(Traffico di transito sud-nord)
Concluso il 15 settembre 1999
Entrato in vigore il 15 settembre 1999
(Stato 24 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana
in applicazione dell’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 19611, hanno deciso di concludere un accordo concernente l’abbinamento dei controlli del traffico di transito nella direzione sud-nord al valico stradale Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso diretto ad accelerare lo scorrimento di tale traffico,
ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio svizzero a Chiasso-Brogeda merci.
- I controlli italiani in uscita ed i controlli svizzeri in entrata, nel traffico di transito nella direzione sud-nord, sono effettuati presso detto ufficio.
- Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 1961, l’ufficio italiano situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.
- Le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della citata Convenzione dell’11 marzo 1961, escluso l’articolo 14, fanno parte integrante, mutatis mutandis, del presente Accordo.
Art. 2
Ai termini del presente Accordo, per «traffico di transito nella direzione sud-nord» si intende il traffico di merci che attraversano la frontiera nel senso sud-nord, vincolate a documenti di transito comunitario-comune T1 o T2, oppure ad altri documenti internazionali di transito.
Art. 3
- La zona prevista per i controlli italiani di uscita ed i controlli svizzeri di entrata comprende due settori:
a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:
– l’area tra il cancello d’entrata al piazzale doganale italiano settore transiti sud-nord e il valico comune per l’entrata nel piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;
– l’area posta ad est del fabbricato uffici e della rampa, compresa tra il varco comune ed i padiglioni d’uscita dal piazzale doganale svizzero, contrassegnata nel suo perimetro con una striscia continua in rosso;
– le campate della rampa d’importazione per i controlli fisici adiacenti all’ufficio visite, contrassegnate nel loro perimetro con una striscia continua in giallo;
– la parte sud dei padiglioni di uscita dal piazzale svizzero;
b) un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende la sede del loro ufficio ubicato nel fabbricato comune.
- La zona descritta al paragrafo 1 è dettagliatamente evidenziata nella planimetria ufficiale2allegata al presente Accordo, di cui è parte integrante.
Un esemplare di detta planimetria è affisso nei rispettivi uffici, italiano e svizzero.
3. Ai fini dei controlli sulle persone le competenze dei due Stati previste dagli articoli 4–7 della Convenzione dell’11 marzo 1961, sono esercitate rispettivamente all’uscita ed all’entrata del territorio nazionale.
Art. 4
- La Direzione delle dogane del IV Circondario di Lugano ed il Comando della Polizia del Cantone Ticino di Bellinzona, da una parte, e la Direzione della Circoscrizione doganale di Como e l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, dall’altra, regolano di comune accordo le questioni di rilevanza relative allo svolgimento del traffico, ai sensi della Convenzione dell’11 marzo 1961.
- L’Ispettorato doganale di Chiasso Strada e la Dogana di Ponte Chiasso, da parte loro, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio anche per quanto riguarda l’utilizzo della scheda di circolazione, di cui all’articolo 3 dell’Accordo del 18 novembre 19813tra la Svizzera e l’Italia relativo all’abbinamento dei controlli presso il valico stradale di Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso.
- Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, in particolare per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Art. 5
Le Autorità competenti dello Stato di soggiorno mettono gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nella zona, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua. Le spese per il riscaldamento, l’acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.
Art. 6
- Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
- Ciascuno dei due Stati può denunciare i1 presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato i1 presente Accordo.Fatto a Roma, il 15 settembre 1999, in due originali nella lingua italiana.