Scambio di lettere del 14 novembre 1958 concernente l’abolizione del dazio d’importazione nel Benelux di talune macchine svizzere

0.632.291.722Multilateral International Treaty1 gen 1960

Traduzione*2*

Il PresidenteGinevra, 14 novembre 1958
della Delegazione svizzera

Signor Presidente,

Con lettera data oggi, Ella ha avuto la cortesia di comunicarmi quanto segue: «Mi onoro di informarla che: Le Autorità competenti dell’Unione economica belgo-lussemburghese e dei Paesi Bassi, si obbligano d’accordare, con le condizioni di vigilanza in vigore presso i medesimi, l’esenzione totale dei dazi doganali di entrata per le turbine a vapore e i motori a scoppio e combustione interna dei numeri 822 e 823 della loro tariffa comune dei dazi doganali d’entrata, quando sia provato che tali macchine sono riservate alla costruzione, all’armamento o alla riparazione, sul loro territorio, di navi e di batelli non sottoposti ai dazi doganali sull’importazione. A questo rispetto, sono parimente considerati navi e batelli le draghe, le aspiratrici di sabbia, le gru galleggianti e altri materiali galleggianti analoghi. Quest’obbligo è valevole, sempre che le prescrizioni delle istituzioni internazionali di cui siano o saranno parte i Paesi del Benelux, non abbiano a richiedere alcuna modificazione di questo ordinamento straordinario.»

Mi pregio di confermarle il mio accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Stopper

Footnotes

  1. RU 1959 1981

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

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