Scambi di lettere del 10/11 luglio 1979 tra la Svizzera e il Canada concernente l’esportazione di formaggio

0.632.292.321Bilateral International Treaty11 lug 1979

Traduzione*2*

Delegazione svizzeraBerna, 10 luglio 1979
Signor Ambasciatore
R. de Charmoy Grey
Capo della Delegazione del Canada
ai Negoziati commerciali multilaterali

Signor Ambasciatore,

La Delegazione svizzera ha preso nota che codeste Autorità intendono modificare il regime canadese d’importazione per i formaggi delle voci 1700–1 e 1700–2 della tariffa canadese. Ancorché né la natura né le modalità del nuovo regime siano definite, vien nondimeno prospettato d’accordare alla CEE un contingente bilaterale assommante al 60 % del volume globale delle pertinenti importazioni canadesi. In queste condizioni, mi pregio di ripresentarvi gli interessi elvetici in tema d’esportazione casearia verso il Canada, quali già vennero presentati in dettaglio durante le trattative bilaterali fra le nostre due Delegazioni, nel contesto dei Negoziati Commerciali multilaterali.

Per non veder limitate, rispetto alla situazione attuale, le sue possibilità d’esportazione casearia in Canada, tenuto conto delle condizioni particolarmente sfavorevoli già emerse questi ultimi anni, segnatamente a cagione delle vicende monetarie, e tenuto parimente conto della prospettata concessione elvetica al Canada circa la carne bovina, la Svizzera si aspetta d’ottenere dal Canada: – un contingente bilaterale assommante al 15 % del volume globale delle pertinenti importazioni canadesi (vale a dire, nella fase odierna, circa 3000 t), – oppure, in suo luogo, la possibilità d’esportare nel quadro d’un contingente, globale (ma non valido per la CEE) del 40 % del volume totale delle pertinenti importazioni canadesi, rimanendo tuttavia inteso che dei prezzi minimi sarebbero fissati per le principali sorte di formaggi – quali Emmental, Groviera ecc. – così da non costringere i formaggi svizzeri d’alta qualità e prezzo elevato ad entrare in competizione con formaggi d’altra origine e d’un livello di prezzo sensibilmente inferiore. Dal canto suo, la Svizzera si obbligherebbe a non esportare formaggi d’un livello di prezzo inferiore a quello dei formaggi similari prodotti in Canada.

Comunque le Autorità Svizzere presumono che verrà loro offerta l’occasione di consultarsi con le Autorità canadesi circa la natura e le modalità del nuovo regime d’importazione casearia in Canada, prima che il medesimo entri in vigore.

Resta, infine, inteso che, in merito a detto regime ed alle sue implicazioni sulle esportazioni casearie elvetiche verso il Canada, la Svizzera riserva i propri diritti desumibili dall’Accordo generale3, come anche la facoltà di correggere, ove occorresse, l’equilibrio delle concessioni tra i due Paesi.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia distinta considerazione.

Arthur Dunkel
Ambasciatore

Footnotes

  1. RU 1979 2611

  2. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RS 0.632.21

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