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0.631.252.945.461.1•Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso, diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro
0.631.252.945.461.1Bilateral International Treaty1 gen 1982
Concluso il 18 novembre 1981
Entrato in vigore il 1° gennaio 1982
(Stato 1° gennaio 1982)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
in applicazione dell’articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 19611,
hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’abbinamento dei controlli al valico stradale di Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso diretto a disciplinare il passaggio dei veicoli da un piazzale doganale all’altro
ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Presso il valico stradale a Chiasso‑Brogeda merci/Ponte Chiasso, in territorio svizzero e italiano, è istituita una zona destinata ai controlli prescritti per autorizzare il passaggio dei veicoli, in entrata e in uscita, da un piazzale doganale all’altro.
La zona di cui all’articolo 1 comprende l’area attigua al confine attorno ai padiglioni di controllo svizzeri ed italiani, ad esclusione della parte interna di tali padiglioni. Il perimetro dell’area corrisponde a quello delle due pensiline, italiana e svizzera, che la coprono così come risulta dalla planimetria ufficiale affissa nei due padiglioni.
Al fine di rendere più celere il passaggio delle merci da un piazzale all’altro, in esecuzione dell’articolo 10, capoverso 1, della Convenzione citata nella premessa, è istituita una scheda di circolazione relativa a ciascun veicolo che gli agenti dello Stato di uscita, a controlli ultimati, consegnano agli agenti dello Stato di entrata, dopo averla munita del timbro doganale ufficiale.
Prima dell’ultimazione dei controlli, gli agenti dello Stato di uscita possono richiedere il ritorno sotto scorta del veicolo dalla zona verso i propri piazzali, anche con l’attraversamento di parte del territorio dello Stato di entrata.
Fatto, in due esemplari originali in lingua italiana, a Roma il 18 novembre 1981.
| Per il Consiglio federale svizzero: Affolter | Per il Governo della Repubblica Italiana: Cantiello |
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RS 0.631.252.945.460 ↩
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