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0.631.252.913.694.8•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Singen (Hohentwiel) e il controllo nei treni viaggiatori sul percorso Singen (Hohentwiel)-Ramsen
0.631.252.913.694.8Bilateral International Treaty1 feb 1967
Conchiuso il 6 ottobre 1966
Entrato in vigore con scambio di lettere il 1° febbraio 1967
(Stato 1° febbraio 1967)
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Singen (Hohentwiel). I controlli svizzero e germanico sulle merci in transito verso Ramsen sono effettuati in detti uffici. (2). Nei treni viaggiatori sulla tratta Singen (Hohentwiel)-Ramsen i controlli svizzero e germanico possono venir effettuati in corso di viaggio. Il controllo concerne sia le persone sia il loro bagaglio a mano, nonchè, di norma, i bagagli registrati, trasportati nei treni di cui all’articolo 5, numero 2. Il controllo può essere esteso ai colli espresso. I bagagli registrati e i colli espresso possono però essere controllati anche nella stazione merci di Singen.
(1). Per il traffico merci (art. 1, n. 1) la zona comprende:
(1). La zona per gli agenti dello Stato limitrofo, nel traffico viaggiatori (art. 1, n. 2), comprende i treni di cui all’articolo 5, numero 2, sulla tratta Singen (Hohentwiel)-Ramsen all’interno dello Stato di soggiorno. (2). Nella stazione di Singen (Hohentwiel), gli agenti svizzeri hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nel locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come anche i mezzi di prova. Analoga facoltà spetta agli agenti germanici nella stazione di Ramsen. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, è considerato «zona». (3). Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti con uno dei prossimi treni dei percorsi summenzionati.
Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti, qualora detti treni non risultassero opportuni;
(1). La Direzione circondariale delle dogane, in Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, in Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria. (2). Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo in corso di viaggio. (3). Gli agenti aventi il rango maggiore nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti di breve durata.
(1). Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 19611. (2). Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.
RS 0.631.252.913.690 ↩
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