
interamente ottenuti
ex 2001Ortaggi, legumi e frutta tropicali
preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
2006Ortaggi o legumi, frutta, scorze di
frutta ed altre parti di piante, cotte
negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
2007Confetture, gelatine, marmellate,
puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti:
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
ex 2008Frutta tropicali, compresi i miscugli; escluse le arachidiFabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
2009Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non
fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di
altri dolcificanti
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 21Preparazioni alimentari diverse,
esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto
2101Estratti, essenze e concentrati di
caffè, di tè o di mate e preparazioni
a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed
altri succedanei torrefatti del caffè e
loro estratti, essenze e concentrati
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono
essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
2103Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
– Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate
– Farina di senapa e senapa
preparata
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 22Bevande, liquidi alcolici e aceti,
esclusi:
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono
essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti
2202Acque, comprese le acque minerali
e le acque gassate, con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
aromatizzanti, ed altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta
o di ortaggi della voce 2009
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono
essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari
2207Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico volumico di
80 % vol. o più; alcole etilico e
acquaviti, denaturati, di qualsiasi
titolo
Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri
materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 %; acqueviti, liquori
e altre bevande spiritose
Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri
materiali utilizzati sono già
originari, l’arak può essere
utilizzato in proporzione non
superiore al 5 % in volume
ex Capitolo 23Residui e cascami dell’industria
alimentare; alimenti preparati per
animali, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301Farine di balene; farine, polveri e
agglomerati in forma di pellets, di
pesci o di crostacei, di molluschi
o altri invertebrati acquatici
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono
interamente ottenuti
ex 2303Residui della fabbricazione degli
amidi di granturco (escluse le acque
di macerazione concentrate), avente
tenore di proteine, calcolato sulla
sostanza secca, superiore al 40 %
in peso
Fabbricazione in cui il granturco
utilizzato deve essere interamente
ottenuto
ex 2306Panelli e altri residui solidi
dell’estrazione dell’olio d’oliva,
con tenore di olio d’oliva superiore
al 3 %
Fabbricazione in cui le olive utilizzate sono interamente ottenute
2309Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animaliFabbricazione in cui: – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono
originari, e – tutti i materiali del capitolo 3
utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 24Tabacco e succedanei del tabacco
fabbricati
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono
interamente ottenuti

Footnotes

  1. Dal testo originale in lingua inglese.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 10 dic. 2002 (RU 2003 2018).

  3. RS 0.632.316.891.1

  4. RS 0.632.20

  5. RS 0.632.20 , Allegato 1A.1

  6. RS 0.632.316.891.1

  7. RS 0.632.316.891.1

  8. RS 0.631.112.514

  9. RS 0.632.316.891.1

  10. RS 0.632.316.891.1

  11. RS 0.632.316.891.1

  12. RS 0.632.316.891.1

  13. RS 0.632.316.891.1

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