Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

0.632.315.631.11Bilateral International Treaty1 lug 2001

Concluso il 27 novembre 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20012

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 2001

Entrato in vigore il 1° luglio 2001

(Stato 1° settembre 2012)

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l’Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell’AELS il 27 novembre 20003, in particolare in relazione con l’articolo 4 (campo d’applicazione).

Art. 2

Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell’Appendice II.

Art. 3

Le regole d’origine, le procedure di esame delle prove dell’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 4

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.

Art. 5

Le disposizioni degli articoli 6 (Dazi doganali, paragrafi 4 e 5), 7 (Restrizioni all’importazione e all’esportazione), 8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l’imposizione e la normativa interne), 9 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 10 (Regolamenti tecnici), 12 (Imprese commerciali del settore pubblico), 13 (Misure antidumping), 14 (Misure di salvaguardia), 15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti), 17 (Deroghe generali), 18 (Deroghe per ragioni di sicurezza) dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico4sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.

Art. 6
  1. Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura5nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all’articolo 2.
  2. Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.
Art. 7

Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all’esportazione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell’articolo 2 negli scambi con l’altra Parte contraente, quest’ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.

Art. 8

Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione presi in virtù dell’Accordo dell’OMC6sull’agricoltura.

Art. 9

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura7.

Art. 10

Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denominazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell’Appendice IV.

Art. 11

Le disposizioni del titolo VIII dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico8relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 12

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19239tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 13
  1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.
  2. Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico10.
  3. È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.
Art. 14

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico11.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:
Per gli
Stati Uniti del Messico:
Pascal CouchepinHerminio Blanco Mendoza
Appendice I

1.  All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi all’importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1.2.  I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 2 sono soppressi come segue:

  1. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
  2. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
  3. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
  4. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.3.  I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 3 sono soppressi come segue:
  5. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’89 per cento del dazio di base;
  6. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base;
  7. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base;
  8. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base;
  9. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base;
  10. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base;
  11. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base;
  12. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
  13. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.4.  I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 4 sono soppressi come segue:
  14. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’87 per cento del dazio di base;
  15. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
  16. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base;
  17. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
  18. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base;
  19. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
  20. nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
  21. dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.5.  All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per centoad valorem , più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero.6.  All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.7.  All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 76 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.8.  All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.4401», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.
Appendice I
Numero della
tariffa doganale messicana
Designazione della merceTasso
di base
Categoria
0100.Animales vivos
0106.Los demás animales vivos
00Los demás animales vivos
0099Los demás231
0500.Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas
0502.1001Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios31
0511.Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana
10– Semen de bovino
1001Semen de bovinoEx.1
0700.Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos
0705.1101Repolladas131
1999Las demás131
2101Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum)131
2999Las demás achicorias131
0709.Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o
refrigeradas
9099Las demás131
0712.Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
20– Cebollas
2001Cebollas231
0800.Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
0809.Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas,
ciruelas y endrinas, frescos
10– Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001Chabacanos (damascos, albaricoques)234
0810.Las demás frutas u otros frutos, frescos
10– Fresas (frutillas)
1001Fresas (frutillas)231
0813.Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo
10– Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001Chabacanos con hueso233
1099Los demás chabacanos233
1200.Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes
1209.Semillas, frutos y esporas, para siembra
– Semilla de remolacha:
30– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente
por sus flores
3001Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores31
– Los demás:
99– – Los demás
9999Los demás31
1211.Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados
90– Los demás
9099Los demás131
1300.Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
1301.Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales
10– Goma laca
1001Goma laca132
20– Goma arábiga
2001Goma arábiga131
90– Los demás
9001Copal132
9099Los demás133
1302.Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
– Jugos y extractos vegetales:
11– – Opio
1101En bruto o en polvo132
1103Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio132
1199Los demás132
12– – De regaliz
1201Extractos131
1299Los demás131
13– – De lúpulo
1302De lúpulo31
14– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona
1401De piretro (pelitre)132
1499Los demás132
19– – Los demás
1901De helecho macho132
1903De Ginko-Biloba31
1904De haba tonka132
1905De belladona, conteniendo como máximo 60 % de
alcaloides
132
1906De Pygeum Africanum (Prunus Africana)132
1907Podofilina132
1908Maná132
1909Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas,
de coca
132
1910De cáscara de nuez de cajú, en bruto132
1911De cáscara de nuez de cajú, refinado132
1999Los demás183
31– – Agar-agar
3101Agar-agar182
32– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su
semilla o de las semillas de guar, incluso
modificados
3201Harina o mucilago de algarrobo182
3202Goma guar132
3299Los demás182
39– – Los demás
3901Mucílago de zaragatona132
3902Carragenina132
3999Los demás182
1500.Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
1521.Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
10– Ceras vegetales
1001Carnauba451
1099Las demás ceras vegetales101
90– Las demás
1521Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear151
1521Las demás ceras de abeja151
1600.Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos
1603.Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
00Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
0001Extractos de carne203
1700.Azucares y articulos de confiteria
1704.Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)
10– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos
de azúcar
1001Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar20 + 0.39586
$/Kg
5
2000.Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas
2003.Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)
10– Setas y demás hongos
1001Setas y demás hongos231
20– Trufas
2001Trufas231
2009.Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
80– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.
8001Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera236
90– Mezclas de jugos
9001Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza236
9099Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva231
2100.Preparaciones alimenticias diversas
2101.Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás
sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados
20– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba
mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias
o concentrados o a base de té o de yerba mate
2001Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de té o de yerba mate
231
2102.Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados
30– Polvos para hornear preparados
3001Polvos para hornear preparados183
2103.Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de
mostaza y mostaza preparada
10– Salsa de soja (soya)
1001Salsa de soja (soya)231
20– Ketchup» y demás salsas de tomate
2001«Ketchup»231
2099Las demás231
90– Los demás
9099Los demás202
2104.Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias
compuestas homogeneizadas
10– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados
1001Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados131
20– Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas
2001Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas131
2106.Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
90– Las demás
9099Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado15 + 0.39586
$/Kg
1
2200.Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
2201.Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve
10– Agua mineral y agua gaseada
1001Agua mineral303
1099Los demás303
90– Los demás
9001Agua potable133
9002Hielo133
9099Los demás303
2202.Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09
10– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
1001Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada20 + 0.39586
$/L
4
2203.Cerveza de malta
00Cerveza de malta
0001Cerveza de malta301
2205.Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas
10– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
1001Vermuts303
1099Los demás303
90– Los demás
9001Vermuts303
9099Los demás303
2207.Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación
10– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol.
1001Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.10 + 0.39586
$/L
1
20– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados,
de cualquier graduación
2001Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados,
de cualquier graduación
10 + 0.39586
$/L
1
2208.Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
70– Licores
7001De más de 14 grados sin exceder de 23 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
301
7099Los demás301
90– Los demás
9001Alcohol etílico131
9002Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de
23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de
15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
301
9099Los demás, únicamente bebidas espirituosas301
2300.Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
2309.Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales
90– Las demás
9005Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H31
2905.Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
43– – Manitol
4301Manitol53
44– – D-glucitol (sorbitol)
4401D-glucitol (sorbitol)6
3301.Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o m aceración;
subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales
– Aceites esenciales de agrios (cítricos):
11– – De bergamota
1101De bergamota133
12– – De naranja
1201De naranja183
13– – De limón
1301De limón (Citrus Limón-L Burm)183
1399Los demás133
14– – De lima o limeta
1401De lima (Citrus Limettoides Tan)183
1402De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle)183
1499Los demás133
19– – Los demás
1901De citronela133
1902De mandarina183
1903De toronja183
1999Los demás133
– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):
21– – De geranio
2101De geranio133
22– – De jazmín
2201De jazmín133
23– – De lavanda (espliego) o de lavandín
2301De lavanda (espliego) o de lavandín133
24– – De menta piperita (Mentha piperita)
2401De menta piperita (Mentha piperita)133
25– – De las demás mentas
2599De las demás mentas133
26– – De espicanardo («vetiver»)
2601De espicanardo («vetiver»)133
29– – Los demás
2901De hojas de canelo de Ceylan133
De eucalipto; o, de nuez moscadaEx.1
2902Los demás133
30– Resinoides
3001Resinoides133
90– Los demás
9001Oleorresinas de extracción183
9002Terpenos de cedro133
9003Terpenos de toronja183
9004Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales233
9099Los demás183
3302.Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias
básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas
10– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o
de bebidas
1001Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas201
1002Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas301
1099Los demás181
3503.Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
00Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
0001Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04184
0002Colas de huesos o de pieles183
0003De grado fotográfico53
0004De grado farmacéutico183
0099Los demás183
3504.Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
00Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
0001Peptonas181
0002Peptonato ferroso131
0003Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica31
0004Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %131
0005Queratina131
0006Aislados de proteína de soja134
0099Los demás182
3824.Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas,
no expresados ni comprendidos en otra parte
60– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44
60.01Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.446
4101.Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos
10– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los
salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes
(húmedos) o conservados de otro modo
1001Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo31
– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados
verdes (húmedos):
21– – Enteros
2101Enteros31
22– – Crupones y medios crupones
2201Crupones y medios crupones31
29– – Los demás
2999Los demás103
30– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de
otro modo
3099Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo103
40– Cueros y pieles de equino
4001Cueros y pieles de equino103
4102.Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo
10– Con lana
1001Con lana31
– Sin lana (depilados):
21– – Piquelados
2101Piquelados31
29– – Los demás
Los demás103
4103.Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo
10– De caprino
1001De caprino31
20– De reptil
2001De reptil103
90– Los demás
9001De porcino103
9099Los demás133
4301.Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03
10– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
1001De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas131
20– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
2001De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
30– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de
China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la
cabeza, cola o patas
3001De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
131
40– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
4001De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
50– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
5001De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
60– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
6001De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
70– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
7001De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
131
80– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
8001De carpincho131
8002De alpaca (nonato)131
8099Las demás131
90– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
9001Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
131
5001.Capullos de seda aptos para el devanado
00Capullos de seda aptos para el devanado
0001Capullos de seda aptos para el devanado131
5002.Seda cruda (sin torcer)
00Seda cruda (sin torcer)
0001Seda cruda (sin torcer)131
5003.Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)
10– Sin cardar ni peinar
1001Sin cardar ni peinar131
90– Los demás
9099Los demás131
5101.Lana sin cardar ni peinar
– Lana sucia, incluida la lavada en vivo
11– – Lana esquilada
1101Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
1199Los demás31
19– – Las demás
1901Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %103
1999Los demás133
– Desgrasada, sin carbonizar:
21– – Lana esquilada
2101Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
2199Los demás31
29– – Las demás
2901Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
2999Los demás31
30– Carbonizada
3001Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
30.99Los demás31
5102.Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
10– Pelo fino
1001De cabra de Angora (mohair)131
1002De conejo o de liebre133
1099Los demás133
20– Pelo ordinario
2001De cabra común133
2099Los demás133
5103.Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas
10– Borras del peinado de lana o pelo fino
1001De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)31
1002De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)133
1099Los demás133
20– Los demás desperdicios de lana o pelo fino
2001De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)31
2002De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)133
2099Los demás131
30– Desperdicios de pelo ordinario
3001Desperdicios de pelo ordinario133
5201.Algodón sin cardar ni peinar
00Algodón sin cardar ni peinar
0001Con pepita133
0002Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud133
0099Los demás31
5202.Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Desperdicios de hilados
1001Desperdicios de hilados133
– Los demás:
91– – Hilachas
9101Hilachas133
99– – Los demás
9901Borra134
9999Los demás133
5203.Algodón cardado o peinado
00Algodón cardado o peinado
0001Algodón cardado o peinado133
53.01Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Lino en bruto o enriado
1001Lino en bruto o enriado31
– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro
modo, pero sin hilar:
21– – Agramado o espadado
2101Agramado o espadado31
29– – Los demás
2999Los demás31
30– Estopas y desperdicios, de lino
3001Estopas y desperdicios, de lino31
5302.Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Cáñamo en bruto o enriado
1001Cáñamo en bruto o enriado133
90– Los demás
9099Los demás133
Appendice II

La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell’importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.

Voce della
tariffa svizzera^12^
Designazione della merceAliquota preferenziale
Fr. per 100 kg peso lordo
I
Aliquota
preferenziale
applicabile
II
Aliquota NPF
applicabile
meno
0106.Altri animali vivi:
0090– altriesente
0407.Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0010– importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 9)*
3.–
ex0010– importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni
specifici, per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici, l’utilizzazione in laboratorio
o la ricerca
esente
0408.Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti:
– altri:
– – essiccati:
ex9110– – – importati nei limiti del contingente
doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti
16.–
– – altri:
ex9910– – – importati nei limiti del contingente
doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti
8.–
0409.0000Miele naturale19.–
ex0000Miele naturale, per l’ulteriore lavorazione
industriale
esente
0410.0000Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altroveesente
0501.0000Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli.esente
0502.Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:
1000– setole di maiale o di cinghiale e cascami
di queste setole
esente
9000– altriesente
Voce della
tariffa svizzera
Designazione della merceAliquota preferenziale
Fr. per 100 kg peso lordo
I
Aliquota
preferenziale
applicabile
II
Aliquota NPF
applicabile
meno
0503.Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto:
0010– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non
preparati
esente
0020– in mazzi preparatiesente
0090– altriesente
0504.Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
0010– abomasiesente
– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104;
trippe;
0039– – altriesente
0090– altriesente
0505.Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
– piume e penne delle specie utilizzate per
l’imbottitura; calugine:
1010– – piume da letto e calugine, gregge, non lavateesente
1090– – altreesente
– altri:
– – polveri e cascami di piume o di parti di
piume:
9019– – – altriesente
9090– – altriesente
0506.Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
1000– osseina e ossa acidulateesente
9000– altriesente
0507.Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
9000– altriesente
0508.Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:
0010– frammenti, polveri e cascami di conchiglie
vuote
esente
0099– altri:
– – altriesente
0509.0000Spugne naturali di origine animaleesente
0510.0000Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorioesente
0511.Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:
– altri:
– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi
o di altri invertebrati acquatici; animali
morti del capitolo 3:
9190– – – altriesente
– – altri:
9990– – – altriesente
0601.Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
1090– – altriesente
– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi,
piante e radici di cicoria:
2020– – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati
i tulipani e i piantimi di cicoria
esente
– – altri:
2099– – – altriesente
0603.Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
– freschi:
– – dal 1° maggio al 25 ottobre:
– – – garofani:
1031– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 13)*
esente
– – – rose:
1041– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 13)*
esente
– – – altri:
– – – – nei limiti del contingente doganale
n. cont. 13)*:
1051– – – – – legnosi5.–
1059– – – – – altri5.–
– – dal 26 ottobre al 30 aprile:
0171– – – tulipaniesente
1072– – – roseesente
– – – altri:
1091– – – – legnosiesente
1099– – – – altriesente
9010– altri:
– – essiccati, allo stato naturaleesente
9090– – altri (per esempio, imbianchiti, tinti,
impregnati)
esente
0604.Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
– muschi e licheni:
1010– – freschi o semplicemente essiccatiesente
1090– – altriesente
– altri:
– – freschi:
– – – legnosi:
9111– – – – alberi di Natale e rami di conifereesente
9119– – – – altriesente
9190– – – altriesente
– – altri:
9910– – – semplicemente essiccatiesente
9990altri (per esempio, imbianchiti, tinti,
impregnati)
esente
0701.Patate, fresche o refrigerate:
– da semina:
1010– – importate nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 14)*
esente
0702.Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
0010– – dal 21 ottobre al 30 aprileesente
– pomodori peretti (di forma allungata):
0020– – dal 21 ottobre al 30 aprileesente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi):
0030– – dal 21 ottobre al 30 aprileesente
– altri:
0090– – dal 21 ottobre al 30 aprileesente
0703.Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
– cipolle e scalogni:
– – cipolline da semina:
1011– – – dal 1° maggio al 30 giugnoesente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
1013– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – altre cipolle e scalogni:
– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo
verde (cipollotte e cipolle primavera):
1020– – – – dal 31 ottobre al 31 marzoesente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
1021– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con
diametro non superiore a 35 mm:
1030– – – – dal 31 ottobre al 31 marzoesente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
1031– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – – lampagioni:
1040– – – – dal 16 maggio al 29 maggioesente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1041– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – – cipolle mangerecce con un diametro di
70 mm o più:
1050– – – – dal 16 maggio al 29 maggioesente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1051– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore
a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da
quelle delle voci 0703.1030/1039:
1060– – – – dal 16 maggio al 29 maggioesente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1061– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – – altre cipolle mangerecce:
1070– – – – dal 16 maggio al 29 maggioesente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
1071– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
1080– – – scalogniesente
2000– aglioesente
0704.Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
– cavolfiori e cavoli broccoli:
– – cimone:
1010– – – dal 1° dicembre al 30 aprileesente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1011– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – romanesco:
1020– – – dal 1° dicembre al 30 aprileesente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1021– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – altri:
1090– – – dal 1° dicembre al 30 aprileesente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
1091– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– altri:
– – cavoli rossi:
9011– – – dal 16 maggio al 29 maggioesente
– – – dal 30 maggio al 15 maggio:
9018– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – cavoli bianchi:
9020– – – dal 2 maggio al 14 maggioesente
– – – dal 15 maggio al 1° maggio:
9021– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – cavoli a punta:
9030– – – dal 16 marzo al 31 marzoesente
– – – dal 1° aprile al 15 marzo:
9031– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – cavoli di Milano:
9040– – – dal 11 maggio al 24 maggioesente
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
9041– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– – broccoli:
9050– – – dal 1° dicembre al 30 aprileesente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
9051– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
0707.Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli:
– – cetrioli per insalata:
0010– – – dal 21 ottobre al 14 aprile5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0011– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
5.–
– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
0020– – – dal 21 ottobre al 14 aprile5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0021– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
5.–
– – cetrioli per conserva, di una lunghezza
superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
0030– – – dal 21 ottobre al 14 aprile5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0031– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
5.–
– – altri cetrioli:
0040– – – dal 21 ottobre al 14 aprile5.–
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
0041– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
5.–
0709.Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– asparagi:
– – asparagi verdi:
2010– – – dal 16 giugno al 30 aprileesente
– – – dal 1° maggio al 15 giugno:
2011– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
esente
– funghi e tartufi:
5100– – funghiesente
5200– – tartufiesente
– pimenti del genere «Capsicum» o del genere
«Pimenta»:
– – peperoni:
6011– – – dal 1° novembre al 31 marzoesente
6012– – – dal 1° aprile al 31 ottobre5.–
6090– – altriesente
0711.Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
(per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
1000– cipolleesente
3000– capperiesente
4000– cetrioli e cetrioliniesente
0712.Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
2000– cipolleesente
3000– funghi e tarufiesente
0713.Legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati:
– piselli (Pisum sativum):
– – in grani intieri, non lavorati:
1019– – – altriesente
– ceci:
– – in grani intieri, non lavorati:
2019– – – altriesente
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper
o Vigna radiata (L.) Wilczek:
– – – in grani intieri, non lavorati:
3119– – – – altriesente
– – – altri:
3199– – – – altriesente
– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna
angularis):
– – – in grani intieri, non lavorati:
3219– – – – altriesente
– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
– – – in grani intieri, non lavorati:
3319– – – – altriesente
– – altri:
– – – in grani intieri, non lavorati:
3919– – – – altriesente
– lenticchie:
– – altre:
4099– – – altreesente
– altri:
– – in grani intieri, non lavorati:
9019– – – altriesente
0714.Radici di manioca, d’arrow-root o di salep,
topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi,
refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
– patate dolci:
2090– – altreesente
0801.Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
– noci di cocco:
1100– – disseccateesente
1900– – altreesente
– noci del Brasile:
2100– – con guscioesente
2200– – senza guscioesente
– noci di acagiù:
3100– – con guscioesente
3200– – senza guscioesente
0802.Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:
– mandorle:
1100– – con guscioesente
1200– – sgusciateesente
– noci comuni:
– – con guscio:
3190– – – altreesente
– – sgusciate:
3290– – – altreesente
4000– castagne e marroni (Castanea spp.)esente
5000– pistacchiesente
– altre:
9010– – frutta tropicaliesente
9090– – altreesente
0803.0000Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o essiccateesente
0804.Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
1000– datteriesente
– fichi:
2010– – freschiesente
2020– – secchiesente
3000– ananassiesente
4000– avocadiesente
5000– guaiave, manghi e mangostaniesente
0805.Agrumi, freschi o secchi:
1000– aranceesente
2000– mandarini (compresi i tangerini e satsuma);
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
esente
3000– limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
e limette (Citrus aurantifolia)
esente
4000– pompelmi e pomeliesente
9000– altriesente
0806.Uve, fresche o secche:
– fresche:
– – da tavola:
ex1012– – – dal 1° maggio al 14 luglioesente
2000– seccheesente
0807.Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
1100– – cocomeriesente
1900– – altriesente
2000– papaieesente
0809.Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
– albicocche:
– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
1011– – – dal 1° settembre al 30 giugnoesente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1018nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*
esente
– – in altro imballaggio:
1091– – – dal 1° settembre al 30 giugnoesente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
1098– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*
esente
– prugne e prugnole:
– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
– – – susine (comprese le prugne):
4012– – – – dal 1° ottobre al 30 giugnoesente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4013– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*
esente
4015– – – prugnoleesente
– – in altro imballaggio:
– – – susine (comprese le prugne):
4092– – – – dal 1° ottobre al 30 giugnoesente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
4093– – – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 18)*
esente
4095– – – prugnoleesente
0810.Altre frutta fresche:
– fragole:
1010– – dal 1° settembre al 14 maggioesente
– – dal 15 maggio al 31 agosto:
1011– – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*
esente
– lamponi, more di rovo o di gelso e more-
lamponi:
– – lamponi:
2010– – – dal 15 settembre al 31 maggioesente
– – – dal 1° giugno al 14 settembre:
2011– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*
esente
– – more di rovo o di gelso:
2020– – – dal 1° novembre al 30 giugnoesente
– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:
2021– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*
esente
2030– – more-lamponiesente
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero
(cassis), e uvaspina:
– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero
(cassis):
3010– – – dal 16 settembre al 14 giugnoesente
– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
3011– – – – nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*
esente
3020– – uvaspinaesente
4000– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del
genere «Vaccinium»
esente
5000– kiwiesente
– altri:
9091– – frutta tropicaliesente
9099– – altriesente
0811.Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
ex1000– fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, non condizionate per la vendita
al minuto, per l’ulteriore lavorazione
industriale
22.50
– lamponi, more di rovo o di gelso, more-
lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:
2010– – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
8.–
ex2090– – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, non condizionati per la vendita
al minuto, per l’ulteriore lavorazione
industriale
22.50
– altre:
– – frutta tropicali:
9021– – – caramboleesente
9029– – – altreesente
9090– – altreesente
0812.Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:
2000– fragole2.–
– altre:
9010– – frutta tropicaliesente
9090– – altre5.–
0813.Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
1000– albicoccheesente
– prugne:
2010– – intiereesente
2090– – altreesente
– altre frutta:
– – pere:
4019– – altreesente
– – altre:
– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
4089– – – – altreesente
0814.Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure seccheesente
0901.Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
– caffè non torrefatto:
1100– – non decaffeinizzatoesente
1200– – decaffeinizzatoesente
– altri:
– – bucce e pellicole di caffè:
9019– – – altriesente
0902.Tè, anche aromatizzato:
1000– tè verde (non fermentato) presentato in
imballaggi immediati di contenuto non
eccedente 3 kg
esente
2000– tè verde (non fermentato) altrimenti presentatoesente
3000– tè nero (fermentato) e tè parzialmente
fermentato, presentati in imballaggi immediati
di contenuto non eccedente 3 kg
esente
4000– tè nero (fermentato) e tè parzialmente
fermentato, altrimenti presentati
esente
0903.0000Mateesente
0904.Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:
– pepe:
1100– – non tritato né polverizzatoesente
1200– – tritato o polverizzatoesente
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
2010– – non lavoratiesente
2090– – altriesente
0905.0000Vanigliaesente
0906.Cannella e fiori di cinnamomo:
1000– non tritati né polverizzatiesente
0907.0000Garofani (antofilli, chiodi e steli)esente
0908.Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
– noci moscate:
1010– – non lavorateesente
– macis:
2010– – non lavorateesente
– amomi e cardamomi:
3010– – non lavoratiesente
0909.Semi di anice, di badiana, di finocchio, di
coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
2000– semi di coriandoloesente
3000– semi di cuminoesente
4000– semi di carviesente
5000– semi di finocchio; bacche di gineproesente
0910.Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:
4000– timo; foglie di alloroesente
1202.Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
– con guscio:
– – altre:
1091– – – per l’alimentazione umanaesente
– sgusciate, anche frantumate:
– – altre:
2091– – – per l’alimentazione umanaesente
1204.Semi di lino, anche frantumati:
– altri:
1207.Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– semi di sesamo:
– – altri:
4091– – – per l’alimentazione umanaesente
1209.Semi, frutti e spore da sementa:
– semi di barbabietole:
– – semi di barbabietole da zucchero:
1190– – – altriesente
– – altri:
1990– – – altriesente
– semi da foraggio, diversi dai semi di
barbabietole:
– – altri:
2990– – – altriesente
3000– semi di piante erbacee utilizzate
principalmente per i loro fiori
esente
– altri:
9100– – semi di ortaggiesente
– – altri:
– – – altri:
9999– – – – altriesente
1210.Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:
1000– coni di luppolo, non tritati né macinati né in
forma di pellets
esente
2000– coni di luppolo, tritati o macinati, anche in
forma di pellets; luppolina
esente
1211.Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
– radici di liquirizia:
1010– – intiere, non lavorateesente
1090– – altreesente
– radici di ginseng:
2010– – intiere, non lavorateesente
2090– – altreesente
– altri:
9010– – intieri, non lavoratiesente
9090– – altriesente
1212.Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
– carrube, compresi i semi di carrube:
1010– – semi di carrubeesente
– – altri:
1099– – – altriesente
– alghe:
2090– – altriesente
3000– noccioli e mandorle di albicocche, di pesche
o di prugne
esente
– altri:
– – barbabietole da zucchero:
9190– – – altreesente
9200– – canne da zuccheroesente
– – altri:
– – – radici di cicoria, essiccate:
9919– – – – altreesente
– – – altri:
9999– – – – altreesente
1213.Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:
0010– per usi tecniciesente
1214.Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
– farina e agglomerati in forma di pellets,
di erba medica:
1090– – – altriesente
– altri:
9090– – altriesente
1301.Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali :
1000– gomma laccaesente
2000– gomma arabicaesente
– altri:
9010– – balsami naturaliesente
9090– – altreesente
1302.Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
– succhi e estratti vegetali:
1100– – oppioesente
1200– – di liquiriziaesente
1300– – di luppoloesente
1400– – di piretro o di radici delle piante da rotenoneesente
1900– – altriesente
– sostanze pectiche, pectinati e pectati:
– – pectina, solida:
2011– – – per l’amidazione, l’idrolizzazione,
la saponificazione, la standardizzazione
esente
2019– – – altra26.–
– – pectina, liquida:
2021– – – per l’amidazione, l’idrolizzazione,
la saponificazione, la standardizzazione
esente
2029– – altraesente
2090– – altriesente
– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:
3100– – agar-agaresente
– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi
di carrube o di semi di guar, anche modificati:
3210– – – per usi tecniciesente
3290– – – altriesente
3900– – altriesente
1401.Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1000– bambùesente
2000– canne d’Indiaesente
9000– altreesente
1402.Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:
1000– capocesente
9000– altreesente
1403.Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:
1000– saggina per scope (Sorghum vulgare var.
technicum)
esente
9000– altreesente
1404.Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1000– materie prime vegetali delle specie principal-
mente usate per la tinta o la concia
esente
– linters di cotone:
2010– – greggiesente
2090– – altriesente
– altri:
9090– – altriesente
1518.Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
– altri:
ex0099– – altri, linossinaesente
1521.Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o
colorati:
– cere vegetali:
1010– – cera di carnaubaesente
– – altre:
1091– – – non lavorateesente
1092– – – lavorate (per esempio, imbianchite,
colorate)
esente
– altri:
9010– – non lavoratiesente
9020– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)esente
1522.0000Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetaliesente
1602.Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
– di fegato di qualsiasi animale:
2010– – a base di fegato d’ocaesente
ex 1603.0000Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquaticiesente
1701.Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
– zuccheri greggi senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti:
1100– – di canna22.–
– altri:
ex9999– – – altri, zucchero cristallizzato, non lavorato22.–
1702.Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
– zucchero e sciroppo d’acero:
2020– – allo stato di sciroppoesente
– altri (compreso il zucchero invertito):
– – allo stato solido:
ex9029– – – altri, maltosio, chimicamente puroesente
1704.Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
– gomme da masticare (chewing-gum), anche
rivestite di zucchero:
1010– – aventi tenore, in peso, di saccarosio
eccedente 70 %
41.–
1020– – aventi tenore, in peso, di saccarosio
eccedente 60 % ma non eccedente 70 %
41.–
1030– – aventi tenore, in peso, di saccarosio non
eccedente 60 %
41.–
1801.0000Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefattoesente
1802.Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:
0090– altriesente
1803.Pasta di cacao, anche sgrassata:
1000– non sgrassataesente
2000– completamente o parzialmente sgrassataesente
1804.0000Burro, grasso e olio di cacaoesente
1805.0000Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificantiesente
1905.Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
– altri:
9040– – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
essiccate di farina, di amido o di fecola e
prodotti simili
esente
2001.Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:
– altri:
– – frutta:
9011– – – tropicaliesente
– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili
di piante:
ex9090– – – altri, pimenti del genere Capsicum o del
genere Pimenta
25.–
2002.Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
– altri:
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
9021– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in
recipienti ermeticamente chiusi, aventi
tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o
più, composti di pomodori e acqua, con o
senza aggiunta di sale o altre sostanze di
conservazione o di condimento
esente
9029– – – – – – altri11.50
2003.Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
1000– funghiesente
2000– tartufiesente
2004.Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o
legumi:
– – in recipienti eccedenti 5 kg:
9011– – – asparagi8.40
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
9041– – – asparagi6.–
2005.Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – fagioli, sgranati:
5190– – – altri14.–
– asparagi:
6090– – altri6.–
8000– granturco dolce (Zea mays var. saccharata)esente
– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o
legumi:
– – altri, in recipienti eccedenti 5 kg:
ex9011– – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere
Capsicum o del genere Pimenta
25.–
– – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg :
ex9040– – – altri legumi, pimenti del genere Capsicum
o del genere Pimenta
35.–
– – – miscele di ortaggi o legumi:
ex9069– – – – altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti
del genere Capsicum o del genere
Pimenta
35.–
2006.Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
0010– frutta tropicali, scorze di frutta tropicaliesente
2008.Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche
mescolati tra loro:
– – arachidi:
1110– – – burro di arachidi (Peanutbutter)44.–
1190– – – altreesente
– – altri, compresi i miscugli:
1910– – – frutta tropicaliesente
1990– – – altri7.50
2000– ananassi10.–
– agrumi:
3010– – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
12.50
8000– fragole6.–
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della
sottovoce 2008.19:
9100– – cuori di palmaesente
– – miscugli:
9211– – – di frutta tropicaliesente
– – altre:
– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
9911– – – – di frutta tropicaliesente
– – – altre:
– – – – altre frutta:
9996– – – – – frutta tropicaliesente
2009.Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
– succhi d’arancia:
– – congelati:
1110– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
esente
1120– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
14.–
– – altri:
1910– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
esente
1920– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
14.–
– succhi di pompelmo o di pomelo:
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
2011– – – concentratiesente
2020– – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
14.–
– succhi di altri agrumi:
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
3011– – – succo di limone, greggio (anche
stabilizzato)
esente
3019– – – altri14.–
– succhi di ananasso:
4010– – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
esente
4020– – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
esente
5000– succhi di pomodoroesente
– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
8010– – succhi di ortaggi o legumi4.–
– – altri:
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
8081– – – – di frutta tropicaliesente
8089– – – – altri5.60
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
8098– – – – di frutta tropicaliesente
8099– – – – altri14.–
– miscugli di succhi:
– – succhi di ortaggi o legumi:
9029– – – altri4.–
– – altri:
– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
– – – – altri:
9061– – – – – a base di frutta tropicaliesente
9069– – – – – altriesente
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti:
– – – – altri:
9098– – – – – a base di frutta tropicaliesente
9099– – – – – altriesente
2101.Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e
preparazioni a base di questi estratti, essenze o
concentrati o a base di tè o di mate:
2010– – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate
e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati
esente
2102.Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
– lieviti vivi:
– – altri:
1099– – – altriesente
3000– lieviti in polvere preparatiesente
2103.Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
1000– salsa di soiaesente
2000– Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoroesente
9000– altriesente
2104.Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
1000– preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati
esente
2000– preparazioni alimentari composte
omogeneizzate
esente
2106.Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
– altre:
9040– – gomma da masticare, caramelle, pastiglie,
pasticche e simili, senza zuccheri
esente
– – altre preparazioni alimentari:
– – – altre:
– – – – non contenenti materie grasse:
9099– – – – – altreesente
2201.Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
1000– acque minerali e acque gassateesente
9000– altriesente
2202.Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
1000– acque, comprese le acque minerali e le acque
gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti o aromatizzate
esente
2203.Birra di malto:
0010– in recipienti di capacità eccedente 2 hlesente
0020– in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non
eccedente 2 hl
esente
– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
0031– – in bottiglie di vetroesente
0039– – atriesente
2205.Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche:
– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
1010– – con titolo alcolometrico volumico non
eccedente 18 % vol
esente
1020– – con titolo alcolometrico volumico eccedente
18 % vol
esente
– altri:
9010– – con titolo alcolometrico volumico non
eccedente 18 % vol
esente
9020– – con titolo alcolometrico volumico eccedente
18 % vol
esente
2207.Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
1000– alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico di 80 % vol o più
esente
2000– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di
qualsiasi titolo
esente
2208.Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
– rum e taffia:
4010– – in recipienti di capacità eccedente 2 lesente
4020– – in recipienti di capacità non eccedente 2 lesente
7000– liquoriesente
– altri:
9010– – alcole etilico non denaturato, con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
esente
– – acquaviti in recipienti di capacità:
9021– – – eccedente 2 lesente
9022– – – non eccedente 2 lesente
2301.Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di
molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli:
– farine, polveri e agglomerati in forma di
pellets, di carne o di frattaglie;
ex1090– – altri, diversi da quelli di balenaesente
2302.Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:
– di granturco:
1090– – altriesente
– di riso:
2090– – altriesente
– di frumento:
3090– – altriesente
– di altri cereali:
4090– – altriesente
– di legumi:
5090– – altriesente
2303.Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
– residui della fabbricazione degli amidi e altri
residui simili:
1090– – altriesente
– polpe di barbabietole, bagasse di canne da
zucchero e altri cascami della fabbricazione
dello zucchero:
2090– – altriesente
– avanzi della fabbricazione della birra o della
distillazione degli alcoli:
3090– – altriesente
2304.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:
0090– altriesente
2305.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide:
0090– altriesente
2306.Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
– di cotone:
1090– – altriesente
– di lino:
2090– – altriesente
– di girasole:
3090– – altriesente
– di ravizzone o di colza:
4090– – altriesente
– di noce di cocco o di copra:
5090– – altriesente
– di noci o di mandorle di palmisti:
6090– – altriesente
– di germi di granturco:
7090– – altriesente
– altri:
9090– – altriesente
2307.0000Fecce di vino; tartaro greggioesente
2308.Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimenta-
zione degli animali, non nominati né compresi altrove:
– ghiande di quercia e castagne d’India:
1090– – altriesente
– altri:
– – vinacce d’uva e trebbie di mele e di pere
9019– – – altriesente
– – altri:
9090– – – altriesente
2309.Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimenta-
zione degli animali:
– altri:
9020– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie
vuote; mangime per uccelli, costituito da
materie minerali
esente
9030– – fosfati inorganici per l’alimentazione degli
animali (di costituzione chimica non
definita), senza aggiunte
esente
– – solubles» di pesci o di mammiferi marini,
non mescolati, anche concentrati o in
polvere:
9049– – – altriesente
– – altri:
9090– – – altriesente
2401.Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
– tabacchi non scostolati:
1010– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto
esente
– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
2010– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto
esente
– cascami di tabacco:
3010– – per la fabbricazione industriale di sigari,
sigarette, tabacco da fumo, tabacco da
masticare, tabacco in rotoli e di tabacco
da fiuto
esente
2402.Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
1000– sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos,
contenenti tabacco
290.–
2905.Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– altri polialcoli
4300– – mannitoloesente
4400– – D-glucitolo (sorbitolo)esente
3301.Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deter-
penazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
esente
3302.Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:
1000– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
o delle bevande
esente
3503.0000Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voce 3501esente
3504.0000Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromoesente
3824.Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
6000– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44esente
4101.Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccateesente
4102.Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitoloesente
4103.Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitoloesente
4301.Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103esente
5001.0000Bozzoli di bachi da seta atti alla tratturaesente
5002.0000Seta greggia (non torta)esente
5003.Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciatiesente
5101.Lane, non cardate né pettinateesente
5102.Peli fini o grossolani, non cardati né pettinatiesente
5103.Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciatiesente
5201.Cotone, non cardato né pettinatoesente
5202.Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciatiesente
5203.0000Cotone, cardato o pettinatoesente
5301.Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciatiesente
5302.Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)esente
Appendice III

Regole d’origine {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.315.631.11--Appendice III}

Art. 1 DefinizioniLe definizioni di cui all’articolo 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico13si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 2 Criteri dell’origine1. Ai fini dell’applicazione del presente Accordo si considerano originari della Svizzera o del Messico:

  1. i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell’articolo 4;
  2. i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5;
  3. i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.

Art. 3 Cumulo dell’origineFatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenutiAi fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» in Svizzera o in Messico:

a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

b) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

e) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

f) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.2. Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un’altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficientiLe disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all’articolo 6 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 7 Classificazione delle merciAi fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato14.

Art. 8 Imballaggi e containerGli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Separazione contabileLe disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all’articolo 8 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 10 Elementi neutriLe disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 11 Trasporto diretto1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente Appendice trasportati direttamente tra la Svizzera e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento come spedizione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore:

a) titoli di trasporto per il passaggio dal Paese esportatore fino all’uscita dal Paese di transito; oppure

b) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

Art. 12 RestituzioneLe disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi di cui all’articolo 15 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.

Art. 13 Prova dell’origine1. I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.2. Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 14 Metodi di cooperazione amministrativaLe disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 15 Note esplicativeLe disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell’articolo 37 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano,mutatis mutandis , alla presente Appendice.

Art. 16 Merci in transito o in deposito doganaleLe disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Le note esplicative all’articolo 13 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio AELS-Messico si applicano, mutatis mutandis, all’Accordo agricolo e ne sono parte integrante:

Art. 13 Trasporto direttoAi sensi dell’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio AELS-Messico e per i casi nei quali:

– l’esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione; e

– le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano allestito nessuna prova dell’origine corrispondente per i prodotti destinati a uno Stato dell’AELS o al Messico,

l’importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d’origine su fattura rilasciata posteriori.

Se necessario, all’importatore può essere chiesto di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Parti non contraenti (con o senza trasbordo o deposito temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l’importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti:

  1. documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzionati il luogo e la data dell’imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza trasbordo o deposito temporaneo, attraverso una o più Parti non contraenti;
  2. documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di trasporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo ma senza deposito temporaneo;
  3. copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale delle Parti non contraenti attraverso le quali sono stati trasportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo e deposito temporaneo.

In mancanza dei documenti summenzionati e per comprovare che le condizioni stabilite dall’articolo 13 dell’Appendice I all’Accordo di libero scambio fra l’AELS e il Messico sono state rispettate, l’importatore può anche fornire altri documenti d’accompagnamento.

Esempio 1

Un fabbricante messicano invia i suoi prodotti in Europa. Di solito si tratta di un’unica spedizione con destinazione un porto di un altro Paese. Alla partenza della spedizione in Messico, l’esportatore non conosce la destinazione finale dei singoli prodotti. Durante il trasporto si decide di consegnare una parte della spedizione in uno Stato dell’AELS, mentre l’altra parte verrà consegnata a clienti di un altro Paese. All’arrivo nel porto della Parte non contraente, la spedizione è immagazzinata in un deposito doganale. Mentre i prodotti restano sotto controllo doganale, la spedizione viene frazionata; una parte è consegnata al cliente residente nello Stato non contraente, l’altra è inviata al cliente di uno Stato dell’AELS. All’arrivo nello Stato dell’AELS, l’importatore presenta una dichiarazione d’origine compilata dopo l’esportazione, allestita cioè durante il trasporto, oppure un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori.

Esempio 2

Una ditta elvetica fabbrica i suoi prodotti in Svizzera e li esporta in una spedizione destinata a un deposito doganale dell’Unione europea (p.es. in Olanda – Parte non contraente) per deposito temporaneo. Sulla base di comande di clienti messicani, una parte della spedizione iniziale è inviata in Messico. A questo punto l’esportatore svizzero emette a posteriori una dichiarazione d’origine su fattura o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ed invia questa prova dell’origine all’importatore messicano. Se le autorità messicane lo richiedono, il fabbricante deve potere presentare i documenti di trasporto concernenti la spedizione a destinazione dell’Olanda e quelli riguardanti il trasporto dall’Olanda con destinazione Messico. È necessario che i documenti di trasporto allestiti in Svizzera e in Olanda contengano le informazioni necessarie per poter identificare le merci spedite in Messico.

Esempio 3

In caso di controlli su prodotti provenienti da spedizioni frazionate, l’autorità doganale del Paese d’importazione può chiedere allo Stato esportatore documenti di trasporto o copie di tali documenti concernenti il trasporto attraverso il Paese di transito. Inoltre, all’importatore può essere chiesto di fornire i documenti delle autorità doganali del Paese di transito con la descrizione esatta dei prodotti in questione, la data di frazionamento della spedizione, l’identificazione del mezzo di trasporto effettivo, la conferma delle condizioni per le quali i prodotti sono rimasti nel Paese di transito o altri documenti appropriati che certificano l’adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto.

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell’Allegato 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico sono applicabili,mutatis mutandis , al presente Allegato.

Voce SHDescrizione delle merciLavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 4Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altroveFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 5Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502Setole di maiale o di cinghiale, preparatePulitura, disinfezione, cernita e
raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 6Piante vive e prodotti della
floricoltura
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6
utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del
prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 7Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecciFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 8Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloniFabbricazione in cui: – tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 9Caffè, tè, mate e spezieFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 12Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggiFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1301Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturaliFabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed
ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
– mucillagini ed ispessenti derivati
da vegetali, modificati
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati
– altriFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altroveFabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 15Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi mariniFabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 16Preparazioni di carneFabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1702Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
– maltosio o fruttosio chimicamente puriFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
– altri zuccheri, allo stato solido,
con aggiunta di aromatizzanti
o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– altriFabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
1704Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti similiFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex capitolo 20Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
2006Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcoleFabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma;
granturco
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
– altre, escluse le frutta (comprese
le frutta a guscio), cotte ma non
in acqua o al vapore, senza
aggiunta di zuccheri, congelate
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificantiFabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21Preparazioni alimentari diverse, esclusi:Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentratiFabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
2103Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
– Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate
– Farina di senapa e senapa
preparata
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparatiFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106Preparazioni alimentari non
nominate né comprese altrove
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 22Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
2208Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritoseFabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
ex capitolo 23Residui e cascami dell’industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2303Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in pesoFabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306Panelli e altri residui solidi
dell’estrazione dell’olio d’oliva, con tenore di olio d’oliva superiore al
3 %
Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animaliFabbricazione in cui: – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono
essere originari, e – tutti i materiali del capitolo 3
utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabaccoFabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
2905Alcoli aciclici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– Alcolati metallici di questa voce e di etanoloFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce
possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– altriFabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenzialiFabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»15diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate
aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3503Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale,
escluse le colle di caseina della voce n. 3501
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3504Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromoFabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
o
Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4101Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti
conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti
preparate), anche depilate o spaccate
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4102Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche
depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Slanatura di pelli di ovini
4103Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né
altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4301Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5002Seta greggia (non torta)Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5003Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)
– cardati o pettinatiCardatura o pettinatura dei cascami di seta
– altriFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5101Lane, non cardate né pettinateFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5102Peli fini o grossolani, non cardati né pettinatiFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5103Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciatiFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5203Cotone, cardato o pettinatoFabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5301Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5302Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Appendice IV

Sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera/il Principato del Liechtenstein e il Messico

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Art. 2

La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci16.

Art. 3

Ai fini della presente Appendice, si intende per:

«bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

«designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

«etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;

«imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

Sono protette le seguenti denominazioni:

  1. per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell’Allegato 1;
  2. per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell’Allegato 2.
Art. 5
  1. In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.
  2. In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano.
  3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi17, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.
  4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.
Art. 6

La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Art. 9

Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell’altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13

La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose:

  1. in transito sul territorio di una delle Parti, o
  2. originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

  1. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
  2. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni tra privati;
  3. le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;
  4. i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro;
  5. le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
  6. le bevande spiritose che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.
Art. 14
  1. Se una delle Parti ha motivo di sospettare che:
    1. una bevanda spiritosa di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposizioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e
    2. tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

  1. il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa;
  2. la composizione di tale bevanda;
  3. la designazione e la presentazione;
  4. la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.
Art. 15
  1. Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice.
  2. La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
  3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.
  4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione della presente Appendice.
Art. 16
  1. Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.
  2. Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendice, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.
Art. 17
  1. Le bevande spiritose che al momento dell’entrata in vigore della presente Appendice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore della presente Appendice.
  2. Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.
Allegato 1

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera/del Liechtenstein

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Balzner Marc

Baselbieter Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Schaaner Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine d’Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwytzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Allegato 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie del Messico

Bevanda spiritosa
di Agave
Tequila:protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico
Bevanda spiritosa
di Agave
Mezcal:protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico
Bevanda spiritosa
di Agave
Bacanora:protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Dichiarazione comune

Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli

Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso. Se necessario, le regole d’origine relative saranno parimenti verificate.

Footnotes

  1. Dai testi originali inglese e spagnolo.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 18 giu. 2001 (RU 2003 2230).

  3. RS 0.632.315.631.1

  4. RS 0.632.315.631.1

  5. RS 0.632.20 , All. 1A.3

  6. RS 0.632.20 , All. 1A.3

  7. RS 0.632.20 , All. 1A.3

  8. RS 0.632.315.631.1

  9. RS 0.631.112.514

  10. RS 0.632.315.631.1

  11. RS 0.632.315.631.1

  12. RS 632.10 , All.

  13. RS 0.632.315.631.1

  14. RS 0.632.11

  15. Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

  16. RS 0.632.11

  17. RS 0.632.20 , All.1C

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