Scambio di lettere del 22 dicembre 1975 sulla modificazione dell’Accordo del 21 maggio 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine

0.631.256.913.631Bilateral International Treaty22 ago 1976

Entrato in vigore il 22 agosto 1976 (Stato 22 agosto 1976)

Traduzione1

Ambasciata di Svizzera
nella Repubblica federale di Germania
Colonia, 22 dicembre 1975
Signor dott. Walter Gehlhoff
Segretario di Stato nell’Ufficio
degli affari esteri
della Repubblica federale di Germania
Bonn

Signor Segretario di Stato,

Mi onoro di confermarle la sua lettera del 22 dicembre 1975 del seguente tenore: «Mi onoro, in nome della Repubblica federale di Germania e riferendomi alle note dell’Ufficio degli affari esteri del 25 luglio 1974, 15 aprile 1975 – 510‑511.13 SCZ – e del 16 luglio 1975 – 510.511.13/2 SCZ –, come anche alle note di risposta delle ambasciate svizzere del 26 febbraio 1975 – n. 25/75‑473.0 –, 3 giugno 1975 – n. 74/75‑473.0 (1) –, 24 luglio 1975 – n. 113/75‑473.0(1) – e del 14 agosto 1975 – n. 130/75‑473.0(1) – di proporre le seguenti modificazioni dell’Accordo del 21 maggio 19702fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine: 1. L’articolo 1 capoverso 23riceve il seguente tenore: . 2. Nell’Accordo è inserito il seguente articolo 3a : .4 3. Il numero III del Protocollo finale alla Convenzione del 5 febbraio 19585tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito non è più applicato. Si è però convenuto che il lasciapassare di transito, introdotto conformemente al nuovo articolo 3a , è valido soltanto per i tratti di transito ivi indicati. 4. L’Accordo è pure valido per il «Land» Berlino, salvo dichiarazione contraria della Repubblica federale di Germania al Consiglio federale svizzero, fatta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo. Se il Consiglio federale svizzero dovesse dichiararsi d’accordo con le proposte precedenti, la presente nota e la nota di consenso di Sua Eccellenza, verrebbero a costituire un’intesa tra i nostri due Governi, che entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il Governo della Repubblica federale di Germania notifica al Consiglio federale svizzero l’adempienza dei necessari presupposti interni per l’entrata in vigore.»

In nome del Consiglio federale svizzero mi onoro di darle il mio consenso affinché la Sua lettera del 22 dicembre 1975 e la mia lettera della stessa data vengano a costituire un’intesa sulla modificazione dell’Accordo del 21 maggio 19706tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine.

Gradisca, signor Segretario di Stato, l’espressione della mia massima considerazione.

L’Ambasciatore di Svizzera:
Gelzer

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.631.256.913.63

  3. L’art. 1 cpv. 2 ha ora un nuovo testo.

  4. Testo inserito nell’Acc. menzionato.

  5. RS 0.631.256.913.61

  6. RS 0.631.256.913.63

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