Convenzione tariffale con il Benelux

0.632.291.721Multilateral International Treaty1 gen 1960

Conchiusa il 21 aprile 1959
Entrata in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 1960

(Stato 1° gennaio 1960)

Il Consiglio federale svizzero, dall’una parte,

e il Governo del Regno del Belgio, agente in nome suo e in nome del Governo del Granducato di Lussemburgo, in virtù di accordi in vigore, e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall’altra,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La convenzione tariffale, conchiusa a Bruxelles il 12 febbraio 19492tra la Svizzera, dall’una parte, e l’Unione economica belgo‑lussemburghese e il Regno dei Paesi Bassi, dall’altra, gli elenchi allegati e i protocolli aggiunti alla medesima, sono abrogati.

Art. 2

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A3, qui allegato, godranno, nella importazione sul territorio dell’Unione economica belgo‑lussemburghese e su quello europeo del Regno dei Paesi Bassi, dei dazi determinati in tale elenco.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dall’Unione economica belgo‑lussemburghese e del Regno dei Paesi Bassi, menzionati nell’elenco B4, qui allegato, godranno, nell’importazione sul territorio doganale della Svizzera, dei dazi determinati in tale elenco.

Art. 3

La presente convenzione estenderà parimente i suoi effetti al Principato di Liechtenstein, fino a tanto che esso sarà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale5.

Art. 4

Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio6, i prodotti menzionati negli elenchi A e B7, qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti, secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.

Recedendo le Parti contraenti, o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, qui allegati, continueranno a godere, nell’importazione sul territorio dell’Unione economica belgo‑lussemburghese, sul territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e sul territorio doganale svizzero, dei diritti inscritti nell’Accordo generale al momento in cui il recesso avrà effetto.

Art. 5

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Berna il più presto. Essa entrerà definitivamente in vigore il giorno del deposito del terzo strumento di ratificazione.

Le disposizioni della presente convenzione saranno applicate temporaneamente a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’accordo generale8avrà effetto per le Parti contraenti della medesima, qualora tale giorno cada prima del deposito del terzo strumento di ratificazione.

Art. 6

A contare dal giorno in cui l’una delle Parti contraenti cessi d’essere vincolata agli obblighi dell’Accordo generale, la presente convenzione rimarrà in vigore per la durata di sei mesi.

Qualora non fosse disdetta prima che questo termine sia decorso, essa sarà prolungata di tacita intesa per un intervallo indeterminato; potrà allora essere disdetta in ogni tempo e cesserà d’avere effetto tre mesi dopo la disdetta.

Se l’una delle Parti contraenti notificasse che intenda recedere dall’Accordo generale9, la presente convenzione potrà essere disdetta per il 31 dicembre 1961, mediante un avviso anticipato di almeno 3 mesi.

Fatto a Berna, in tre esemplari, in lingua francese, il 21 aprile 1959.

(Seguono le firme)

Conchiuso il 21 aprile 1959
Entrato in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 1960Il Consiglio federale svizzero, dall’una parte,e il Governo del Regno del Belgio, agente in nome suo e in nome del Governo del Granducato di Lussemburgo, in virtù di accordi in vigore, e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall’altra,hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nel momento in cui entrerà in vigore la nuova tariffa delle dogane svizzere, all’elenco B allegato alla convenzione tariffale del 12 febbraio 194910sarà sostituito l’elenco B allegato al presente protocollo aggiunto.

Art. 2

Il presente protocollo aggiunto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Berna il più presto. Esso entrerà definitivamente in vigore il giorno del deposito del terzo strumento di ratificazione. Nondimeno, le disposizioni del presente protocollo aggiunto entreranno in vigore temporaneamente a contare dal giorno in cui sarà stato firmato.

Art. 3

Il presente protocollo aggiunto potrà essere disdetto in ogni tempo, con effetto alla fine del trimestre dell’anno civile successivo a quello in cui la disdetta sia stata notificata.

Fatto in tre esemplari, in lingua francese, a Berna, il 21 aprile 1959.

(Seguono le firme)

Benelux Elenco delle concessioni che i Governi dei Paesi del Benelux accettano d’accordare al Governo Svizzero

Fa fede soltanto il testo francese del presente elenco

Elenco A

Numero
della tariffa
Denominazione delle merciAliquota
di dazio
26Formaggi di ogni sorta:
c) Formaggi di pasta dura o semidura (x)15 %
59Mele, pere e cotogne, fresche:
a) Mele:
1. dal 1° febbraio al 31 maggio6 %
2. dal 1° giugno al 31 gennaio12 %
b) Pere:
1. dal 1° febbraio al 31 maggio6 %
2. dal 1° giugno al 31 gennaio12 %
60Frutta a nocciolo, fresche:
a) Albicocche e pesche:
1. Albicocche15 %*
117Altre preparazioni e conserve di carne:
b) e brodi di carne imballati o
exc) in forma di tavolette25 %*
292Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni
farmaceutiche:
a) condizionati per la vendita a minuto:
1. con alcole etilico12 % del prezzo di vendita a minuto, diminuito del 15 %111
2. senza alcole etilico12 % del prezzo di vendita a minuto, diminuito del 15 %
b) altri:
1. con alcole etilico12 %1
2. senza alcole etilico12 %
314aMatite, mine, pastelli e gessetti per scrivere e per disegnare:
a) matite12 %
446Filati di seta, di borra o di cascami di borra di seta, puri o misti, preparati per la vendita a minuto:
a) di seta .12 %
b) di borra o di cascami di borra di seta12 %
450Altri tessuti non nominati altrove (A. I)15 % +
+ Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 12%
458Ricami (A. III):
a) Ricami chimici e ricami senza fondo visibile15 %
b) altri15 %
487Passamaneria (B. V):
a) Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli6 %
488Ricami (B. V):
a) Ricami chimici e ricami senza fondo visibile15 %
b) altri15 %
523Filati di cotone ritorti:
a) d’una lunghezza di oltre 68 000 m per mezzo chilogrammo, in filo semplice4 % +
+ Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota del 4 % non sarà riscossa4 %
b) altri4 %
526Filati di cotone condizionati per la vendita a minuto:
a) non lucidati, avvolti in matasse o in gomitoli, senza supporto o con supporti che non siano rocchetti, tubetti di carta e simili10 %
b) altri12 %
527Tessuti di cotone non operati:
a) greggi:
1. veli12 %
b) imbianchiti:
1. veli15 %
c) tinti:
1. veli cremati12 %
2. veli tinti altrimenti15 %
f) mercerizzati:
1. veli15 %
NB. Per veli, s’intendono i tessuti in armatura tela
fabbricati con fili semplici o ritorti di due fili, pesanti da 4 a 6 kg per 100 m2, aventi nella catena e nella
trama, in un quadrato di 5 mm di lato, da 20 a 27 o da 40 a 54 fili semplici.
528Tessuti di cotone operati:
a) broccati:
1. plumetis12 %
b) operati in altra maniera:
1. greggi18 % +
+ Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 14 %
531Tessuti di cotone a punto di garza:
a) non operati:
1. greggi:
A. marquisette12 %
2. imbianchiti:
A. marquisette12 %
3. tinti, stampati o di fili di colori diversi:
A. marquisette12 %
4. mercerizzati:
A. marquisette12 %
b) broccati od operati in altra maniera:
1. marquisette12 %
NB. Per marquisette, s’intendono i tessuti interamente composti di punti di garza, fabbricati con fili semplici o ritorti di due fili, pesanti da 4 a 7 kg per 100 m2, aventi nella catena e nella trama, in un quadrato di 5 mm di
lato, da 20 a 27 o da 36 a 54 fili semplici.
540Ricami di cotone:
a) Ricami chimici e ricami senza fondo visibile12 %
b) su fondo di tulle o di pizzo12 %
c) su fondo non nominato altrove12 %
588Passamaneria:
a) di lino, di canapa o di ramia:
1. Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle
trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli
8 %
b) di altre materie tessili del capitolo 49:
1. Trecce, fasce e articoli di fantasia del genere delle
trecce, destinati esclusivamente alla fabbricazione di cappelli
8 %
582Lavori a maglia di lana, pura o mista:
a) di lana pura:
4. Sottovesti:
A. Camicie e mutande da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo
1800 g per dozzina di capi
18 %
5. Articoli non nominati altrove:
A. Vestiti e abiti a giacca completi, da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo 1200 g20 %
b) di lana mista:
ex4. Sottovesti:
A. Camicie e mutande da donna, nelle grandezze 40 belga e 38 olandese e oltre, pesanti al massimo
1800 g per dozzina di capi
18 %
590Fazzoletti da tasca:
c) di lino, di canapa o di ramia:
1. ricamati, esclusi quelli semplicemente orlati con punti da ricamo, di lino puro o commisto a cotone15 %
d) di cotone e altri:
1. ricamati, esclusi quelli semplicemente orlati con punti da ricamo, di cotone15 %
591Scialli, sciarpe e fazzoletti da collo:
a) di seta:
1. di seta stampata, quadrati18 %
c) di lana20 %
602Altre calzature di cuoio, con suole di cuoio o di caucciù:
b) calzature con suole d’una lunghezza di 23 cm e oltre24 % o, a scelta dell’importatore, fr. b. 76 o
fr. 5.78 per paio
609Campane per cappelli, in trecce, in fasce o in filati di materie tessili, di carta, di materie derivanti dalla cellulosa o di materie analoghe15 %
715Raccordi e flange per tubature, non nominati altrove:
a) di ghisa malleabile8 %
729Bulloni, viti e articoli affini, filettati, come viti, bulloni, viti a occhiello, ganci con impanatura, tirafondi, dadi, ecc., di ferro, d’acciaio o di ghisa malleabile:
exc) bulloni, dadi, viti da metallo e altre, torniti o tagliati10 %
750Altri utensili trincianti per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure, a mano o a macchina (come forbici, frese, saette, lame per pialla, filettatori, ecc.)6 %
766Chiodi, punte, ribadini, viti, bulloni, rondelle, dadi, viti a occhiello, filettatori e simili, torniti o tagliati
773Lavori di nichelio, non nominati né compresi altrove:
a) semplicemente lavorati:
ex1. viti e articoli affini, torniti o tagliati8 %
822Macchine a vapore separate dalla caldaia:
a) con pistone6 %
b) senza pistone (turbine a vapore)6 %
823Motori a scoppio e a combustione interna:
b) altri:
3. altri6 %
824Macchine motrici idrauliche:
a) Turbine idrauliche6 %
843Macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche:
b) Torchi e macchine per la stampa6%
844Macchine e apparecchi per la preparazione delle materie tessili, per la filatura e la torcitura; macchine per arrocchettare:
c) Macchine per arrocchettare6 % (*)
845Telai per tessitura, per tulli, pizzo, maglieria, ricamo, passamaneria; apparecchi e macchine accessorie per la tessitura:
a) Telai per tessitura6 %(*)
848Macchine utensili:
exb) altre:
Torni verticali, compresi i torni verticali a revolver,
– Macchine per tracciare con precisione
– Macchine per spinare
– Macchine per centrare
– Trapani speciali, multipli, semplici e speciali
– Foratrici di profondità, orizzontali e verticali
– Macchine per tagliare gli ingranaggi
– Macchine per la lavorazione degli ingranaggi mediante fresatura, piallatura e generazione
– Macchine per la rifinitura dei fianchi degli ingranaggi (comprese quelle per rettificarne i denti)
– Rettificatrici per superfici cilindriche esterne:
semplici,
universali,
per rulli,
per alberi a gomito,
altre
– Rettificatrici per superfici cilindriche interne:
semplici o con mandrino
altre
– Rettificatrici per piani (compresi i tipi leggeri):
con tavola girevole, orizzontale e verticale,
con tavola oscillante,
con albero portamola orizzontale o verticale,
altre (comprese quelle a due montanti)
– Rettificatrici per filettature
– Macchine per rettificare e per honing (escluse quelle per ingranaggi
– Politrici e politrici a pressione (compresi i tipi leggeri)
– Torni a revolver (esclusi quelli verticali):
da tavola,
con carrello portautensili fisso,
con carrello portautensili mobile
– Torni automatici per lavori su mandrino:
con un mandrino,
con mandrini multipli
– Torni automatici a punte:
con un mandrino,
con mandrini multipli
– Fresatrici automatiche:
con una fresa,
con frese multiple e tipi speciali
– Piallatrici fresatrici
– Macchine per contornare, riprodurre e copiare gli
stampi nelle tre dimensioni
– Seghe circolari a freddo
– Segatrici e limatrici (comprese quelle con seghe a
nastro)
– Macchine per maschiare
– Macchine per filettare i tubi
– Alesatrici e barenatrici orizzontali e verticali
– Macchine per dividere in lunghezza o in cerchio6 %
852Macchine calcolatrici; macchine per scrivere dette
«contabili», registratori di cassa, e loro parti staccate:
exa) Macchine calcolatrici8 %
exb) Parti staccate di macchine calcolatrici8 % +
+ Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore del 6%.
854Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi altrove:
b) altri:
1. Apparecchi per la prova dei materiali, pesanti 250 kg o più6 %
859Generatori, motori e convertitori elettrici; trasformatori; rocchetti a reazione; apparecchi per saldare con generatore, convertitore o trasformatore:
a) Dinamo, motori e convertitori rotativi, pesanti ciascuno:
2. oltre 10 kg8 %
b) Trasformatori e convertitori statici, pesanti ciascuno:
B. oltre 10 kg8 %
c) Apparecchi per saldare, pesanti ciascuno:
2. oltre 10 kg8 %
863Apparecchi elettrici d’avviamento, d’illuminazione e di
segnalazione per autoveicoli e biciclette:
b) d’illuminazione:
2. Apparecchi d’illuminazione, comprese le dinamo per biciclette18 %
872Apparecchi per misurare e registrare la tensione elettrica; contatori d’elettricità:
b) Contatori elettrici10 %
926Strumenti e apparecchi di fisica, di chimica o di precisione, non nominati né compresi altrove:
a) Apparecchi per la prova dei materiali, pesanti meno di
250 kg
10 %
928Orologi da tasca, da braccio e simili:
a) con cassa d’oro o di platino10 %
b) con cassa d’argento10 %
c) con cassa di metallo ordinario, anche dorato o argentato oppure placcato d’oro e d’argento, oppure con cassa di qualsiasi altra materia10 %
929Altri generi d’orologeria con movimenti di orologio:
a) Cronometri di marina10 %
b) Orologi per automobili, imbarcazioni e aeroplani10 % +
+ Fino al 31 dicembre 1961, l’aliquota di questo dazio non sarà maggiore dell’8 %.
c) Pendolette e qualsiasi altro genere10 %
930Casse di orologi e loro parti:
a) di oro o di platino10 %
b) d’argento10 %
c) di metalli ordinari, anche dorati o argentati, oppure
placcati d’oro o d’argento, o d’altre materie
10 %
933Orologi da edifici e loro movimenti:
a) elettrici12 %
b) altri12 %
934Altri orologi e pendole, anche elettrici, comprese le sveglie:
a) Sveglie12 %
b) Orologi di controllo12 %
c) altri orologi e pendole da tavolo o da appendere12 %
935Movimenti d’orologeria e parti staccate di movimenti di orologeria, non nominati né compresi altrove:
a) Movimenti di orologeria12 %
b) altri6 %
Nota:
(x)Le merci alle quali è apposto questo segno sono esenti dalla tassa di monopolio olandese o dall’onere belgo‑lussemburghese corrispondente.
*Concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1961.

Scambio di lettere del 14 novembre 1958

Il Presidente della DelegazioneGinevra, 14 novembre 1958
belgo‑lussemburghese‑olandese

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, del seguente tenore: «Per effetto del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Economica Europea, i Governi del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, dell’Italia, della Francia e della Repubblica federale di Germania hanno dovuto restringere entro il 31 dicembre 1961 le concessioni doganali, accordate alla Svizzera allorché fu negoziata l’adesione provvisoria di essa al GATT, in quanto involgano un miglioramento rispetto allo stato, contrattuale o di fatto, delle cose prima della firma dei nuovi accomodamenti nell’ambito del GATT. D’altra parte, qualora a un Governo dei Paesi summenzionati, in conseguenza dell’entrata in vigore della tariffa estera comune, non fosse dato di mantenere oltre il 1° gennaio 1962 le concessioni che ha accordato alla Svizzera, il Consiglio federale svizzero si riserva il diritto di revocare, rispetto al Paese del quale si tratta, delle concessioni equivalenti. Per quanto concerne l’elenco dei vincoli offerti dalla Svizzera ai Paesi del Benelux, la revoca delle concessioni si restringe ai numeri considerati nell’elenco qui allegato. I Governi del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi rinunciano a far valere delle eventuali pretese, conformemente alle disposizioni del GATT, onde compensare equamente le concessioni svizzere, revocate rispetto al Belgio, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi, all’Italia, alla Francia e alla Repubblica federale di Germania. Prima di revocare delle concessioni, la Svizzera negozierà con i Governi del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, dell’Italia, della Francia e della Repubblica federale di Germania, allo scopo di mantenere le concessioni accordate, oppure allo scopo di convenire un nuovo ordinamento conforme agli interessi vicendevoli delle Parti».

Mi pregio di confermarle il mio accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Schell

Concessioni svizzere ai Paesi del Benelux, per le quali la Svizzera si riserva il diritto di restringere la durata a 3 anni

Numero
della tariffa
^^doganale^121^
Denominazione delle merciAliquota di dazio
per 100 kg
peso lordo
Fr.
0201.Carni e frattaglie commestibili degli animali nominati nei numeri da 0101 a 0104, fresche, refrigerate o congelate:
ex0000.20– carne di giovenca, di toro, di vacca o di bue:
fresca
35.—
0704.Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o
evaporati, anche tagliati a pezzi o a fette, anche triturati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
– non mescolati, in recipienti di:
ex0000.10– – più di 5 kg:
patate20.—
ex0000.12– – 5 kg o meno:
patate40.—
ex 0909.01Semi di anice, di anice stellato o badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di ginepro:
– semi di carvi1.50
2827.Ossidi di piombo:
ex0000.10– protossido di piombo (litargirio) e biossido di piombo:
– – protossido di piombo (litargirio)3.—
ex 3505.01Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido o di fecola:
– colle d’amido o di fecola8.—
4801.Carte e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotolo o in fogli:
– carta pesante più di 30 g per m2:
– – carte non nominate altrove:
ex0000.60– – – con notevoli impurità nella pasta, anche tinte di
unsolcolore nella pasta:
carta‑paglia.10.—
5505.Filati di cotone non condizionati per la vendita a minuto:
– greggi o vaporizzati, anche gasati:
– – non ritorti né a cordoncino:
12– – – oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese33.—
14– – – oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese38.—
– – ritorti:
33– – – oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese45.—
35– – – oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese50.—
5802.Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Karamanie, Schumaks e simili, anche confezionati:
– di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici o
artificiali, di lana o altri peli di animali o di cotone:
– – tessuti come velluto:
ex0000.10– – – con pelo tagliato:
di cotone150.—
ex0000.12– – – con pelo non tagliato:
di cotone150.—
6102.Vestimenta (sopravvesti) da donna, ragazze e bambini:
– non ricamati né fatte di pizzi né combinate con pizzi o
merletti:
– – di lana o di altri peli di animali:
40– – – del peso unitario superiore a 1500 g, non guarniti di pelliccia750.—
6201.Coperte:
– di lana o d’altri peli di animali:
ex0000.40– – senza lavoro di cucito né passamaneria:
di lana270.—
ex0000.42– – altre:
di lana320.—
ex 7603.01Lamiere, lastre, fogli e strisce, di alluminio, d’uno spessore superiore a 0,15 mm:
– strisce leggermente convesse, per la fabbricazione
di tende veneziane (tende a lamelle)
85.—
8307.Apparecchi per l’illuminazione, materiale per lampade e per lampadari, come anche le loro parti elettriche, di metalli ordinari:
– altro materiale per lampade e lampadari:
– – per l’illuminazione elettrica:
20– – – di ferro o d’acciaio180.—
8706.Parti, pezzi staccati e accesori degli autoveicoli compresi nei numeri da 8701 a 8703:
ex0000.30– altri:
marmitte di scarico40.—
ex 9008.01Apparecchi cinematografici (apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):
– apparecchi da proiezione con o senza riproduzione
del suono
250.—

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. [RU 1949 I 381, 1953 1404]

  3. Trattasi dell’«Elenco delle concessioni che i Governi dei Paesi del Benelux accordano al Governo svizzero», pubblicato qui appresso.

  4. È compreso nell’«Elenco della Confederazione Svizzera» (RS 0.632.211.2 ).

  5. RS 0.631.112.514

  6. RS 0.632.21

  7. Vedi le note all’art. 2.

  8. [RU 1959 1805]

  9. RS 0.632.21

  10. [RU 1949 I 381, 1953 1404.RS 0.632.21 art. 1]

  11. 1Questo dazio non dev’essere inferiore a quello che sarebbe computato se questi prodotti fossero classificati sotto il n. 159bis.

  12. 1RS 632.10 allegato