Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC

0.632.209Multilateral International Treaty5 dic 2004

Concluso a Seattle il 30 novembre 1999

Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20031

Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 novembre 2004

Entrato in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 2004

(Stato 6 luglio 2023)

Le Parti al presente Accordo,

prendendo atto che l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «OMC») ha costituito un sistema giuridico e procedure complesse per la risoluzione delle controversie;

prendendo altresì atto che i Paesi in sviluppo, in particolare i meno progrediti tra di essi, e le economie in transizione hanno una perizia limitata della legislazione dell’OMC e della gestione di controversie commerciali complesse e che la loro capacità di acquisire la suddetta perizia è limitata da rigide costrizioni finanziarie e istituzionali;

riconoscendo che vi potrà essere un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo2che istituisce l’OMC solamente se tutti i Membri dell’OMC comprendono i diritti e gli obblighi che ne risultano e se hanno le stesse possibilità di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC;

riconoscendo inoltre che la credibilità e l’accettabilità delle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC possono essere assicurate soltanto se tutti i Membri dell’OMC possono parteciparvi con efficacia;

risoluti, di conseguenza, a costituire una fonte di formazione, di perizia e di pareri giuridici sulla legislazione dell’OMC facilmente accessibile ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione del Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC

Il presente Accordo istituisce un Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC (di seguito denominato il «Centro»).

Art. 2 Obiettivi e funzioni del Centro
  1. Lo scopo del Centro è di fornire ai Paesi in sviluppo, in particolare ai meno progrediti tra di essi, e alle economie in transizione una formazione, un aiuto e pareri giuridici relativi alla legislazione dell’OMC e alle procedure di risoluzione delle controversie.
  2. A tale fine, il Centro:
    1. dà pareri giuridici sulla legislazione dell’OMC;
    2. fornisce un aiuto alle Parti e ai terzi Parti nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC;
    3. forma funzionari nel diritto dell’OMC mediante seminari sulla legislazione e la giurisprudenza dell’OMC, stage e altri mezzi appropriati;
    4. esercita ogni altra funzione che gli è assegnata dall’Assemblea generale.
Art. 3 Struttura del Centro
  1. Il Centro dispone di un’Assemblea generale, di un Consiglio di direzione e di un Direttore generale.
  2. L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei Membri del Centro e dai rappresentanti dei Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III. L’Assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno per:
    1. valutare le prestazioni del Centro;
    2. eleggere il Consiglio di direzione;
    3. adottare le regole proposte dal Consiglio di direzione;
    4. adottare il preventivo annuo proposto dal Consiglio di direzione;
    5. esercitare le funzioni che le sono assegnate in virtù degli altri articoli del presente Accordo.

L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di direzione è composto da quattro Membri, da un rappresentante dei Paesi meno progrediti e dal Direttore generale. I Membri del Consiglio di direzione vi siedono a titolo personale e sono eletti in funzione delle loro competenze in materia di diritto dell’OMC o di relazioni commerciali internazionali e di sviluppo.

4. I Membri del Consiglio di direzione e il rappresentante dei Paesi meno progrediti presso il Consiglio di direzione sono nominati dall’Assemblea generale. Il Direttore generale è membro di diritto del Consiglio di direzione. Il gruppo di Membri enumerato nell’Allegato I del presente Accordo e i tre gruppi di Membri enumerati nell’Allegato II del presente Accordo possono ciascuno proporre un membro del Consiglio di direzione affinché sia nominato dall’Assemblea generale. I Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III del presente Accordo possono proporre il loro rappresentante al Consiglio di direzione affinché sia nominato dall’Assemblea generale.

5. Il Consiglio di direzione fa rapporto all’Assemblea generale. Il Consiglio di direzione si riunisce quando necessario per:

  1. adottare le decisioni necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento del Centro conformemente al presente Accordo;
  2. preparare il preventivo annuo del Centro per approvazione da parte dell’Assemblea generale;
  3. decidere in merito ai ricorsi depositati dai Membri ai quali è stato rifiutato l’aiuto giuridico in una procedura di risoluzione delle controversie;
  4. sovrintendere alla gestione della dotazione di capitale del Centro;
  5. nominare un revisore dei conti esterno;
  6. nominare il Direttore generale dopo consultazione con i Membri;
  7. proporre, per adozione da parte dell’Assemblea generale, regole riguardanti:
  8. le procedure del Consiglio di direzione;

ii) le attribuzioni e le condizioni d’assunzione del Direttore generale, del personale del Centro e dei consulenti assunti dal Centro;

iii) la politica di gestione e d’investimento della dotazione di capitale del Centro.

h) esercitare le funzioni che gli sono assegnate in virtù delle altre disposizioni del presente Accordo.

6. Il Direttore generale fa rapporto al Consiglio di direzione ed è invitato a partecipare a tutte le sue riunioni. Il Direttore generale:

a) gestirà gli affari correnti del Centro;

b) recluterà, dirigerà e licenzierà il personale del Centro, conformemente al regolamento del personale adottato dall’Assemblea generale;

c) assumerà i consulenti e sovrintenderà a essi;

d) sottoporrà al Consiglio di direzione e all’Assemblea generale un bilancio, verificato da un terzo, riguardante il preventivo dell’esercizio precedente;

e) rappresenterà il Centro verso l’esterno.

Art. 4 Procedura decisionale
  1. L’Assemblea generale adotta le sue decisioni mediante consenso. Una proposta esaminata per adozione in occasione di una riunione dell’Assemblea generale è ritenuta adottata se durante la riunione nessun Membro del Centro vi si oppone formalmente. La presente disposizione si applica parimenti,mutatis mutandis , alle decisioni adottate dal Consiglio di direzione.
  2. Se il presidente dell’Assemblea generale o il Consiglio di direzione costatano che non è possibile pervenire a une decisione mediante consenso, il presidente può decidere di sottoporre la questione a voto da parte dell’Assemblea generale. In questo caso, l’Assemblea generale adotta la sua decisione con la maggioranza dei quattro quinti dei Membri presenti e votanti. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri del Centro costituisce il quorum per qualsiasi riunione dell’Assemblea generale durante la quale una questione è messa ai voti.
  3. Le procedure enunciate all’articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo si applicano alle decisioni che vertono su emendamenti.
Art. 5 Struttura finanziaria del Centro
  1. Con i contributi versati dai Membri conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo è costituita una dotazione di capitale.
  2. Il Centro fattura i costi dei servizi giuridici in funzione della tariffa che figura nell’Allegato IV del presente Accordo.
  3. Il preventivo annuo del Centro è finanziato dai proventi della dotazione di capitale del Centro, dei costi fatturati per le prestazioni del Centro e di ogni contributo volontario versato da Governi, da organizzazioni internazionali o da patrocini privati.
  4. Il Centro dispone di un revisore dei conti esterno.
Art. 6 Diritti e obblighi dei Membri
  1. Ogni Paese in sviluppo Membro e ogni Membro la cui economia è in transizione, enumerato nell’Allegato II del presente Accordo, ha diritto ai servizi del Centro conformemente alle regole adottate dall’Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell’Allegato IV. Ogni Membro può domandare che l’assistenza nella procedura di risoluzione delle controversie dell’OMC sia fornita in una delle tre lingue ufficiali dell’OMC.
  2. Ogni Membro che abbia accettato il presente Accordo è tenuto a versare, nel più breve termine, un contributo unico alla dotazione di capitale del Centro e/o contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente alla scala dei contributi figurante negli Allegati I e II del presente Accordo. Ogni Membro che abbia aderito al presente Accordo è tenuto a versare contributi conformemente alle disposizioni dello strumento di adesione.
  3. Ogni Membro versa, nel più breve termine possibile, i costi fatturati per i servizi forniti dal Centro.
  4. Se costata che un Membro non rispetta uno dei propri obblighi in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Consiglio di direzione può decidere di rifiutare a questo Membro l’esercizio dei propri diritti in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.
  5. Nessun elemento del presente Accordo può essere interpretato come implicante per un Membro un impegno finanziario superiore a quelli derivanti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 7 Diritti dei Paesi meno progrediti

I Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III, quando ne fanno domanda, beneficiano dei servizi del Centro, conformemente alle regole adottate dall’Assemblea generale e alla tariffa enunciata nell’Allegato IV. Ciascuno di questi Paesi può chiedere che l’assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC sia fornita in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali dell’OMC.

Art. 8 Priorità nella ripartizione dell’assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC

Se due Paesi aventi diritto a un’assistenza nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC sono interessati da una medesima procedura, l’aiuto è fornito in funzione delle seguenti priorità: in primo luogo, i Paesi meno progrediti; in secondo luogo, i Membri che hanno accettato il presente Accordo; in terzo luogo, i Membri che hanno aderito al presente Accordo. L’Assemblea generale adotta regole, relative alla ripartizione dell’assistenza fornita nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC, che rispecchiano queste priorità.

Art. 9 Cooperazione con altre organizzazioni internazionali

Il Centro coopera con l’Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni internazionali nell’ottica di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

Art. 10 Statuto giuridico del Centro
  1. Il Centro ha personalità giuridica. Ha in particolare la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di intentare un procedimento legale.
  2. Il Centro ha sede a Ginevra, Svizzera.
  3. Il Centro si adopera per concludere un accordo con la Confederazione Svizzera sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità del Centro3. L’accordo potrà essere firmato dal presidente dell’Assemblea generale, con riserva di approvazione da parte di quest’ultima. L’accordo può stipulare che la Confederazione Svizzera concederà al Centro, al Direttore generale e al personale lo statuto, i privilegi e le immunità che essa accorda alle rappresentanze diplomatiche permanenti e ai loro membri o alle organizzazioni internazionali e al loro personale.
Art. 11 Emendamento, recesso e denuncia
  1. Ciascun Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all’Assemblea generale una proposta di emendamento di una disposizione del presente Accordo. La proposta è notificata, tempestivamente, a tutti i Membri. L’Assemblea generale può decidere di sottoporre la proposta ai Membri per approvazione. L’emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti d’accettazione di tutti i Membri.
  2. Se la situazione finanziaria del Centro lo richiede, un Membro del Centro e il Consiglio di direzione possono sottoporre all’Assemblea generale una proposta d’emendamento della scala dei contributi enunciata negli Allegati I e II del presente Accordo e la tariffa enunciata nell’Allegato IV del presente Accordo. L’emendamento diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui l’Assemblea generale l’ha adottata all’unanimità.
  3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l’obbligo del Consiglio di direzione di modificare gli Allegati II e IV conformemente alle note che vi sono contenute.
  4. Ciascun Membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante notifica scritta al depositario. Quest’ultimo informa il Direttore generale del Centro e i Membri del Centro in merito a tale notifica. Il recesso diventa effettivo il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ne ha ricevuto la notifica. Il recesso non ha alcun effetto sull’obbligo di pagare i costi per i servizi resi dal Centro, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo. Il Membro che recede non ha diritto al rimborso dei suoi contributi alla dotazione di capitale del Centro.
  5. L’Assemblea generale può decidere di denunciare il presente Accordo. In caso di denuncia, gli attivi del Centro sono distribuiti tra i Membri attuali e passati del Centro in pro rata del totale dei contributi di ogni Membro alla dotazione di capitale e/o al preventivo annuo del Centro.
Art. 12 Disposizioni transitorie
  1. Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il preventivo annuo del Centro è finanziato dai contributi annui versati dai Membri conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo. Durante questo periodo, i proventi provenienti dalla dotazione di capitale e dai costi fatturati per servizi resi sono versati alla dotazione di capitale.
  2. Durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, il Consiglio generale è composto da cinque Membri. I Membri che figurano nell’Allegato I del presente Accordo possono nominare due persone affinché siedano nel Consiglio di direzione durante questo periodo.
  3. L’obbligo per un Membro di versare contributi annui durante i primi cinque anni di funzionamento del Centro, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo, non è toccato dal ritiro di detto Membro dal presente Accordo.
Art. 13 Accettazione ed entrata in vigore
  1. Ogni Stato o territorio doganale distinto enumerato negli Allegati I, II o III del presente Accordo può diventare Membro del Centro accettando il presente Accordo, mediante firma o mediante firma con riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, durante la terza Conferenza ministeriale dell’OMC che si terrà a Seattle dal 30 novembre al 3 dicembre 1999, e in seguito fino al 31 marzo 2000. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione dovranno essere depositati al più tardi il 30 settembre 2002.
  2. Il presente Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui le seguenti condizioni sono adempiute:
    1. il ventesimo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione oppure di firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione è stato depositato;
    2. il totale dei contributi unici versati alla dotazione di capitale del Centro che gli Stati e i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo sono tenuti a versare, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e agli Allegati I e II del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA; e
    3. il totale dei contributi annui che gli Stati o i territori doganali distinti che hanno accettato il presente Accordo sono tenuti a versare, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 e all’Allegato I del presente Accordo, supera i sei milioni di dollari USA.
  3. Per ogni firmatario del presente Accordo che deposita i propri strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione dopo la data in cui le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono state soddisfatte, l’Accordo entrerà in vigore il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione sono stati depositati.
Art. 14 Riserve

Non possono essere formulate riserve relative alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli Allegati del presente Accordo ne fanno parte integrante.

Art. 16 Adesione

Ogni Membro dell’OMC e ogni Stato o territorio doganale distinto in corso d’accesso all’OMC può diventare Membro del Centro aderendo al presente Accordo alle condizioni convenute tra di esso e il Centro. Le adesioni sono effettuate mediante uno strumento d’adesione approvato dall’Assemblea generale. L’Assemblea generale approva lo strumento d’adesione solamente se il Consiglio di direzione la informa che l’adesione non porrebbe alcun problema, né finanziario, né operativo, al Centro. Il presente Accordo entra in vigore, per il Membro dell’OMC che aderisce o per lo Stato o il territorio doganale distinto in corso d’accesso all’OMC, il 30° giorno che segue la data in cui gli strumenti d’adesione sono stati depositati presso il depositario.

Art. 17 Deposito e registrazione
  1. Il presente Accordo sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
  2. Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.

Fatto a Seattle, il trenta novembre millenovecentonovantanove, in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimenti fede.(Seguono le firme)

Allegato I

Contributi minimi dei Paesi sviluppati Membri

Membro OMCContributo alla dotazione di capitaleContributo al preventivo annuo durante i primi cinque anni
Australia
Austria
Belgio
CanadaUS$ 1 000 000
Comunità europee
DanimarcaUS$ 1 000 000
FinlandiaUS$ 1 000 000
Francia
Germania
Giappone
Grecia
IrlandaUS$ 1 000 000US$ 1 250 000
Islanda
ItaliaUS$ 1 000 000
Liechtenstein
Lussemburgo
NorvegiaUS$ 1 000 000US$ 1 250 000
Nuova Zelanda
Paesi BassiUS$ 1 000 000US$ 1 250 000
Portogallo
Regno UnitoUS$ 1 250 000
Spagna
Stati Uniti d’America
SveziaUS$ 1 000 000
Svizzera

Nota: se un Membro lo ritiene necessario, può versare il suo contributo alla dotazione di capitale in rate annue del medesimo ammontare durante i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo.

Allegato II

Contributi minimi dei Paesi in sviluppo Membri e dei Membri la cui economia è in transizione

CriterioMembro OMC% del contributo all’OMCContributo alla dotazione di capitale
Categoria A
> 1,5 %Corea2,32US$ 300 000
Hong Kong, Cina3,54US$ 300 000
Messico1,51US$ 300 000
Singapore2,25US$ 300 000
o reddito elevatoBrunei Darussalam0,04US$ 300 000
Cipro0,07US$ 300 000
Emirati Arabi Uniti0,52US$ 300 000
Israele0,59US$ 300 000
Kuwait0,24US$ 300 000
Macao0,07US$ 300 000
Qatar0,06US$ 300 000
Categoria B
< 1,5 %Argentina0,47US$ 100 000
Brasile0,92US$ 100 000
Cile0,29US$ 100 000
Colombia0,25US$ 100 000
Egitto0,26US$ 100 000
Filippine0,46US$ 100 000
India0,57US$ 100 000
Indonesia0,87US$ 100 000
Malaysia1,31US$ 100 000
Marocco0,16US$ 100 000
Nigeria0,20US$ 100 000
Pakistan0,19US$ 100 000
Polonia0,48US$ 100 000
Repubblica Ceca0,51US$ 100 000
Repubblica Slovacca0,17US$ 100 000
Romania0,15US$ 100 000
Slovenia0,19US$ 100 000
Sudafrica0,55US$ 100 000
Tailandia1,19US$ 100 000
Turchia0,60US$ 100 000
Ungheria0,32US$ 100 000
Venezuela0, 32US$ 100 000
o reddito elevatoAntigua e Barbuda0,03US$ 100 000
Bahrein0,09US$ 100 000
Barbados0,03US$ 100 000
Gabon0,04US$ 100 000
Malta0,05US$ 100 000
Maurizio0,04US$ 100 000
Saint Kitts e Nevis0,03US$ 100 000
Saint Lucia0,03US$ 100 000
Trinidad e Tobago0,04US$ 100 000
Uruguay0,06US$ 100 000
Categoria C
< 0,15%Belize0,03US$ 50 000
Bolivia0,03US$ 50 000
Botswana0,04US$ 50 000
Bulgaria0,11US$ 50 000
Camerun0,04US$ 50 000
Congo0,04US$ 50 000
Costa d’Avorio0,07US$ 50 000
Costa Rica0,07US$ 50 000
Cuba0,04US$ 50 000
Dominica0,03US$ 50 000
Ecuador0,09US$ 50 000
El Salvador0,04US$ 50 000
Estonia*0,03US$ 50 000
Figi0,03US$ 50 000
Georgia*0,03US$ 50 000
Ghana0,03US$ 50 000
Giamaica0,06US$ 50 000
Grenada0,03US$ 50 000
Guatemala0,05US$ 50 000
Guyana0,03US$ 50 000
Honduras0,03US$ 50 000
Kenia0,05US$ 50 000
Kirghizistan0,03US$ 50 000
Lettonia0,03US$ 50 000
Mongolia0,03US$ 50 000
Namibia0,03US$ 50 000
Nicaragua0,03US$ 50 000
Panama0,14US$ 50 000
Papua Nuova Guinea0,05US$ 50 000
Paraguay0,05US$ 50 000
Perù0,12US$ 50 000
Repubblica Dominicana0,10US$ 50 000
Saint Vincent e Grenadine0,03US$ 50 000
Senegal0,03US$ 50 000
Sri Lanka0,09US$ 50 000
Suriname0,03US$ 50 000
Swaziland0,03US$ 50 000
Tunisia0,14US$ 50 000
Zimbabwe0,03US$ 50 000
Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III che hanno accettato il presente Accordo.US$ 50 000
* In attesa del deposito dello strumento d’accettazione

Note:

1.  Se un Membro lo ritiene necessario, può versare il suo contributo alla dotazione di capitale in rate annue del medesimo ammontare durante i quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo.

2.  La classificazione dei Paesi enumerati nel presente Allegato II in Membri dei Gruppi A, B o C è stata effettuata in funzione della loro quota nel commercio mondiale, con una correzione verso l’alto per tenere conto del loro reddito per abitante, come indicato nella tabella qui sotto. La quota nel commercio mondiale è stata determinata sulla base di tale quota utilizzata dall’OMC per determinare la percentuale delle sue spese che incombe ai suoi Membri. Il reddito per abitante si basa sulle statistiche della Banca mondiale. Tenuto conto di questi criteri e di queste fonti statistiche, il Consiglio di direzione rivede la classifica dei Membri figuranti nel presente Allegato almeno una volta ogni cinque anni e, se necessario, la modifica per tenere conto di qualsiasi cambiamento della quota nel commercio mondiale e/o del reddito per abitante dei suddetti Membri.

CategoriaQuota del commercio mondialePNL per abitante
A> = 1,5 % oPaese a reddito elevato
B> = 0,15 % e < 1,5 %Paese a reddito medio superiore
C< 0,15 %

3.  Le disposizioni dell’articolo 7 e dell’Allegato IV del presente Accordo si applicano allo stesso modo ai Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III che non hanno accettato il presente Accordo e ai Paesi meno progrediti enumerati nell’Allegato III che hanno accettato il presente Accordo.

4.  Gli Stati e i territori doganali distinti enumerati nell’Allegato II che non sono Membri del Centro possono chiedere l’aiuto del Centro nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC, con riserva dei costi enunciati nell’Allegato IV del presente Accordo. Suddetto aiuto è fornito a condizione che nessun Membro del Centro sia coinvolto dallo stesso caso o che qualsiasi Membro coinvolto dallo stesso caso autorizzi il Centro ad aiutare suddetto Stato o territorio doganale. Tutti gli altri servizi sono forniti esclusivamente ai Membri e ai Paesi meno progrediti.

Allegato III

Paesi meno progrediti aventi diritto ai servizi del Centro

Membro OMC% del contributo all’OMC
Angola0,07
Bangladesh0,09
Benin0,03
Bhutan*0,03
Burkina Faso0,03
Burundi0,03
Cambogia*0,03
Capo Verde*0,03
Ciad0,03
Gambia0,03
Gibuti0,03
Guinea-Bissau0,03
Haiti0,03
Isole Salomone0,03
Lesotho0,03
Madagascar0,03
Malawi0,03
Maldive0,03
Mali0,03
Mauritania0,03
Mozambico0,03
Myanmar0,03
Nepal*0,03
Niger0,03
Repubblica Centrafricana0,03
Repubblica democratica del Congo0,03
Repubblica democratica popolare del Laos*0,03
Repubblica di Guinea0,03
Ruanda0,03
Samoa*0,03
Sierra Leone0,03
Sudan*0,03
Tanzania0,03
Togo0,03
Uganda0,03
Vanuatu*0,03
Zambia0,03
* In corso d’accesso all’OMC.

Nota: se le Nazioni Unite designano un Paese che non figura nel presente Allegato come facente parte dei Paesi meno progrediti, il Consiglio di direzione aggiunge questo Paese al presente Allegato, a condizione che sia Membro dell’OMC o in corso d’accesso all’OMC. Se un Paese enumerato nel presente Allegato non è più considerato dalle Nazioni Unite come facente parte dei Paesi meno progrediti, il Consiglio di direzione stralcia detto Paese dal presente Allegato.

Allegato IV

Tariffa dei servizi forniti dal Centro

ServizioCosto (tassa oraria)
Pareri giuridici sulla legislazione dell’OMC
– Membri e Paesi meno progreditiGratuiti, con riserva di un numero di ore massimo da determinare da parte del Consiglio di direzione.
– Paesi in sviluppo non Membri del Centro:
Categoria AUS$ 350
Categoria BUS$ 300
Categoria CUS$ 250
Aiuto nelle procedure di risoluzione delle controversie dell’OMC
– I costi sono fatturati all’ora o per singolo caso. Qualora siano fatturati per singolo caso, sono proposti preventivi per ciascuna fase della procedura (in particolare per la fase del gruppo speciale, la fase d’appello ecc.).
– Quando due Membri o un Membro e un Paese meno progredito chiedono i servizi del Centro, e qualora sia necessario subappaltare consultazioni giuridiche esterne, i costi delle due Parti sono maggiorati del 20 per cento.
– Membri e Paesi meno progreditiUna percentuale della tariffa oraria
(US$ 250)
ScontoTariffa oraria da pagare
Categoria A20 %US$ 200
Categoria B40 %US$ 150
Categoria C60 %US$ 100
Paesi meno progrediti90 %US$ 25
– Paesi in sviluppo non Membri del Centro:
Categoria AUS$ 350
Categoria BUS$ 300
Categoria CUS$ 250
ServizioCosto (tassa oraria)
Seminari sulla giurisprudenza e altre attività di formazioneGratuiti per i Membri.
Stage
– Paesi meno progreditiCon riserva di patrocinio. Il Centro prende a carico i costi e il salario.
– MembriI costi e il salario sono a carico del Governo dello stagista, salvo in caso di patrocinio.

Nota: questa tariffa può essere modificata dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio di direzione per tenere conto delle modifiche dell’indice svizzero dei prezzi al consumo.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Australia28 giugno2011 A28 luglio2011
Bolivia30 settembre200230 ottobre2002
Canada1° dicembre1999 F15 luglio2001
Cina
Hong Kong1° dicembre1999 F15 luglio2001
Colombia25 luglio200224 agosto2002
Costa d’Avorio13 dicembre2016 A12 gennaio2017
Costa Rica31 marzo2009 A30 aprile2009
Cuba4 ottobre20134 novembre2013
Danimarca31 ottobre200015 luglio2001
Dominicana, Repubblica1° giugno200115 luglio2001
Ecuador22 maggio200115 luglio2001
Egitto3 giugno20033 luglio2003
El Salvador4 agosto2004 A3 settembre2004
Emirati Arabi Uniti22 aprile2016 A22 maggio2016
Filippine1° dicembre199915 luglio2001
Finlandia24 maggio200015 luglio2001
Germania9 giugno2021 A9 luglio2021
Giordania21 dicembre2001 A20 gennaio2002
Guatemala27 agosto200226 settembre2002
Honduras11 dicembre200210 gennaio2003
India18 dicembre200015 luglio2001
Indonesia29 marzo2004 A28 aprile2004
Irlanda6 novembre200015 luglio2001
Italia3 gennaio200115 luglio2001
Kazakistan29 maggio2020 A28 giugno2020
Kenya15 giugno200115 luglio2001
Marocco14 maggio2019 A13 giugno2019
Maurizio12 maggio2003 A11 giugno2003
Mongolia20 ottobre2020 A19 novembre2020
Nicaragua7 giugno200115 luglio2001
Norvegia6 dicembre200015 luglio2001
Oman26 marzo2003 A25 aprile2003
Paesi Bassi30 settembre200015 luglio2001
Pakistan14 marzo200115 luglio2001
Panama26 aprile200115 luglio2001
Paraguay30 settembre200230 ottobre2002
Perù30 maggio200115 luglio2001
Regno Unito18 maggio200115 luglio2001
Seicelle25 febbraio201427 marzo2014
Sri Lanka22 ottobre2008 A21 novembre2008
Sudafrica3 aprile2017 A3 maggio2017
Svezia1° dicembre1999 F15 luglio2001
Svizzera5 novembre2004 A5 dicembre2004
Tailandia31 ottobre200015 luglio2001
Taiwan (Taipei cinese)13 aprile2004 A13 maggio2004
Tunisia19 ottobre200118 novembre2001
Turchia18 luglio2003 A17 agosto2003
Ucraina29 luglio2021 A28 agosto2021
Uruguay25 settembre200225 ottobre2002
Venezuela6 maggio20025 giugno2002
Vietnam26 agosto2009 A25 settembre2009

Footnotes

  1. RU 2005 769

  2. RS 0.632.20

  3. RS 0.192.122.632.12

  4. RS 0.120

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