Conchiuso il 3 aprile 1980
Entrato in vigore il 3 agosto 1980
(Stato 3 agosto 1980)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,
in applicazione dell’articolo 2 numeri 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 19611,
hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui Laghi Maggiore e di Lugano,
ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- I controlli svizzeri ed italiani d’entrata e d’uscita possono essere effettuati in corso di viaggio sui battelli adibiti al trasporto dei passeggeri ed appartenenti a Società di Navigazione, concessionarie di servizi di linea, sulle seguenti tratte:
Lago MaggioreLocarno–Ascona–Brissago–Cannobio–Luino e ritorno
Locarno–Luino e ritorno.
Lago di LuganoLugano–Porlezza e ritorno
Morcote–Porto Ceresio e ritorno
Morcote–Porto Ceresio–Ponte Tresa e ritorno.2. Sui battelli sono effettuati i controlli svizzeri ed italiani relativi al traffico dei viaggiatori, cioè delle persone, del loro bagaglio, degli effetti d’uso, dei campioni commerciali, delle piccole quantità di merci destinate ad uso privato o comunque di non rilevante valore, della valuta e delle carte‑valori che dette persone possono recare seco per esigenze personali.
Gli agenti possono estendere il controllo al personale di bordo, alle provviste e al materiale trasportati, e al battello stesso.3. I passeggeri che non sono diretti nel territorio dello Stato limitrofo non sono assoggettati al controllo.
È, comunque, fatta salva la disposizione di cui all’art. 6 della Convenzione quadro dell’11 marzo 19612
Art. 2
- Per gli agenti dello Stato limitrofo la zona comprende i battelli sulle tratte e ai porti (approdi) menzionati all’articolo 1 paragrafo 1.
- Agli approdi italiani di Luino, di Cannobio, di Porlezza e di Porto Ceresio, ed agli approdi svizzeri di Brissago, di Locarno, di Morcote e di Lugano, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere le persone che abbiano violato le norme dello Stato limitrofo relative al controllo, le merci e gli altri beni sequestrati sui battelli, nonché i mezzi di prova. A tale scopo la Società di Navigazione cui appartiene il battello mette loro gratuitamente a disposizione, a bordo, una cabina idonea.
- Le persone arrestate, le merci o altri beni sequestrati e i mezzi di prova possono essere condotti nello Stato limitrofo con la prima corsa utile di battelli sui percorsi indicati nell’articolo 1 paragrafo 1. Se necessario, durante il tempo di attesa della corsa di ritorno effettuata eventualmente anche da un altro battello, la dogana o l’ufficio di polizia dello Stato di soggiorno, a richiesta mettono a disposizione un locale idoneo. Tali locali e il percorso fra questi e il battello sono considerati «Zona».
Art. 3
- Se gli agenti dello Stato di uscita non sono presenti né al pontile di partenza né sul battello, ciò equivale a una rinuncia al controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 7 della Convenzione dell’11 marzo 19613.
- Agli effetti di quanto previsto al suddetto paragrafo 2 dell’art. 7 della Convenzione dell’11 marzo 1961, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio sono considerate terminate quando gli agenti dello Stato di uscita abbiano effettuato il controllo o vi abbiano rinunciato. I controlli sui battelli saranno sempre effettuati nel seguente ordine: da prua a poppa e dal ponte superiore a quello inferiore.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 19614, sul Lago di Lugano la zona per gli agenti italiani è aggregata ai Comuni, rispettivamente, di Porto Ceresio o di Porlezza; quella per gli agenti svizzeri al Comune di Lugano. Sul Lago Maggiore la zona per gli agenti italiani è aggregata al Comune di Luino e quella per gli agenti svizzeri al Comune di Locarno.
Art. 5
- Le Società di Navigazione dei Laghi di Lugano e Maggiore metteranno gratuitamente a disposizione degli agenti dei due Stati, sui loro battelli, i locali necessari per lo svolgimento del controllo.
- Gli agenti in servizio fruiranno del trasporto gratuito sui percorsi indicati all’art. 1 paragrafo 1.
Art. 6
- Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul Lago di Lugano la Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e le Direzioni delle Circoscrizioni Doganali di Corno e di Varese e l’Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera a Corno dall’altra parte regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d’intesa con la Società di Navigazione, e in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo delle zone.
- Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul Lago Maggiore sono competenti ad analogia del paragrafo 1 che precede: la Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Circoscrizione Doganale di Luino e l’Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera di Corno dall’altra.
- Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per converso, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni e dai servizi preposti.
Art. 7
- Il presente Accordo entrerà in vigore 4 mesi dopo la data della sua firma e sostituisce la dichiarazione scambiata fra la Svizzera e l’Italia per regolare il servizio doganale a bordo dei piroscafi sui Laghi Maggiore e di Lugano dell’8/18 gennaio 19015.
- Esso avrà fine sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati; i sei mesi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia medesima.
Fatto a Lugano il 3 aprile 1980, in duplice esemplare in lingua italiana.