Accordo tra la Confederazione Svizzerae la Repubblica federale di Germaniaconcernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatia Rafz‑Solgen/Lottstetten

0.631.252.913.697.4Bilateral International Treaty30 mag 1989

Concluso il 26 maggio 1988
Entrato in vigore con scambio di note il 30 maggio 1989

(Stato 30 maggio 1989)

visto l’articolo 1 capoverso 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

Art. 1

(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sui territori germanico e svizzero, al varco di Rafz‑Solgen/Lottstetten. (2). Negli uffici suindicati sono svolti controlli svizzero e germanico.

Art. 2

Le zone comprendono: a) in territorio germanico: – i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione; – la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio; – il tratto di strada «Bundesstrasse 27», a partire dalla frontiera comune sino ad una distanza di 135 m, misurata nella direzione di Lottstetten, dall’intersezione dell’asse stradale con la frontiera comune tra i cippi 105 e 105a. b) in territorio svizzero l’area di posteggio per gli autocarri, accesso ed uscita compresi, delimitata dalla strada cantonale e dalla frontiera comune tra i cippi 105 e 105a. La strada cantonale non fa parte della zona.

Art. 3

(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friborgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di protezione del confine. (2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

L’accordo del 25 aprile 19682concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rafz‑Solgen/Lottstetten‑Bundesstrasse è abrogato.

Art. 5

(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 19613. (2). Il presente accordo può essere denunciato, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 26 maggio 1988, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:
H. Lauri
Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:
W. Schmutzer

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. [RU 1968 1238]

  3. RS 0.631.252.913.690

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