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0.632.205•Quinto Protocollo allegato all’Accordo generale sugli scambi di servizi
0.632.205Multilateral International Treaty1 mar 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 23 settembre 19982
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1999
del 27 febbraio 1998 (Stato 21 dicembre 1999)
I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC») le cui Liste d’impegni specifici e Liste d’esenzioni dagli obblighi enunciati nell’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi concernenti i servizi finanziari sono allegate al presente protocollo3(qui di seguito denominati i «Membri interessati»),
Avendo proceduto a negoziati conformemente alle disposizioni della Seconda Decisione sui servizi finanziari adottata dal Consiglio degli scambi di servizi il 21 luglio 1995 (S/L/9),
Convengono le disposizioni seguenti:
Fatto a Ginevra, il ventisette febbraio millenovecentonovantotto, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti parimente fede, salvo disposizioni contrarie concernenti le Liste allegate al presente protocollo.
RU 1999 3458; FF 1998 2729 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1999 3457 ↩
Queste liste non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Saranno raccolte in una pubblicazione speciale dal titolo «Suisse – Liste d’engagements spécifiques». Questa pubblicazione sarà disponibile in lingua francese presso l’EDMZ 3003 Berna. ↩
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