Scambio di note del 7 ottobre, 8 dicembre 1982 e 12 gennaio 1983 tra la Svizzera e la Francia concernente i contingenti di prodotti industriali e agricoli provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex

0.631.256.934.953.2Bilateral International Treaty1 gen 1981

Entrato in vigore il 1° gennaio 1981

(Stato 1° gennaio 1981)

Nota svizzera

Traduzione1

Ambasciata di Svizzera
in Francia
Parigi, 7 ottobre 1982
Ministero degli Affari Esteri
Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l’onore di comunicargli che, nella sua seduta del 15 settembre 1982 il Consiglio federale ha approvato, per la durata di cinque anni, vale a dire dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985, l’elenco dei contingenti di prodotti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, importati in Svizzera in franchigia doganale, giusta il lodo del 1° dicembre 19332. Il Ministero troverà in allegato l’elenco dei contingenti industriali in questione. Il Consiglio federale ha altresì rinnovato, per una durata di cinque anni, ossia dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985, i contingenti di prodotti agricoli attualmente in vigore3. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare a codesto Ministero l’assicurazione della sua alta considerazione. Allegato: Elenco dei contingenti di prodotti industriali

Nota francese

Ministero
degli Affari Esteri
Parigi, 8 dicembre 1982
Ambasciata di Svizzera
Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera a Parigi e, riferendosi alla nota del 7 ottobre 1982 dell’Ambasciata, ha l’onore di comunicare che ha preso atto dell’approvazione data dal Consiglio federale, per un periodo di cinque anni (1° gennaio 1981–31 dicembre 1985), all’elenco dei contingenti di prodotti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, ammessi in Svizzera in franchigia, quali vennero determinati di comune accordo, per detta durata, durante la sessione della Commissione mista delle zone franche svoltasi a Berna il 22 e 23 aprile scorso. Il Ministero costata, peraltro, che la decisione presa dal Consiglio federale di riprendere tal quali i vigenti contingenti agricoli traduce, sul piano interno, il mancato accordo dell’ultima sessione della Commissione mista. Tale riconduzione vale tuttavia solo fino alla prossima riunione della Commissione franco‑svizzera delle zone franche, alla quale spetterà prendere una decisione sugli ammontari dei contingenti agricoli4. Da parte francese saranno formulate, in tempo opportuno, delle proposte in merito. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.

Nota svizzera

Ambasciata di Svizzera
in Francia
Parigi, 12 gennaio 1983
Ministero degli Affari Esteri
Parigi

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri. L’Ambasciata ha consegnato, in data 7 ottobre 1982, l’elenco dei contingenti industriali delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex che il Consiglio federale ha approvato, nella sua seduta del 15 settembre 1982, per la durata di cinque anni ossia dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. L’Ambasciata comunica al Ministero che il Consiglio federale ha parimenti rinnovato i contingenti agricoli attualmente in vigore5. I contingenti sono validi a decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino alla prossima riunione della Commissione francosvizzera delle zone franche. L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

Elenco dei contingenti di prodotti industriali

N. del
contin-
gente
MerceVoce di tariffa
svizzera^6^
Voce di tariffa
francese
Contin-
gente
(q netti)
1.Trote d’allevamento0301.1003.01 A Ia70
2.Dolciumi alla cioccolataex 1806.40/5818.06 C e D50
3.Granuli, scaglie e polvere di pietre delle voci 2515 e 2516ex 2517.22ex 25.1712 000
4.Polvere di pietre naturali
con aggiunta di cemento, materiale per intonaco (Thoirysite, ecc.)
ex 2523.30ex 25.238 000
5.Mastici, colla e spalmi,
preparati per la manutenzione
delle scocche,
compresi gli indurenti
ex 2716.01
ex 3212.20
ex 3402.20/22
ex 3405.10/12
ex 3506.20
ex 3819.50
ex 27.16 A
ex 32.12
ex 34.02
ex 34.05 B
ex 35.06 B
ex 38.19 T
170
Borse e pezzi di riparazione per camere d’ariaex 4008.08
ex 4014.08
ex 40.08
ex 40.14
170
6.Prodotti farmaceutici condizionati per la vendita al minuto (compresse ASPRO, sciroppo Tetravitol, confetti Cholartyl, compresse Rennie)ex 3003.20ex 30.03 B II2 500
Preparati opacizzanti
per radiologia
ex 3005.40ex 30.052 500
Prodotti di profumeria o toletta
e cosmetici preparati
3306.22ex 33.06 B2 500
7.Pitture all’acqua senza alcoleex 3209.40
ex 3210.01
ex 32.09 A II
32.10
700
8.Plastilinaex 3407.01ex 34.071 000
9.Legno semplicemente segato
per il lungo o tranciato
(assi, travi, pali, liste, ecc.)
ex 4405.10/22ex 44.0522 000
Legname per doghe ecc.
Pali, liste di legno per cerchi, ecc.
ex 4409.20
4428.32
ex 44.0922 000
9.
(seg.)
Legni piallati, scanalati, sagomati ecc., non commessi4413.10/2044.1322 000
Legni compensatiex 4415.10/20ex 44.1522 000
10.Lavori da falegname e lavori
di carpentiere per edifici
e costruzioni compresi i pavimenti e le costruzioni smontabili,
di legno
4423.10/3044.232 000
11.Utensili di legno e loro manichi
di legno
ex 4425.20/22ex 44.25 B20
12.Carte e cartoni ondulatiex 4805.10ex 48.05 A3 000
Scatole e altri imballaggi,
fondi di scatole, di cartone
ex 4815.22
4816.10/60
ex 48.15 B
ex 48.16
3 000
13.Prodotti delle arti grafiche:
carta da lettere stampata, busteex 4814.10/2
ex 4815.22
ex 48.14
ex 48.15
45
Biglietti da visita, fatture, volantini e altri stampatiex 4911.40/42ex 49.11 B45
14.Avvolgibili di tela con armature metalliche, montati o no,
come anche loro parti
ex 6204.52
ex 8302.10/30
ex 62.04
ex 83.02
100
15.Lavori di pietra da taglio
o da costruzione, altri, levigati
o no, anche modanati,
non decorati o scolpiti
(escluse le pietre e i monumenti funebri)
6802.31
ex 34/40
68.02 A I
e II
ex A III
6 000
16.Pietre tombali e monumenti funebri in pietra da taglio
e artificiale
ex 6802.34/50
ex 6811.10
ex 68.02 A III
e IV
ex 68.11
200
17.Articoli da bulloneria e viti,
torniti da barre o fili, non commessi, diversi da quelli dell’orologeria:
in ferro, rame o leghe di rame, alluminio
diversidiversi100
18.Padiglioni metallici, compresa
la loro bordatura esterna
ex 7321.20ex 73.21550
Elementi di costruzione
(porte, ringhiere, griglie,
tettoie, ecc.) serre e telai di ferro
o di alluminio
ex 7321.20
ex 7608.01
ex 73.21
76.08
550
Supporti di radiatori, barre per la fabbricazione di griglie, di ferroex 7340.78, 80,
90, 92, 99
ex 73.40 B550
19.Serbatoi, cisterne, vasche,
tini e altri recipienti analoghi,
della capienza superiore a 300 litri, di ferro o acciaio
ex 7322.20/28ex 73.22600
Dito oltre i 50 litriex 7323.14ex 73.23 A600
Caldaie e generatori per
gli impianti di riscaldamento
ad acqua, vapore o aria, sprovvisti di bruciatori a olio e d’altri dispositivi meccanici, in ferro
ex 7337.20/28ex 73.37600
Generatori di vapore per bonifiche fondiarie, con accessori, di ferroex 8401.20/24
ex 8421.20
ex 84.01
ex 84.21
600
Generatori di vapore acqueo,
di ferro o di acciaio
ex 8401.20/24ex 84.01600
Economizzatori per generatori
di vapore acqueo,
di ferro o di acciaio
ex 8402.01
8401.24
ex 84.02600
Recipienti con dispositivi
di riscaldamento indiretto
a serpentina per la produzione
di acqua calda mediante
circolazione di vapore, in ferro
o in acciaio
ex 8417.13/14ex 84.17 F I600
Scambiatori di calore di ferro
o di acciaio
ex 8417.10/18ex 84.17 C600
20.Pezzi di fonderia di alluminio7616.20ex 76.16 C200
21.Sensori di spostamento attrezzati con moduli elettroniciex 9028.40
ex 9029.01
ex 90.28
ex 90.29
5
22.Sedili e mobili, diversi da quelli
in vimini
9401.10/42
70/92
9402
9402.18/36
70/80
ex 94.01 B
94.02
94.03
700
23.Stilografiche, portamine
e loro pezzi staccati di metallo comune
ex 9803.20ex 98.03 B
ex 98.03 C II
120
24.Timbri in caucciùex 9807.01ex 98.071
25.Involucri e fondi di accendini
di ottone, lavorati,
laccati o verniciati
ex 9810.20ex 98.10 B300

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.631.256.934.952

  3. RS 0.631.256.934.953.1

  4. RS 0.631.256.934.953.1

  5. RS 0.631.256.934.953.1

  6. RS 632.10 allegato