Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Altdorf /Wiechs‑Dorf

0.631.252.913.695.9Bilateral International Treaty20 feb 1975

Conchiuso il 29 ottobre 1974
Entrato in vigore con scambio di note il 20 febbraio 1975

(Stato 20 febbraio 1975)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato conchiuso quanto segue:

Art. 1

(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio svizzero, al varco di Altdorf/Wiechs‑Dorf. (2). I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

La zona comprende:

  1. I locali di cui dispongono gli agenti tedeschi per il loro uso esclusivo o in comune con gli agenti svizzeri per l’adempimento dei rispettivi compiti;
  2. Un tratto della strada Wiechs‑Altdorf, del confine comune presso il cippo 722 sino all’area ufficiale designata alla lettera c, ad eccezione dei bordi della strada;
  3. L’area ufficiale comprende:

– la superficie asfaltata o lastricata davanti all’edificio doganale e alla casa d’abitazione contigua,

– la sezione della strada attinente, compresa la biforcazione, in direzione d’Altdorf sino al punto estremo del fondo doganale; in direzione di Bibern sino ai due cippi più vicini, situati a nord e a nord‑est dello spartitraffico.

Art. 3

(1). La Direzione circondariale delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friborgo in Brisgovia regolano le questioni di dettaglio di comune intesa e, occorrendo, in collaborazione con l’autorità di polizia svizzera competente e l’ufficio tedesco competente della polizia confinaria. (2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, le misure di breve durata.

Art. 4

(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4, della convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per un primo del mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Lugano, il 29 ottobre 1974, in doppio esemplare, in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:
Lenz
Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:
Hutter

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. RS 0.631.252.913.690

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