Aggiunta all’accordo commerciale del 24 giugno 1927 tra la Svizzera e la Finlandia

0.632.293.451Bilateral International Treaty1 gen 1960

Conchiusa il 14 novembre 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19593
Istrumento di ratificazione scambiato il 1° gennaio 1960
Entrata in vigore il 1° gennaio 1960

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio d’accrescere gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno risoluto di modificare e completare l’accordo commerciale del 24 giugno 19274come segue:

Art. 1

Il numero 4 dell’accordo commerciale del 24 giugno 19275è abrogato.

Art. 2

I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A6, qui allegato, saranno ammessi, nell’importazione in Finlandia, secondo i dazi in esso indicati.

I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dalla Finlandia, menzionati nell’elenco B7, qui allegato, saranno ammessi all’importazione sul territorio doganale svizzero, secondo i dazi in esso indicati.

Art. 3

Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate dagli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio8, i prodotti menzionati negli elenchi A9e B10, qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.

Recedendo, le alte Parti contraenti o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, allegati alla presente aggiunta, continueranno a godere, nell’importazione in Finlandia e sul territorio doganale svizzero, dei dazi iscritti nell’Accordo generale alla data del recesso.

Art. 4

L’accordo commerciale del 24 giugno 192711e la presente aggiunta estenderanno i loro effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato con la Svizzera da un trattato d’unione doganale12.

Art. 5

Il presente accordo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio13avrà effetto per le Parti contraenti della presente aggiunta.

Se, per altro, la nuova tariffa delle dogane svizzere14entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione provvisoria d’adesione della Svizzera divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Finlandia, gli elenchi A15e B16avranno effetto a contare da quel momento.

Art. 6

La presente aggiunta sarà ratificata dalle due Parti contraenti secondo le loro disposizioni costituzionali. Essa entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

La presente aggiunta potrà essere disdetta in ogni tempo e avrà effetto fino al decorso di tre mesi a contare dal giorno della disdetta.

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 14 novembre 1958.

(Seguono le firme)

Footnotes

  1. RU 1959 I 987; FF 1959 1 739 ediz. ted. 1959 I 621 ediz. franc.

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RU 1959 1806

  4. RS 0.946.293.451

  5. RS 0.946.293.451

  6. RS 0.632.293.451.1

  7. RS 0.632.211.2

  8. RS 0.632.21

  9. RS 0.946.293.451

  10. RS 0.632.293.451.1

  11. RS 0.946.293.451

  12. RS 0.631.112.514

  13. [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

  14. La Tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato) è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

  15. RS 0.632.293.451.1

  16. RS 0.632.211.2

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