Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

0.632.11Multilateral International Treaty1 gen 1988

Conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19861
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 settembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988

(Stato 18 agosto 2025)

Preambolo

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici
del Consiglio di cooperazione doganale,

desiderose di facilitare il commercio internazionale;

desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l’analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale;

desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l’azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati;

considerando che l’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19502;

considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione;

considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali;

considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarificazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d’importazione e d’esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall’altro;

considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTC1) delle Nazioni Unite;

considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale;

considerando che è importante garantire l’aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale;

considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale;

considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s’intende:

  1. per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell’allegato alla convenzione;
  2. per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all’importazione;
  3. per nomenclatura statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all’elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d’esportazione;
  4. per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all’importazione;
  5. per convenzione che istituisce il consiglio: la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19503;
  6. per Consiglio: il consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;
  7. per segretario generale: il segretario generale del consiglio;
  8. per ratifica: la ratifica propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione.
Art. 2 Allegato

L’allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti
  1. Fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo 4: a) Ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente Paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche: 1) a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici; 2) ad applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato; 3) a seguire l’ordine di numerazione del sistema armonizzato; b) ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d’importazione e d’esportazione conformemente al codice di sei cifre del sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale; c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 che precedono.
  2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.
  3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all’interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell’allegato alla presente convenzione.
Art. 4 Applicazione parziale da parte dei Paesi in via di sviluppo
  1. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l’applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.
  2. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s’impegna a prendere tutte le misure per applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da «0» oppure da «00».
  4. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.
  5. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s’impegna formalmente ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
  6. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all’articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.
Art. 5 Assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un’assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al sistema armonizzato, come pure sull’applicazione della presente convenzione.

Art. 6 Comitato del sistema armonizzato
  1. Conformemente alla presente convenzione, è istituito un comitato, denominato comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.
  2. Il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all’anno.
  3. Le sue riunioni sono convocate dal segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del consiglio.
  4. In seno al comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale convenzione futura, quando un’unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un’unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11, lettera b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
  5. Il comitato del sistema armonizzato elegge un suo presidente e uno o più vicepresidenti.
  6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
  7. Invita, qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
  8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.
Art. 7 Funzioni del comitato
  1. Il comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, le seguenti funzioni:
    1. propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell’evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio interzionale;
    2. redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato;
    3. formula raccomandazioni al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato;
    4. riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all’applicazione del sistema armonizzato;
    5. fornisce, d’ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il comitato può ritenere idonee;
    6. presenta, a ogni sessione del consiglio, rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
    7. esercita, per quanto riguarda il sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzione che il consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.
  2. Le decisioni amministrative del comitato del sistema armonizzato aventi un’incidenza sul bilancio sono sottoposte all’approvazione del consiglio.
Art. 8 Ruolo del consiglio e procedura di riesame
  1. Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell’articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame.
  2. Fatti salvi i paragrafi 3–6 del presente articolo, ogni Parte contraente della presente convenzione può, per quanto concerne le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti dal comitato del sistema armonizzato, formulare una domanda 1°) di riesame della questione da parte del comitato del sistema armonizzato o 2°) di sottomissione della questione al consiglio. Nessuna delle Parti contraenti può richiedere il riesame da parte del comitato del sistema armonizzato né la sottomissione al consiglio di una questione ai sensi del presente paragrafo, se la questione è già stata esaminata a due riprese dal comitato del sistema armonizzato.
  3. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione ha notificato al segretario generale l’intenzione di voler formulare una domanda di riesame da parte del comitato del sistema armonizzato o di sottomissione al consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
  4. Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio che è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato ai fini di un riesame.
  5. Il comitato del sistema armonizzato esamina la questione oggetto di una domanda di riesame in occasione della prima sessione successiva al suo rinvio, conformemente ai paragrafi 2–4 del presente articolo, e prende una decisione nel corso della stessa sessione, a condizione che non vi siano circostanze particolari che vi si oppongano.
  6. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il comitato del sistema armonizzato può riesaminare le note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato o le raccomandazioni concernenti il sistema armonizzato al massimo due volte dopo la loro prima redazione da parte del comitato del sistema armonizzato.
Art. 9 Aliquota dei diritti doganali

Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Art. 10 Risoluzione delle controversie
  1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le parti in causa.
  2. Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle parti in causa al comitato del sistema armonizzato che l’esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.
  3. Se il comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all’articolo III lettera e), della convenzione che istituisce il consiglio.
  4. Le parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio.
Art. 11 Condizioni richieste per diventare Parte contraente

Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

  1. gli Stati membri del consiglio;
  2. Le unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente convenzione; e
  3. qualsiasi altro Stato al quale il segretario generale indirizzi un invio a tal fine conformemente alle istruzioni del consiglio.
Art. 12 Procedura per diventare Parte contraente
  1. Ogni Stato o unione doganale o economica che risponda alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente convenzione:
    1. firmandola senza riserva di ratifica;
    2. depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
    3. aderendovi dopo che la convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.
  2. La presente convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle unioni doganali o economiche di cui all’articolo Il fino al 31 dicembre 1986 nella sede del consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.
  3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale.
Art. 13 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di 3 mesi, al minimo, rispetto alla data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui al precedente articolo 11, l’hanno firmata senza riserva di ratifica, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988.4
  2. Per ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o unione doganale o economica ha firmato la convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d’entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 14 Applicazione da parte dei territori dipendenti
  1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente convenzione, sia successivamente, può notificare al segretario generale che la presente convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.
  2. La presente convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al segretario generale secondo le condizioni previste all’articolo 15.
Art. 15 Denuncia

La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Art. 16 Procedura d’emendamento
  1. Il consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente convenzione.
  2. Ogni Parte contraente può notificare al segretario generale un’obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.
  3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.
  4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:
    1. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al’1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica; oppure
    2. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.
  5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente, nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al sistema armonizzato emendato.
  6. Si considera che ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 17 Diritti delle Parti contraenti relativamente al sistema armonizzato

Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell’articolo 6, l’articolo 8 e il paragrafo 2 dell’articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

  1. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure
  2. fino alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
  3. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato, purché essa si sia formalmente impegnata ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell’articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.
Art. 18 Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 19 Notifiche da parte del segretario generale

Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 4;
  2. le firme, ratifiche i adesioni di cui all’articolo 12;
  3. la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 13;
  4. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 14;
  5. le denunce ricevute conformemente all’articolo 15;
  6. gli emendamenti alla presente convenzione raccomandati conformemente all’articolo 16;
  7. le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all’articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
  8. gli emendamenti accettati conformemente all’articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.
Art. 20 Registrazione presso le Nazioni Unite

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all’articolo 11.(Seguono le firme)

(art. 2)

Nomenclatura del Sistema armonizzato

Gli emendamenti dell’allegato sono stati notificati dal segretario generale dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) a Bruxelles come segue: 19 luglio 1989 entrata in vigore 1.1.1992 15 luglio 1993 entrata in vigore 1.1.1996 1° luglio 1999 entrata in vigore 1.1.2002 12 luglio 2004 entrata in vigore 1.1.2007 8 luglio 2009 entrata in vigore 1.1.2012 3 luglio 2014 entrata in vigore 1.1.2017 22 giugno 2015 entrata in vigore 1.1.2018 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2017) 4 luglio 2019 entrata in vigore 1° gennaio 2022 3 luglio 2020 entrata in vigore 1° gennaio 2023 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022) 9 luglio 2021 entrata in vigore 1° gennaio 2024 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F))
Entrata in vigore
Albania16 maggio2012 A1° gennaio2014
Algeria24 ottobre19911° gennaio1992
Andorra11 luglio2006 A1° agosto2006
Angola4 aprile2011 A1° gennaio2013
Arabia Saudita10 marzo19881° gennaio1990
Argentina11 gennaio199411 gennaio1994
Armenia5 gennaio2009 A1° gennaio2011
Australia22 settembre19871° gennaio1988
Austria22 settembre19871° gennaio1988
Azerbaigian7 luglio20007 luglio2000
Bahama13 settembre2011 A3 ottobre2011
Bahrein14 dicembre2001 A1° gennaio2002
Bangladesh22 settembre1987 A1° luglio1988
Belarus21 ottobre1998 A1° gennaio2000
Belgio22 settembre19871° gennaio1988
Benin24 luglio2006 A1° gennaio2008
Bhutan27 ottobre2006 A1° gennaio2007
Bolivia27 aprile2004 A1° gennaio2006
Bosnia ed Erzegovina14 agosto2012 A1° gennaio2014
Botswana13 febbraio19871° gennaio1988
Brasile8 novembre19881° gennaio1989
Brunei28 giugno2014 A28 giugno2014
Bulgaria30 ottobre1990 A1° gennaio1992
Burkina Faso25 settembre19901° gennaio1992
Burundi18 gennaio2017 A1° gennaio2019
Cambogia27 giugno2002 A1° gennaio2003
Camerun16 maggio1988 A1° luglio1989
Canada14 dicembre19871° gennaio1988
Capo Verde19 maggio20081° gennaio2010
Ceca, Repubblica16 novembre1993 A16 novembre1993
Ciad5 settembre1990 A1° gennaio1992
Cile17 febbraio2005 A1° gennaio2007
Cina23 giugno1992 A1° gennaio1993
Cipro21 marzo1994 A21 marzo1994
Colombia21 ottobre2002 A21 ottobre2002
Comore7 gennaio20131° gennaio2015
Congo (Brazzaville)27 marzo2007 A1° gennaio2009
Congo (Kinshasa)10 novembre19871° gennaio1988
Corea (Sud)27 novembre19871° gennaio1988
Costa Rica3 luglio2012 A1° gennaio2014
Côte d’Ivoire25 gennaio1990 A1° gennaio1991
Croazia29 settembre1994 A29 settembre1994
Cuba3 novembre1995 A1° gennaio1997
Danimarca22 settembre19871° gennaio1988
Dominicana, Repubblica7 settembre2006 A1° gennaio2008
Ecuador22 ottobre2008 A1° gennaio2010
Egitto27 maggio1999 A1° gennaio2000
El Salvador28 giugno2025 A30 giugno2025
Emirati Arabi Uniti27 giugno2002 A1° luglio2002
Eritrea17 gennaio2003 A17 gennaio2003
Estonia26 maggio1993 A1° gennaio1995
Eswatini26 novembre1985 F1° gennaio1988
Etiopia1° marzo1995 A1° marzo1995
Figi23 dicembre1997 A1° gennaio1998
Filippine28 giugno200128 giugno2001
Finlandia22 settembre19871° gennaio1988
Francia22 settembre19871° gennaio1988
Isole Wallis e Futuna24 maggio19891° aprile1989
Nuova Caledonia20 aprile19881° gennaio1988
Polinesia francese20 aprile19881° gennaio1989
St. Pierre e Miquelon20 aprile19881° gennaio1988
Gabon7 luglio20001° gennaio2002
Gambia21 giugno2019 A1° gennaio2021
Georgia27 marzo2009 A1° gennaio2011
Germania22 settembre19871° gennaio1988
Ghana29 giugno20071° gennaio2009
Giappone22 giugno1987 A1° gennaio1988
Gibuti12 giugno2015 A1° settembre2015
Giordania10 giugno1985 F1° gennaio1988
Grecia15 luglio19881° gennaio1990
Guatemala18 settembre2014 A18 settembre2014
Guinea23 settembre19971° gennaio1998
Guinea-Bissau23 maggio2013 A1° gennaio2015
Haiti17 gennaio2000 A17 gennaio2000
India23 giugno19861° gennaio1988
Indonesia5 luglio1993 A1° gennaio1995
Iran28 febbraio19951° gennaio1997
Irlanda22 dicembre19871° gennaio1988
Islanda28 ottobre19871° gennaio1988
Israele5 agosto19871° gennaio1988
Italia31 maggio19891° gennaio1991
Kazakstan26 marzo2004 A1° gennaio2006
Kenya29 luglio1988 A1° luglio1989
Kirghizistan4 gennaio2007 A1° gennaio2009
Kosovo31 ottobre2020 A1° gennaio2022
Kuwait27 novembre2003 A1° gennaio2005
Lesotho12 dicembre1985 F1° gennaio1988
Lettonia4 gennaio1996 A1° gennaio1998
Libano3 maggio1996 A3 maggio1996
Liberia26 giugno2010 A1° gennaio2012
Libia17 maggio1993 A1° gennaio1995
Lituania20 giugno1994 A1° gennaio1995
Lussemburgo11 luglio198811 luglio1988
Macedonia del Nord31 marzo1995 A31 marzo1995
Madagascar22 dicembre19871° gennaio1988
Malawi25 ottobre1988 A1° aprile1989
Malaysia15 dicembre1987 A1° gennaio1988
Maldive7 luglio20001° gennaio2002
Mali15 giugno1994 A1° gennaio1995
Malta20 dicembre1989 A1° gennaio1990
Marocco27 febbraio19921° luglio1992
Mauritania3 aprile2001 A1° gennaio2003
Maurizio10 giugno1985 F1° gennaio1988
Messico6 settembre1991 A14 febbraio1992
Moldova10 giugno2004 A1° gennaio2006
Mongolia30 settembre1991 A1° gennaio1993
Montenegro23 marzo2007 A23 marzo2007
Mozambico11 ottobre2012 A1° gennaio2014
Myanmar5 dicembre1994 A1° gennaio1995
Namibia5 maggio2004 A1° gennaio2006
Nepal25 agosto2006 A28 luglio2006
Niger16 marzo1990 A1° luglio1991
Nigeria15 marzo198815 marzo1988
Norvegia27 agosto19871° gennaio1988
Nuova Zelanda22 settembre1987 A1° gennaio1988
Oman12 maggio20161° gennaio2018
Paesi Bassi22 settembre19871° gennaio1988
Pakistan22 settembre19871° luglio1988
Palestina10 marzo2017 A1° gennaio2018
Panama24 agosto1998 A1° gennaio2000
Papua Nuova Guinea18 dicembre2013 A1° gennaio2014
Paraguay12 gennaio2007 A1° gennaio2009
Perù9 luglio1998 A1° gennaio2000
Polonia12 settembre1995 A1° gennaio1996
Portogallo4 novembre19871° gennaio1988
Qatar28 settembre2004 A1° gennaio2006
Regno Unito22 settembre19871° gennaio1988
Guernesey22 settembre19871° gennaio1988
Isola di Man22 settembre19871° gennaio1988
Jersey22 settembre19871° gennaio1988
Rep. Centrafricana11 giugno1998 A18 maggio1998
Romania5 dicembre1996 A1° gennaio1997
Ruanda27 luglio1992 A1° gennaio1993
Russia18 giugno19961° gennaio1997
São Tomé e Príncipe2 luglio2013 A1° gennaio2015
Senegal21 settembre1989 A1° gennaio1991
Serbia9 gennaio2002 A1° luglio2002
Seychelles21 agosto2020 A1° gennaio2022
Sierra Leone12 giugno2015 A1° gennaio2017
Singapore30 novembre2005 A1° gennaio2006
Siria12 novembre2007 A1° gennaio2009
Slovacchia7 giugno1993 A7 giugno1993
Slovenia23 novembre1992 A23 novembre1992
Spagna28 settembre19871° gennaio1988
Sri Lanka3 maggio19881° gennaio1989
Stati Uniti31 ottobre1988 A1° gennaio1989
Sudafrica25 novembre19871° gennaio1988
Sudan10 dicembre1993 A10 dicembre1993
Svezia22 settembre19871° gennaio1988
Svizzera22 settembre19871° gennaio1988
Tagikistan6 luglio2005 A1° gennaio2007
Tanzania24 gennaio2008 A1° gennaio2008
Thailandia16 dicembre1991 A1° gennaio1993
Togo12 febbraio1990 A1° gennaio1991
Tunisia28 ottobre19871° gennaio1989
Turchia15 dicembre1988 A1° gennaio1989
Turkmenistan24 aprile2023 A1° gennaio2025
Ucraina26 agosto2002 A1° gennaio2004
Uganda11 luglio1989 A1° gennaio1991
Ungheria27 agosto19901° gennaio1991
Unione europea22 settembre19871° gennaio1988
Uruguay17 ottobre2011 A1° gennaio2012
Uzbekistan17 novembre1998 A1° gennaio2000
Vanuatu28 marzo2018 A1° gennaio2020
Venezuela23 ottobre1998 A2 novembre1998
Vietnam26 marzo1998 A1° gennaio2000
Yemen30 settembre2002 A1° gennaio2003
Zambia22 dicembre1986 F1° gennaio1988
Zimbabwe5 novembre1986 F1° gennaio1988

Footnotes

  1. RU 1987 2685

  2. RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa Conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299).

  3. RS 0.631.121.2

  4. Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. d’emendamento del 24 giu. 1986, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2699).

  5. RS 0.120