Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Boncourt/Delle‑Autoroute

0.631.252.934.953.7Bilateral International Treaty1 mag 2026

Concluso il 27 novembre 2019
Entrato in vigore il 1° maggio 2026

(Stato 1° maggio 2026)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 19601tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, di seguito «Convenzione»,

considerata la necessità di definire le basi normative necessarie al buon funzionamento di un ufficio a controlli nazionali abbinati (BCNJ) e di proteggere in tal modo il lavoro degli agenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’accordo
  1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio francese a Delle e in territorio svizzero a Boncourt.
  2. Detto ufficio è denominato:
    1. BCNJ de Boncourt/Delle‑Autoroute, dall’amministrazione svizzera;
    2. BCNJ de Delle–Boncourt, dall’amministrazione francese.
  3. I controlli svizzeri e francesi delle persone e delle merci sono effettuati presso questo ufficio.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente accordo, le espressioni:

  1. «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» sono definite nell’articolo 2 della Convenzione;
  2. «controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative delle Parti contraenti relative all’entrata, all’uscita e al transito di merci.

In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), le autorità designate possono effettuare controlli delle persone presso il punto di passaggio autorizzato. Lo svolgimento di questi controlli tiene conto della valutazione della minaccia locale risultante da un’analisi dei rischi. I controlli vengono effettuati in maniera mirata e non sono sistematici.

Art. 3 Arresto nella zona

Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

Art. 4 Zona di controllo
  1. Le zone in territorio svizzero e francese comprendono:
    1. un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati;
    2. un settore riservato agli agenti svizzeri;
    3. un settore riservato agli agenti francesi.
  2. Le autorità dello Stato limitrofo sono autorizzate a effettuare i loro controlli mediante mezzi tecnici nella zona designata dello Stato di soggiorno come nel proprio territorio.
  3. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)2e la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) elaborano piani indicativi sui quali sono chiaramente riconoscibili i limiti delle zone di controllo e i settori utilizzati in comune oppure utilizzati esclusivamente dal servizio svizzero o da quello francese.
  4. L’AFD3, la DGDDI e gli uffici svizzeri e francesi di Boncourt/Delle-Autoroute conservano ciascuno una copia dei piani.
Art. 5 Disposizioni concernenti questioni organizzative
  1. L’AFD4, da un lato, e la DGDDI, dall’altro, decidono di comune accordo le modifiche dei limiti dei settori che comporterebbero eventuali trasferimenti di locali e terreni.
  2. Queste modifiche sono oggetto di uno scambio di lettere tra l’AFD5e la DGDDI.
  3. L’AFD6e la DGDDI disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico, d’intesa con le amministrazioni interessate.
  4. Gli agenti in servizio, responsabili presso l’ufficio a controlli nazionali abbinati adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.
Art. 6 Disposizioni concernenti la ripartizione delle spese
  1. Le condizioni di utilizzo e di esercizio degli immobili e delle infrastrutture sono rette dalle disposizioni:
    1. dell’accordo franco-svizzero del 9 novembre 19817relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici stradali a controlli nazionali abbinati;
    2. dell’accordo complementare franco-svizzero del 10 novembre 19818relativo alle indennità per l’utilizzazione degli uffici a controlli nazionali abbinati (finanziamento delle piattaforme stradali);
    3. della convenzione DFTCE/DFF del 5 e 19 maggio 19929sulla ripartizione dei costi di costruzione, di esercizio e di manutenzione degli impianti doganali situati sulle strade nazionali o principali svizzere;
    4. della convenzione del 14 maggio 200810relativa alla manutenzione e alla gestione delle infrastrutture dell’impianto doganale di Boncourt/Delle sull’autostrada A 16.
  2. La dogana francese ha la possibilità di utilizzare la bilancia a ponte situata nell’area ufficiale svizzera. Gli strumenti di controllo si trovano in una zona riservata esclusivamente alla Svizzera. Gli agenti svizzeri garantiscono agli agenti doganali francesi l’accesso al locale di pesatura.
Art. 7 Comune di aggregazione

Per l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione la parte svizzera dell’ufficio è aggregata al Comune di Boncourt.

Art. 8 Disposizioni finali
  1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle procedure costituzionali necessarie, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente accordo, che diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
  2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’accordo per via diplomatica per il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Firmato a Parigi il 27 novembre 2019 in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Christian Bock
Per il
Governo della Repubblica Francese:
Isabelle Braun-Lemaire

Footnotes

  1. RS 0.631.252.934.95

  2. Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

  3. Ora: UDSC

  4. Ora: UDSC

  5. Ora: UDSC

  6. Ora: UDSC

  7. Non pubblicato nella RU

  8. Non pubblicato nella RU

  9. Non pubblicato nella RU

  10. Non pubblicato nella RU

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