0.631.252.913.695.4•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Nohl/Altenburg‑Nol
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Nohl/Altenburg‑Nol
0.631.252.913.695.4Bilateral International Treaty30 ott 1967
Conchiuso il 28 giugno 1967
Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967
(Stato 30 ottobre 1967)
Art. 1
(1). Sono istituiti, su territorio germanico, degli uffici a controlli nazionali abbinati, al varco di Nohl/Altenburg‑Nol. (2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.
Art. 2
Le zone comprendono:
- per gli agenti svizzeri:
- i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione come pure l’accesso al locale comune d’ispezione;
- la parcella n. 485/1 del catasto d’Altenburg, eccettuata quella parte dell’edificio doganale non contemplata alla lettera a;
- il tratto della strada Neuhausen‑Altenburg, sito in territorio germanico, fra il cippo di frontiera n. 7 e la retta che attraversa la strada ad una distanza di 25 m a sud dell’edificio doganale;
- il tratto della strada Nohl‑Altenburg fra il cippo di frontiera n. 135 e lo sbocco sulla strada Neuhausen‑Altenburg di cui sopra;
- per gli agenti germanici: la parte, sita in territorio svizzero, della strada menzionata al numero 1, lettera c.
Art. 3
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria. (2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.
Art. 4
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4 della convenzione del 1° giugno 19611. (2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.
Footnotes
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RS 0.631.252.913.690 ↩
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