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0.632.291.722•Scambio di lettere del 14 novembre 1958 concernente l’abolizione del dazio d’importazione nel Benelux di talune macchine svizzere
0.632.291.722Multilateral International Treaty1 gen 1960
Traduzione*2*
| Il Presidente | Ginevra, 14 novembre 1958 |
|---|---|
| della Delegazione svizzera |
Signor Presidente,
Con lettera data oggi, Ella ha avuto la cortesia di comunicarmi quanto segue: «Mi onoro di informarla che: Le Autorità competenti dell’Unione economica belgo-lussemburghese e dei Paesi Bassi, si obbligano d’accordare, con le condizioni di vigilanza in vigore presso i medesimi, l’esenzione totale dei dazi doganali di entrata per le turbine a vapore e i motori a scoppio e combustione interna dei numeri 822 e 823 della loro tariffa comune dei dazi doganali d’entrata, quando sia provato che tali macchine sono riservate alla costruzione, all’armamento o alla riparazione, sul loro territorio, di navi e di batelli non sottoposti ai dazi doganali sull’importazione. A questo rispetto, sono parimente considerati navi e batelli le draghe, le aspiratrici di sabbia, le gru galleggianti e altri materiali galleggianti analoghi. Quest’obbligo è valevole, sempre che le prescrizioni delle istituzioni internazionali di cui siano o saranno parte i Paesi del Benelux, non abbiano a richiedere alcuna modificazione di questo ordinamento straordinario.»
Mi pregio di confermarle il mio accordo su quanto precede.
Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.
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