0.632.315.491•Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco
0.632.315.491Multilateral International Treaty1 dic 1999
Concluso a Ginevra il 19 giugno 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 maggio 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1999
(Stato 1° aprile 2013)
Preambolo
La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera
(di seguito: gli Stati dell’AELS)
e
il Regno del Marocco
(di seguito: il Marocco),
1. Considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e il Marocco, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euro-mediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo,
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite,
4. Animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale,
5. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS e del Marocco all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivo dell’OMC3, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale,
6. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell’OMC,
7. Considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati Parte dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, e segnatamente dall’OMC,
8. Determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile,
9. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione di una vasta e armonica zona di libero scambio tra i Paesi dell’Europa e del bacino mediterraneo, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione euro-mediterranea,
10. Preso atto dell’intenzione degli Stati dell’AELS di sostenere gli sforzi atti a liberalizzare l’economia marocchina, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni economiche e sociali in Marocco,
11. Disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo,
12. Convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi,
13. Parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti,
14. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente accordo (in seguito designato «presente Accordo»):
Il presente Accordo si applica:
originari di uno Stato dell’AELS o del Marocco.
Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito, giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di disciplinamento in materia di oro e d’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati Parte al presente Accordo.
Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con il Marocco pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, o qualora il Marocco constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all’Accordo concernente l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio10e secondo le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:
lo Stato Parte implicato può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Qualora l’applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) comporti:
e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore, Parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano gli altri Stati Parte.
Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato Parte che intenda adottare provvedimenti si salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati Parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.
I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati Parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dal Marocco nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione del Marocco possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.
I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.
Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato Parte implicato può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti), e 22 (Riesportazione e penuria grave) nonché nel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a uno Stato Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:
ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o
iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità degli Stati Parte convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione, in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti tecnici. A tal fine, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Le Parti al presente Accordo si impegnano affinché quest’ultimo sia conforme ai loro diritti e obblighi ai sensi dell’OMC. Il trattamento che le Parti si accordano reciprocamente non è meno favorevole di quello definito dall’OMC.
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarle.
Il presente Accordo si applica alle relazione commerciali tra ogni Stato dell’AELS e il Marocco, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte, fatte salve le disposizioni previste dal Protocollo E.
Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali conformemente all’articolo XXIV e alla parte IV del GATT del 1994, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio alle relazioni commerciali contemplate nel presente Accordo.
Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 34 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati Parte al presente Accordo ed entrano in vigore se sono stati accettati da tutti gli Stati Parte. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.
Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica o d’adesione nonché d’accettazione degli emendamenti effettuati in virtù dell’articolo 38, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi emendamenti, la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra il 19 giugno 1997, in un solo esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facenti parimenti fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
1. Gli Stati Parte convengono che le disposizioni dell’articolo 1 e) del Protocollo B non pregiudicano il diritto del Marocco di beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di qualsiasi altra deroga accordata ai Paesi in sviluppo dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT del 199412.
2. L’appendice II del Protocollo B si basa sulla versione del sistema armonizzato (HS) 1992. Esso sarà adeguato mediante decisione del Comitato misto alla seconda revisione dell’HS (HS versione 1996)13il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Gli Stati membri dell’AELS e il Marocco si dichiarano pronti a includere la Tunisia in un sistema di cumulo diagonale, a condizione che gli scambi effettuati tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia e tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da regole di origine identiche a quelle dell’Accordo e che la cooperazione amministrativa sia assicurata.
4. Dal momento in cui gli Stati dell’AELS avranno stabilito un accordo di libero scambio con l’Algeria, gli Stati Parte si dichiarano pronti a discutere le possibilità di includere l’Algeria nelle disposizioni relative alla cumulazione in materia di regole d’origine.
5. Gli Stati dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità di includere, su una base di reciprocità fra le tre Parti contraenti, le Comunità Europee nelle disposizioni dell’Accordo relative alla cumulazione in materia di regole d’origine.
6. Inoltre, gli Stati membri dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità di una futura estensione e miglioramento dell’applicazione delle regole d’origine – ivi incluse cumulazione, ristorni ed esoneri – in vista di ampliare e di promuovere la produzione e il commercio tra i Paesi europei e i Paesi della regione mediterranea.
7. In ogni caso, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo saranno avviate discussioni tra il Marocco e gli Stati membri dell’AELS, volte ad adottare il Protocollo B in funzione dei progressi realizzati con le Comunità Europee e l’OMC nell’ambito delle regole d’origine.
Eccezioni generali
8. L’Accordo AELS-Marocco non ostacola i divieti o le restrizioni all’importazione o al transito di prodotti, adottati a titolo di protezione dell’ambiente e imposti in virtù delle disposizioni dell’articolo 9 (Eccezioni generali), se tali divieti o restrizioni sono applicati congiuntamente a misure equivalenti imposte sul piano nazionale o messe in opera in virtù degli obblighi derivanti da un Accordo intergovernativo sull’ambiente. Qualsiasi difficoltà di interpretazione causata dalla nozione di «protezione dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 9 sono esaminate dal Comitato misto.
Pagamenti e trasferimenti
9. Le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 3 sono applicabili a condizione che gli investimenti siano effettuati in moneta straniera.
10. La Svizzera e il Marocco confermano che l’articolo 14 paragrafo 3 e il paragrafo 9 del presente Protocollo di intesa sono senza effetto sul loro accordo di promozione e di reciproca protezione degli investimenti del 3 aprile 199114.
Appalti pubblici
11. Gli Stati Parte si impegnano attivamente affinché i lavori sugli appalti pubblici siano condotti sotto l’egida dell’OMC, come stipulato dalla Dichiarazione ministeriale di Singapore.
Protezione della proprietà intellettuale
12. In virtù dell’Accordo sullo SEE15, gli Stati dell’AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 197316sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 16 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscano materialmente dagli obblighi derivanti dall’Accordo SEE.
Adeguamento strutturale
13. Rimane inteso che il livello di un dazio percepito in virtù dell’articolo 21 (Adeguamento strutturale) non deve oltrepassare il 25 per cento.
14. Per ciò che concerne l’articolo 21 paragrafo 3 (Adeguamento strutturale), in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni dei prodotti industriali, si farà riferimento alle statistiche del commercio internazionale, quali quelle della ECE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE.
Cooperazione economica tra gli Stati dell’AELS e il Marocco
15. Gli Stati dell’AELS si dichiarano pronti a sostenere gli sforzi del Marocco nella prospettiva del suo sviluppo sociale ed economico a lungo termine e a promuovere la cooperazione sulla base della Dichiarazione di Zermatt.
16. La cooperazione sarà stabilita in settori legati al processo di liberalizzazione dell’economia marocchina e segnatamente al processo di liberalizzazione del commercio tra il Marocco e gli Stati dell’AELS, e sarà concentrata sulle attività e nei settori nei quali gli Stati dell’AELS vantano una particolare esperienza.
| Record of Understanding – Protocollo d’intesa | |
|---|---|
| Annex I | Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement |
| Annex II | Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products |
| Annex III | Referred to in Article 4 – Customs duties on imports and charges having equivalent effect |
| Table A to Annex III | |
| Table B to Annex III | |
| Table C to Annex III | |
| Table D to Annex III | |
| Table E to Annex III | |
| Table F to Annex III*(deleted)* | |
| Annex IV | Referred to in Paragraph 3 of Article 8 – Quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect*(deleted)* |
| Annex V | Referred to in Article 16 – Protection of intellectual property |
| Annex VI | On the interpretation of Article 18 – State Aid |
| Annex VII | Rules for the Implementation of Article 18(3) – State Aid |
| Annex VIII | Referred to in Paragraph 2 of Article 24 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal |
| Protocol A | Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products |
| Table I to Protocol A | |
| Table II to Protocol A – Iceland | |
| Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland | |
| Table IV to Protocol A – Norway | |
| Table V to Protocol A – Morocco | |
| Protocol B | Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation |
| Annex I – Introductory notes | |
| Annex II – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status | |
| Annex III A – Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 | |
| Annex III B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED | |
| Annex IV A – Text of the invoice declaration | |
| Protocol B | Annex IV B – Text of the invoice declaration EUR-MED |
| Annex V – List of countries or territories in the Euro-Mediterranean partnership | |
| Protocol C | Monopolies not adjusted in accordance with Article 10 – Liechtenstein / Switzerland |
| Protocol D | Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves |
| Protocol E | Referred to in Article 36 – Territorial application |
| Joint Committee Decisions | |
| No 2-10 | Amendments to Protocol B17 |
| No 1-10 | Amendments to Protocol B18 |
| No 7-04 | Amendments to Protocol B |
| No 6-04 | Deletion of Annex IV |
| No 5-04 | Amendments of Tables A, B, C and E to Annex III |
| No 4-04 | Deletion of Table F to Annex III |
| No 3-04 | Correction to Decision 4 of 2000 |
| No 2-04 | Amendment to Annex II concerning fish and other marine products |
| No 1-04 | Amendment to Annex II concerning fish and other marine products |
| No 7-00 | Amendment to Article 18 on State Aid |
| No 6-00 | Amendment of Protocol C |
| No 5-00 | Amendments to Annex II of Protocol B |
| No 4-00 | Amendments of Tables A, B, E and F to Annex III of the Agreement |
| No 3-00 | Amendment to Annex II |
| No 2-00 | Establishment of a Sub-committee on customs and origin matters |
| No 1-00 | Rules of procedure of the Joint Committee |
| Stati Parte | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Islanda | 5 giugno | 1998 | 1º dicembre | 1999 | |
| Liechtenstein | 24 giugno | 1998 | 1º dicembre | 1999 | |
| Marocco | 12 ottobre | 1999 | 1º dicembre | 1999 | |
| Norvegia* | 22 maggio | 1998 | 1º dicembre | 1999 | |
| Svizzera | 14 maggio | 1998 | 1º dicembre | 1999 | |
| * | Riserva qui appresso. |
Norvegia
Conformemente al Protocollo E dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco, il Regno di Norvegia esclude l’applicazione del presente accordo al territorio di Svalbard ad eccezione del commercio di merci.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 10 mar. 1998 (RU 2003 3152). ↩
RS 0.632.20 ↩
La nomenclatura del sistema si trova inRS 632.10 all. (non pubblicato). Estratti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna. ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.6 ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1C ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.8 ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.1.c ↩
RS 0.632.20 , Allegato 1A.9 ↩
Il testo di questa versione non è pubblicato nella RU. La versione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. ↩
RS 0.975.254.9 ↩
FF 1992 IV 1 ↩
RS 0.232.142.2 ↩
Questa decisione non è ancora in vigore (RU 2012 6449). ↩
Questa decisione non è ancora in vigore (RU 2012 6447). ↩
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