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0.631.256.934.953.1•Scambio di note del 22/31 marzo 1950 tra la Svizzera e la Francia concernente i contingenti agricoli delle zone dell’Alta Savoia e del Paese di Gex
0.631.256.934.953.1Bilateral International Treaty31 mar 1950
(Stato 31 marzo 1950)
Traduzione1
Mediante scambio di note del 22 e del 31 marzo 1950 tra la Legazione di Svizzera a Parigi e il Ministero degli affari esteri di Francia, il Consiglio federale e il Governo francese hanno convenuto:
In avvenire, il miele proveniente dalle aziende dei produttori di una zona franca potrà essere importato solo due volte la settimana in giorni diversi. Se l’importazione è fatta da persone che non sono produttori, le stesse potranno importare una sola volta il giorno, restando inteso che per il medesimo produttore potranno essere fatte due sole importazioni la settimana. Le importazioni non possono superare in nessun caso il peso di cinquanta chilogrammi netti.
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