Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inteso a disciplinare alcune questioni doganali generali

0.632.291.361Bilateral International Treaty1 mag 1960

Conchiuso il 21 novembre 1958
Entrato in vigore il 1° maggio 1960

(Stato 1° maggio 1960)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Con l’entrata in vigore della dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio1(GATT) e degli elenchi delle concessioni svizzere e germaniche, allegati al medesimo, cessano d’avere effetto:

L’allegato A dell’accordo doganale del 20 dicembre 19512tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della quarta aggiunta a questo accordo, del 1° novembre 19573escluse le disposizioni sul traffico di perfezionamento dei tessili «Prescrizioni concernenti la sezione XI», comprese le note dall’1 al 5;

L’allegato B all’accordo doganale del 20 dicembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della seconda aggiunta a questo accordo, del 4 dicembre 19534.

Art. 2

Qualora l’una o le due Parti contraenti cessassero d’essere sottoposte agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio5(GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell’ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.

Art. 3

Il presente accordo entra in vigore alla data prevista nell’articolo 1. Qualora esso fosse disdetto, si applicheranno le disposizioni dell’articolo XI dell’accordo doganale germano-svizzero del 20 dicembre 19516. In derogazione alle disposizioni di quell’accordo, la disdetta per il 31 dicembre 1961, potrà essere data con un preavviso di tre mesi.

Art. 4

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera con un trattato di unione doganale7. Esso è inoltre applicabile al «Land Berlin», eccetto che la Repubblica federale di Germania non faccia al Governo svizzero una dichiarazione contraria, durante i tre mesi che seguiranno la sua entrata in vigore.

Art. 5

Il presente accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Bonn.

Fatto a Ginevra, il 21 novembre 1958, in doppio esemplare.

Per la
Confederazione svizzera:
Marti
Per la
Repubblica federale di Germania:
v. Mahs

Footnotes

  1. [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

  2. RS 0.632.613.6

  3. [RU 1959 237]. Queste disp. sono abrogate (n. 7 dell’Acc. del 1° ago. 1969 –RS 0.631.146.21 ).

  4. [RU 1954 865]

  5. RS 0.632.21

  6. RS 0.632.613.6

  7. RS 0.631.112.514

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