Scambio di lettere con gli Stati Uniti in merito a talune riduzioni tariffali addizionali

0.632.293.363Bilateral International Treaty1 gen 1980

Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19801
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980

(Stato 1° gennaio 1980)

Traduzione2

Delegazione degli Stati UnitiWashington, 21 dicembre 1979
ai Negoziati commerciali
multilaterali
Signor B. Eberhardt
Capo aggiuntivo
della Delegazione svizzera ai Negoziati
commerciali multilaterali

Egregio signore,

Le confermo ricevuta della Vostra lettera del 18 dicembre 1979 del tenore seguente: «Facendo riferimento ai nostri colloqui e negoziati nell’ambito del Tokyo-Round a Washington e Ginevra, relativi al trattamento doganale di prodotti chimici «non competitivi» della lista XXa – Stati Uniti assoggettati all’ASP ho l’onore di confermare quanto segue: 1. Gli Stati Uniti istituiscono una nuova sottovoce alla voce 410.22 della lista XXa per i prodotti seguenti:

Mordente nero75
Mordente bruno79
Mordente rosso81
Mordente rosso84
Mordente azzurro1

Per questa nuova voce, l’aliquota finale di dazio ammonta al 9 %. 2. In contropartita, la Svizzera accorda una riduzione suppletiva ripresa nella lista LIX delle voci seguenti per cui gli Stati Uniti hanno denotato un interesse specifico.

3701.20Fr. 8.
3702.20Fr. 8.
3703.10Fr. 6.

Le riduzioni suppletive entreranno in vigore contemporaneamente con le riduzioni precitate sotto il numero uno nella tariffa doganale degli Stati Uniti».

Le confermo che gli Stati Uniti approvano quanto convenuto nella Vostra lettera del 18 dicembre 1979.

William B. Kelly, Jr.
Associate Special Trade
Representative

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. g del DF del 19 mar. 1980 (RU 1980 1558).

  2. Dal testo originale inglese

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